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Inerenza a maglie larghe

Non tutte le spese sostenute dall’imprenditore – ma anche dal lavoratore autonomo – possono essere dedotte: in tanti casi, l’Agenzia delle Entrate contesta la mancanza del presupposto dell’inerenza.

Se l’inerenza sia un requisito necessario per la deduzione dei costi sembrava circostanza pacifica. Dal 2018 tuttavia la Corte di Cassazione ha “virato”, sostenendo che in realtà esso non è fissato dal legislatore – non ve n’è traccia nel pur sempre invocato art. 109 del Tuir -: si tratta pertanto di un principio generale, e dunque più sfumato.

Principio generale o meno, la stessa Corte ritiene che la prova dell’inerenza incomba sul contribuente – Cass. 18904/2018 –; sul punto, sostiene sempre la Corte, nessuna influenza esplica la novella apportata dal legislatore all’art 7 del processo tributario, con l’aggiunta del nuovo comma 5 bis.

Cosa occorre dimostrare in concreto? Secondo Cass. 450/2018 e 30366/2019, la prova che deve essere fornita è di riferibilità dei costi sostenuti all’impresa, precisandosi che è sufficiente che è sufficiente una riferibilità anche solo indiretta, potenziale o in proiezione futura, ed altresì che la valutazione dell’inerenza è un processo qualitativo, non quantitativo: quindi, il fisco non può contestare l’eccessività della spesa (salvo che non sia abnorme). Ciò è talmente vero che secondo Cass. 33568/2022 il Fisco non può contestare la deducibilità delle provvigioni assumendo che le stesse sarebbero troppo elevate: il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni quantitative.

Sebbene secondo Cass. 27786/2018 e 11324/2022 l’antieconomicità e l’incongruenza dei costi possano essere indici rivelatori del difetto di inerenza, in ogni caso l’azione dell’AF non può spingersi al punto di sindacare le scelte dell’imprenditore (Cass. 13468/2015, 21869/2016 e 25257/2017).

Si tratta certamente di principi che, pur di carattere generale, sono sicuramente idonei ad orientare le scelte in sede di chiusura dei bilanci e di calcolo delle imposte dovute.

 

Il Diritto all’Autotutela

Lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente presenta certamente motivi di straordinario interesse, anche se l’interpretazione delle nuove disposizioni si presenta, in più occasioni, complessa, e necessiterà pertanto di adeguata ponderazione.
Concentrerò qui brevemente l’attenzione sull’istituto dell’autotutela.
Fino ad ora, l’Amministrazione Finanziaria ha esercitato l’autotutela in via discrezionale, in ciò confortata dall’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18992/2019) e, a monte, del consolidato orientamento formatosi con riferimento all’analogo istituto operante in ambito amministrativo.
Evidentemente, questo stato di cose non piaceva nè al Legislatore della delega nè all’Esecutivo; di qui, la riforma, operata con l’art. 1, comma 1, lett m) del decreto legislativo attuativo della riforma, che introduce nello Statuto dei diritti del contribuente l’art. 10 quater, che prevede casi in cui l’autotutela è esercitata obbligatoriamente.
La previsione normativa opera senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in diversi casi, ovvero: errore di persona, errore sulla individuazione del tributo (due ipotesi meno frequenti), errore di calcolo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria (due ipotesi invece non isolate).
A fianco di questa prima disposizione, registriamo, sempre ad opera dell’art. 1, comma 1, lett m) del provvedimento, una seconda disposizione, sempre inserita nello Statuto, precisamente l’art. 10 quinquies, con la quale si disciplina l’autotutela facoltativa: in questo caso, l’Amministrazione può (e non deve) comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. Sono sostanzialmente ricomprese nelle ipotesi di autotutela facoltativa tutte quelle già contemplate nel decreto ministeriale n. 37 del 1997, con il quale si attuava l’istituto dell’autotutela disciplinato dall’art. 2 quater del DL 564 del 1994 (entrambi questi ultimi sono stati però espressamente abrogati dalla riforma).
Gli effetti della riforma sembrano di tutto rilievo, anche tenuto conto che il nuovo processo tributario contempla ora espressamente all’art. 19 il potere di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela.

