Lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente presenta certamente motivi di straordinario interesse, anche se l’interpretazione delle nuove disposizioni si presenta, in più occasioni, complessa, e necessiterà pertanto di adeguata ponderazione.
Concentrerò qui brevemente l’attenzione sull’istituto dell’autotutela.
Fino ad ora, l’Amministrazione Finanziaria ha esercitato l’autotutela in via discrezionale, in ciò confortata dall’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18992/2019) e, a monte, del consolidato orientamento formatosi con riferimento all’analogo istituto operante in ambito amministrativo.
Evidentemente, questo stato di cose non piaceva nè al Legislatore della delega nè all’Esecutivo; di qui, la riforma, operata con l’art. 1, comma 1, lett m) del decreto legislativo attuativo della riforma, che introduce nello Statuto dei diritti del contribuente l’art. 10 quater, che prevede casi in cui l’autotutela è esercitata obbligatoriamente.
La previsione normativa opera senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in diversi casi, ovvero: errore di persona, errore sulla individuazione del tributo (due ipotesi meno frequenti), errore di calcolo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria (due ipotesi invece non isolate).
A fianco di questa prima disposizione, registriamo, sempre ad opera dell’art. 1, comma 1, lett m) del provvedimento, una seconda disposizione, sempre inserita nello Statuto, precisamente l’art. 10 quinquies, con la quale si disciplina l’autotutela facoltativa: in questo caso, l’Amministrazione può (e non deve) comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. Sono sostanzialmente ricomprese nelle ipotesi di autotutela facoltativa tutte quelle già contemplate nel decreto ministeriale n. 37 del 1997, con il quale si attuava l’istituto dell’autotutela disciplinato dall’art. 2 quater del DL 564 del 1994 (entrambi questi ultimi sono stati però espressamente abrogati dalla riforma).
Gli effetti della riforma sembrano di tutto rilievo, anche tenuto conto che il nuovo processo tributario contempla ora espressamente all’art. 19 il potere di impugnare il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela.