presunta natura fi ttizia della residenza fiscale estera di una persona fi sica richiede una valutazione omnicomprensiva che, in quanto tale, non può prescindere anche da un approfondito esame delle circostanze ed elementi addotti dal contribuente. La Cassazione, con le sentenze 7621, 7622 e 7623 del 18/3/2021, ha stabilito che il giudice del rinvio avrebbe dovuto esplicitare per quali ragioni non si ravvisassero interessi di parte privata nello Stato estero, pena il vizio di motivazione.
Nella fattispecie, seppur incidentalmente, si trattava di stabilire se la residenza fi scale fosse riconducibile in Italia ovvero nel Regno Unito prim’ancora di disquisire sull’applicabilità della convenzione siglata tra i due stati. La Corte, premettendo come nel caso di specie non operasse la presunzione legale relativa ex art. 2 del Tuir, ha precisato che fosse necessaria «la verifica, oltre che degli elementi indiziari relativi alla pretesa persistenza nel territorio nazionale, per la maggior parte del periodo d’imposta, della sede principale degli interessi economici e personali del contribuente, anche di quelli concernenti la pretesa natura meramente formale e sostanzialmente fittizia del trasferimento degli stessi in Inghilterra». Censurando l’operato della Ctr, ha rilevato come la medesima si fosse soffermata sugli elementi addotti dall’ufficio, senza considerare le altrettante risultanze da cui poteva inferirsi la residenza fi scale del contribuente nel Regno Unito.
Prescindendo dall’iscrizione all’Aire, come da orientamento consolidato, ha rilevato che, nel rispetto del principio cardine dell’autosufficienza, la linea difensiva fosse supportata da una serie di circostanze ed annessa documentazione, tutte dotate di potenziale rilievo. Nel dettaglio: trasferimenti anagrafi ci del contribuente in Inghilterra, comunicazioni pervenute alle autorità britanniche, cittadinanza inglese acquisita, per non parlare dell’omessa considerazione sulla permanenza nel Regno Unito dei suoi fi gli a dimostrazione della presenza di relazioni personali in loco. In ragione di ciò la Ctr, in nuova composizione, sarà chiamata ad una disamina logico-giuridica del relativo quadro nel suo complesso.