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Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Di Massimiliano Tasini

Come ti tasso le sponsorizzazioni

C’era una volta la risoluzione del Ministero delle Finanze 17 giugno 1992 n. 9/204), secondo cui, se abbiamo ben inteso, si affermava che le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nell’ambito di quelle di pubblicità, in quanto caratterizzate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.

Ora non c’è più, forse perchè il pensiero evolve, o forse perchè nel mondo delle sponsorizzazioni ci sono stati, ed è bene non negarlo, tanti e tanti pasticci, che hanno “plasmato” l’interpretazione, assorbendo anche la parte “buona” di questi rapporti.

Che dunque nella peggiore delle ipotesi danno luogo a costi in tutto o in parte indeducibili.

Vediamo allora una breve carrellata degli ultimi orientamenti in materia.

Nella sentenza “Johnson e Johnson”Cass. 6 giugno 2018 n. 14586 si afferma che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo (questo secondo punto è certamente molto più opinabile del primo), mentre sono qualificabili come di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, si badi “prevalentemente anche se non esclusivamente”, alla pubblicizzazione di

  • Prodotti
  • Marchi
  • Servizi

E comunque dell’attività svolta (quest’ultimo punto è parimenti assai opinabile).

Da tale premessa, ed in linea a Cass. 27482/2014, la Corte deduce che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza (che è dunque la regola), in quanto tali deducibili nei limiti di legge, salvochè il contribute non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale (che non significa un ritorno, bensì una aspettativa di ritorno).

Cass. 28687/2017 aveva statuito in senso analogo, precisando però che il criterio discretivo tra l’una e l’altra tipologia sta nella “diversità, anche strategica, degli obiettivi, ribadendosi … la necessità di una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese in considerazione degli obiettivi perseguiti” (con espresso richiamo alle sentenze Cass. 16596/2015 e 3087/2016).

Nella stessa sentenza si richiama peraltro il principio affermato da Cass. 10914/2015, secondo cui la sponsorizzazione può essere stipulata anche a favore di un terzo senza che ciò possa snaturarne il trattamento tributario, purchè il contribuente possa dimostrarne l’inerenza “consistente non solo nella dimostrazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo”. Si tratta invero di una affermazione utile anche come criterio generale, cioè aldilà delle sponsorizzazioni a favore del terzo, di cui non può non tenersi conto, pena la forte debolezza della scelta di procedere a dedurne l’intero ammontare.

Compito del Giudice di merito, è così quello di esaminare i fatti controversi tra le parti in ordine agli elementi fondanti il criterio discretivo di cui sopra, avendo cura di soffermarsi in particolare sulle “positive ricadute che la sponsorizzazione avrebbe potuto avere sull’attività svolta dalla parte contribuente”.

Vale infine la pena di richiamare quella copiosa giurisprudenza di legittimità che ritiene che la presunzione di cui all’art. 90, comma 8, della legge 289 del 2002, che qualifica come spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o del prodotto del soggetto erogante il corrispettivo in danaro qualora erogate a favore di società sportive dilettantistiche, introduce una presunzione legale assoluta, ma precisa anche che è necessaria “la prova che il beneficiario della sponsorizzazione sia una società o associazione sportiva dilettantistica che “sia iscritta nel relativo registro Coni” (Cfr.: Cass. 26630/2017; 1420/2018; 13508/2018).

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Antiriciclaggio sempre più stretto

Di Massimiliano Tasini

Antiriciclaggio: maglie sempre più strette

La sentenza Cass. Pen. II Sez., 7 giugno 2018 n. 30399, Presidente Piercamillo Davigo, Relatore Geppino Rago, prende netta posizione sulla interpretazione da attribuire all’art. 648 ter 1, quarto comma, del Codice Penale, in materia di autoriciclaggio.

In base a tale comma, “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale”.