Modello Organizzativo 231

Sempre più Clienti chiedono informazioni e, via via, si convincono della necessità di adottare un Modello Organizzativo 231 per proteggere il patrimonio aziendale nell’eventualità che un soggetto apicale ovvero un soggetto sottoposto ad altrui direzione e coordinamento commetta un reato rientrante tra quelli presupposto della responsabilità dell’ente/società.

Il tema è divenuto particolarmente sentito dopo che, alla fine del 2019, anche diversi reati tributari sono stati inclusi tra quelli che, appunto, comportano la responsabilità dell’Ente, oltreché naturalmente della persona fisica che lo ha posto in essere. Ed a maggior ragione la questione è divenuta di stretta attualità dopo la prima pronuncia resa dalla Corte di Cassazione penale (sent. n. 193 sez. III del 27.01.2022) la quale, nel rigettare il ricorso di una società avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, ha confermato il sequestro preventivo nei confronti della stessa per la commissione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La fattispecie, relativa a uno dei più noti operatori logistici internazionali, ha riguardato il ritenuto utilizzo di fatture soggettivamente fittizie emesse da altre società: sarebbero stati simulati contratti di appalto, che di fatto sono celavano contratti di somministrazione (illecita) di manodopera.

Al di là della rinomanza della vicenda, la contestazione di fatture soggettivamente fittizie è fenomeno molto ma molto frequente nella pratica, il contenzioso imponente e, sul piano interpretativo, in fortissima evoluzione. L’individuazione dei presidi idonei a ridurre, se non azzerare, il rischio che l’impresa sia coinvolta in una frode carosello è esercizio complesso ma estremamente importante, a protezione dell’azienda e di chi la rappresenta.

E’ certamente questa una attività tipica del nostro Studio, da sempre volto ad operare in prevenzione. 

Ristretta base azionaria senza pace

Pur essendo oramai consolidato, il meccanismo dell’accertamento da ristretta base azionaria presenta aspetti sempre nuovi e tutt’altro che scontati, come confermato dalla copiosa giurisprudenza in materia. 

 Come noto, detto meccanismo consente all’Amministrazione finanziaria di presumere che i redditi accertati in capo ad una società di capitali possano essere imputati, pro quota, ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale dagli stessi detenute; una sorta di meccanismo “per trasparenza”, che comporta l’obbligo, in capo al socio, di tassare un dividendo solo presunto. 

 Tra le questioni che meritano attenzione, ve ne sono tre particolarmente rilevanti.

 In primo luogo, va verificato se siano distribuibili solo i redditi per così dire “monetari” – quali quelli derivanti dalla percezione di ricavi (da cessioni di beni, ovvero da prestazioni di servizi) non tassati, o ancora dalle somme rientrate in conseguenza dell’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti -, ovvero qualunque reddito prodotto in capo alla Srl: per la tesi estensiva, si riscontra ad esempio Cass. 2224/2021, secondo cui anche un costo indeducibile, per esempio per difetto di inerenza, sarebbe comunque imputabile ai soci. 

 Un secondo rilevante problema consiste nello stabilire se la presunzione sia applicabile nella sola ipotesi in cui i soci della società accertata siano persone fisiche, ovvero anche società, a loro volta possedute da persone fisiche, comunque avvinte da un vincolo familiare (o comunque si tratti di pochi soci); anche in questo caso, la giurisprudenza (Cass. 2224/2021 già citata) abbraccia la tesi estensiva, con notevole dilatazione del perimetro soggettivo di applicazione della presunzione. 

 Infine, va verificato quali siano i confini della prova contraria che può essere offerta dal socio, prova che comunque appare diabolica, avendo ad oggetto un fatto negativo, ovvero la mancata percezione di ciò che l’Ufficio finanziario presume essere stato percepito. Al riguardo, la più recente e sensibile giurisprudenza, ammette la possibilità per il socio di dimostrare l’estreneità alla gestione societaria (Cass. 34282/2019).

 Si tratta di questioni complesse, che certamente esigono un approccio quanto mai approfondito, nell’ottica di assicurare la migliore tutela, avuto riguardo al quadro giurisprudenziale. 

 

Sponsorizzazioni, costi leggeri. La deducibilità anche in assenza di utilità e/o vantaggio

I costi di sponsorizzazione, ancorché non abbiano apportato un’utilità e/o vantaggio per l’incremento dell’attività imprenditoriale secondo un approccio di tipo quantitativo, sono comunque deducibili dall’impresa sponsor se inerenti alla propria attività, anche solo in via indiretta, in base alla nuova declinazione qualitativa del concetto di inerenza; il tutto, senza che vi osti lo svolgimento degli eventi sponsorizzati all’estero sia per la visibilità internazionale degli stessi sia poiché tale scelta rientra nella libertà di iniziativa economica. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione V, con l’ordinanza numero 30024 del 26 ottobre del 2021, superando quella concezione oramai risalente dell’inerenza c.d. quantitativa e abbracciando invece la nuova visione.

Con riguardo ai costi di sponsorizzazione, ha rimarcato la Corte, essi «sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio». Una società, al fine di reclamizzare un marchio di cui era anch’essa titolare, aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione affinché venisse esposto in occasione di gare automobilistiche.

A fronte dei costi sostenuti l’Agenzia delle entrate, sulla scorta di una serie di valutazioni, ne contestava la deducibilità per difetto di inerenza ritenendoli in sostanza antieconomici rispetto ai ricavi conseguiti. A seguito di ricorso promosso da parte pubblica, i giudici della Suprema corte hanno sì premesso come l’impugnazione fosse inaMmissibile poiché la ricostruzione fattuale operata dai giudici di seconde cure non era scrutinabile in sede di legittimità, ma ne hanno comunque condiviso il merito.

In particolare, la pronuncia evidenzia che le prestazioni di sponsorizzazione erano state documentate dalla contribuente anche a mezzo di fatture e fotografie; che i costi erano inerenti alla sua attività imprenditoriale anche in virtù degli «importanti elementi di visibilità» di cui avrebbe goduto ex contractu; che la diminuzione del fatturato evidenziata era invece dovuta alla notoria crisi economica; e che, non da ultimo, la tenuta delle gare all’estero non incideva rientrando tale scelta nella libera iniziativa economica e comunque risultando potenzialmente vantaggiosa in termini di pubblicità indiretta.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di cassazione ha dichiarato l’illegittimità della contestazione erariale, con un’importante condanna alle spese di giudizio. 

 

Residenza estera, a 360° esame della natura fittizia

 presunta natura fi ttizia della residenza fiscale estera di una persona fi sica richiede una valutazione omnicomprensiva che, in quanto tale, non può prescindere anche da un approfondito esame delle circostanze ed elementi addotti dal contribuente. La Cassazione, con le sentenze 7621, 7622 e 7623 del 18/3/2021, ha stabilito che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esplicitare per quali ragioni non si ravvisassero interessi di parte privata nello Stato estero, pena il vizio di motivazione.

Nella fattispecie, seppur incidentalmente, si trattava di stabilire se la residenza fi scale fosse riconducibile in Italia ovvero nel Regno Unito prim’ancora di disquisire sull’applicabilità della convenzione siglata tra i due stati. La Corte, premettendo come nel caso di specie non operasse la presunzione legale relativa ex art. 2 del Tuir, ha precisato che fosse necessaria «la verifica, oltre che degli elementi indiziari relativi alla pretesa persistenza nel territorio nazionale, per la maggior parte del periodo d’imposta, della sede principale degli interessi economici e personali del contribuente, anche di quelli concernenti la pretesa natura meramente formale e sostanzialmente fittizia del trasferimento degli stessi in Inghilterra». Censurando l’operato della Ctr, ha rilevato come la medesima si fosse soffermata sugli elementi addotti dall’ufficio, senza considerare le altrettante risultanze da cui poteva inferirsi la residenza fi scale del contribuente nel Regno Unito.

Prescindendo dall’iscrizione all’Aire, come da orientamento consolidato, ha rilevato che, nel rispetto del principio cardine dell’autosufficienza, la linea difensiva fosse supportata da una serie di circostanze ed annessa documentazione, tutte dotate di potenziale rilievo. Nel dettaglio: trasferimenti anagrafi ci del contribuente in Inghilterra, comunicazioni pervenute alle autorità britanniche, cittadinanza inglese acquisita, per non parlare dell’omessa considerazione sulla permanenza nel Regno Unito dei suoi fi gli a dimostrazione della presenza di relazioni personali in loco. In ragione di ciò la Ctr, in nuova composizione, sarà chiamata ad una disamina logico-giuridica del relativo quadro nel suo complesso.