Detta previsione si presta a due possibili letture, l’una assai rigoristica, l’altra ben più morbida, ed è proprio su quest’ultima che puntava il ricorrente per Cassazione, secondo cui la condotta dallo stesso tenuta non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto era stato utilizzato per estinguere un finanziamento personale e, quindi, per adempiere ad una propria obbligazione.

Più precisamente, la destinazione personale, cioè senza la “reimmissione” nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, del tutto a prescindere da ogni altra circostanza.

La tesi prospettata dal contribuente sembrerebbe giustificarsi in ragione del fatto che, diversamente opinando, non si capirebbe il motivo dell’esistenza del comma 4.

La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l’identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.

Dunque, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione – in quanto tale rispettosa dell’art. 12 delle Preleggi -, ma altresì la (ritenuta) paradossalità di privilegiare una tesi che consenta all’agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio – rendere non tracciabili i proventi del reato -, al contempo consentendo allo stesso di usufruire della clausola di non punibilità.

In connessione a quanto sopra, vale la pena di ricordare che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di riciclaggio non richiedere la individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, nè la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Sul punto, Cass. Pen. II Sez, sent. 21 marzo 2017 n. 18308 ha ritenuto che detta prova logica è integrata nel caso in cui gli indagati risultino trasportare nei rispettivi trolley la somma contante di € 500.000 della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione.

Non può non rilevarsi che dette interpretazioni, la seconda delle quali senz’altro consolidata, determinano un sensibile ampliamento dell’ambito di operatività di questi reati.

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Interessi verso il fisco

Di Massimiliano Tasini

Jungle Interest

Era così semplice il Codice civile … troppo semplice.

Gli interessi sono di due tipi: quelli corrispettivi di cui agli artt. 1282 ss., posti a carico del debitore come corrispettivo per il godimento di una somma di danaro, e quelli moratori di cui agli artt. 1224 ss., dovuti in caso di inadempimento di una obbligazione pecuniaria da partr del debitore e volti a risarcire il danno così causato.

La materia tributaria non poteva giovarsi di tale semplicità.

Lo sa bene il legislatore del 2015, che con il d.lgs. 159 ha cecato di scardinare un meccanismo a dir poco farraginoso, stabilendo all’art. 13 che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire “la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1”, ovvero di un “tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo” da determinarsi “possibilmente (sic…) in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento”.

I tempi di un tale semplice provvedimento non sono evidentemente “maturi”, di talché è tuttora necessario entrare nella “jungle” della vigente normativa.

Per darci un’idea della difficoltà, basterà ragionare delle sole imposte dirette, che distinguono tra:

  • Interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale, attualmente regolati dal DM 21 maggio 2009 e fissati nella misura del 3.5% con decorrenza 2007;
  • Interessi per rateazione delle somme dovute in pagamento in conseguenza di attività di liquidazione e controllo formale, attualmente regolati come al punto precedente;
  • Interessi per rateazione delle somme in pagamento, disciplinati invece dall’ 20 del d.lgs. 241 del 1997, poi regolamentati dal citato DM 21 maggio 2009 e fissati nella (diversa) misura del 4% sempre con decorrenza 2007;
  • Interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle Imposte Dirette, previsti ancora dall’ 20 del DPR 602/1973, la cui disciplina è stata poi modificata ancora dal DM 21 maggio 2009, che prevede una misura ancora del 4% ma stavolta con decorrenza 1 ottobre 2009;
  • Interessi per dilazione di pagamento, disciplinati stavolta dall’ 21 del DPR 602 citato, previsione ancora una volta trasfusa nel DM 21 maggio 2009 e dovuti nella (ancora una volta) diversa misura del 4,5% con decorrenza 2009;
  • Interessi di mora, fissati dall’art. 30 del DPR 602/1973, la cui misura è fissata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Attualmente, se non ci siamo persi qualcosa, essi sono pari al 3,1%, come fissati dal Provvedimento 10 maggio 2018 con effetto dal 15 maggio 2018.

Non si citano qui le misure degli interessi a favore del contribuente per i rimborsi allo stesso dovuti, poichè ciò frustrerebbe il lettore.

Tra le molteplici incoerenze derivanti da questo guazzabuglio, piace citarne due.

Il primo riguarda la rottamazione delle liti, contemplata dall’art. 11 del decreto legge 50 del 2017. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2017, al riguardo, precisa che ”la somma dovuta per la definizione, cosiddetto “importo lordo dovuto”, è costituita:

– “da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso”. Riguardo a quest’ultimo aspetto, la nota della stessa Circolare precisa, quasi fosse un dettaglio, che “Tenuto conto che, di regola, gli interessi inclusi nell’atto impositivo sono calcolati fino alla data di emissione dello stesso (non coincidente con quella di notifica), occorre provvedere al ricalcolo di detti interessi fino alla data di effettiva notifica dell’atto impugnato”.

E fin qui si poteva immaginare.

Ma la nota prosegue, precisando che “in relazione agli atti di accertamento, si precisa che non si deve fare riferimento alla misura degli interessi indicata ai fini della definizione dell’accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.

In effetti, l’art. 6 c. 2 del DM 21 maggio 2009 stabilisce che sono fissati nella misura del 3,5% gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di (tra l’altro) rinuncia all’impugnazione dell’accertamento di cui all’art.15 del d.lgs. 218/1997 ed accertamento con adesione di cui all’art. 8 del medesimo d.lgs.

Come dire: se litighi con il fisco l’interesse è più alto …

L’altra “chicca” riguarda gli interessi di mora di cui all’art. 30/602. La norma, in maniera quasi silente, stabilisce che “decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 25 c. 2 – leggi: il termine per il pagamento -, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”.

Incredibile: la mora retroagisce anche nel periodo in cui il contribuente non era inadempiente.

Un’ultima riflessione: gli interessi di mora sono più bassi di quelli di ritardato pagamento e di ritardata iscrizione.

Tutte le volte che cambia un governo, molti di noi non sono interessati a quale sia la parte che “guida”: tutti noi siamo speranzosi che qualcosa cambi.

E speriamo che sia la volta buona.

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Direttiva 1/2018 GdF

Di Massimiliano Tasini

Alcuni principi generali della Direttiva n. 1/2018 della Guardia di Finanza

Ci vorrà tempo, e tanto, per assimilare e metabolizzare il lungo e densissimo documento redatto dal Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale si forniscono Direttive per l’attività di verifica.

Detto documento, che fa seguito al precedente, e pure assai corposo, documento n. 1/2008, ha infatti trattato tante e tali questioni da imporre un approccio quanto mai approfondito.

Nondimeno, credo che sia possibile trarre alcune linee di azione che rivestono un grande interesse anche pratico.

In primo luogo, trova conferma la diversità di approccio tra i diversi organi dell’Amministrazione Finanziaria, ed in particolare la natura di forza di polizia della Guardia di Finanza, in quanto tale con funzioni più marcatamente investigative: di talchè, la precipua finalità degli interventi “sul campo” è quella di contrasto ai fenomeni frodatori ed all’evasione di massa o diffusa.

In secondo luogo, nell’attività di selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica vanno preferite le posizioni che, a parità di pericolosità fiscale, dispongano di patrimoni aggredibili, sui quali dunque poter far valere, in modo concreto e reale, la pretesa erariale. Si tratta di un’affermazione che certamente va letta nel contesto complessivo, ma che, se isolata, rischia di far passare un messaggio evidentemente distorto: ovvero che, laddove il cliente abbia “distratto” somme all’azione esecutiva esattoriale, così integrandosi i presupposti per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto e punito dall’art. 11 del d.lgs. 74/2000, potrebbe – certamente a torto – illudersi di poter entrare in un’area “di impunità”, con effetti sociali evidentemente deprecabili.

Sul piano poi del coordinamento dei diversi soggetti deputati all’attività di controllo, la Circolare richiama l’art. 7 del decreto legge n. 70 del 2011, secondo cui, esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, “il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo”. Senonchè, tale coordinamento è reso difficile dalla mancata emanazione dell’apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanza, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ne consegue che solo la prassi potrà cercare di evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni, che potrebbero tradursi in ingiustificate reiterazioni dei controlli, e ciò anche avvalendosi di apposite procedure informatizzate.

Un altro elemento strutturale molto interessante è l’intreccio tra le attività di verifica e l’approccio “compliance”, quale delineato dalla Legge 190/2014, commi da 634 a 636. Non si tratta solo, come già appariva evidente, di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari segnalando al contribuente “classi” di anomalie nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria; bensì anche e soprattuto di evitare, di regola, di avviare controlli nei confronti dei soggetti destinatari delle comunicazioni di compliance prima del termine concesso loro per appunto regolarizzare la propria posizione. Certo, vigente la nuova disciplina del ravvedimento operoso non è facile individuare detto termine, che in sostanza va a coincidere con la decadenza per l’esercizio per l’azione accertativa; ma, il messaggio è comunque chiarissimo.

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Verifiche vecchie, verifiche nuove

Di Massimiliano Tasini

Verifiche vecchie, verifiche nuove

Prima ancora che indagare, ed indugiare, sul contenuto della corposa quanto interessante “Direttiva” contenuta nella Circolare n. 1 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 2017, sarà bene, almeno dal mio punto di vista, riflettere con attenzione sugli scenari che si prospettano nei rapporti tra Contribuente ed Amministrazione Finanziaria.

La mia sensazione è che, a dispetto dei tanti e tanti messaggi che il Fisco ha mandato, non tanti Clienti hanno percepito il cambio di passo con cui l’Amministrazione Finanziaria sta contrastando l’evasione – ma anche l’abuso, seppur con tutte le incertezze e le difficoltà del caso -. Forse, nemmeno alcuni di noi Colleghi hanno interpretato il momento, immaginando che l’impatto delle modifiche normative, della nuova filosofia dell’Agenzia delle Entrate, della nuove veste di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonchè delle elaborazioni dei tanti dati disponibili in conseguenza delle comunicazioni rese in special modo in questi ultimi anni, fosse limitato.

Ma la realtà è ben diversa; l’Amministrazione dispone di un panel di informazioni straordinariamente ricco, per quantità e qualità dei dati.

Qualche Collega, incontrato nelle varie sedi del Master Breve, timidamente mi ha detto “ma con tante informazioni, il Fisco non riuscirà a colpire la reale evasione, se non in minima parte”.

Ora, prescindendo dal fatto che non è certo una vittoria constatare che, del caso, l’Amministrazione non riesce a filtrare tutti i dati di cui dispone, reagendo nei modi e nei tempi di legge, il punto è che è necessario un deciso cambio di passo da parte di noi tutti.

Non credo faccia bene a nessuno assistere imprese che non presentano bilanci e dichiarazioni, che eludono l’obbligo della Li.Pe. Così da non mostrare l’importo dell’IVA dovuta, che non presentano spesometri, o se lo fanno “saltano” deliberatamente alcune posizioni, nell’intento di evitare di dare conto della presenza di rapporti opachi.

Nè fa bene la “manipolazione usuale” – così ho sentito echeggiare più e più volte – del valore delle giacenze di fine anno, o il “taroccamento” dei dati degli Studi di settore di cui ho talora preso atto nell’organizzare difese da questo strumento presuntivo (con buona pace del diritto dell’Amministrazione Finanziaria di dare corso ad accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 c. 2 del DPR 600/1973).

Non solo non fa bene a nessuno; ma, soprattutto, non fa bene a noi Professionisti. Perchè all’emergere del problema, più e più volte il Cliente si ritorce sul professionista, addebitandogli “le malefatte” così rendendolo schiavo-complice del problema, con tutti i riflessi civilistici, tributari e penali che ne conseguono (si noti che l’Amministrazione Finanziaria sempre più frequentemente invoca l’art. 9 del d.lgs. 472/1997 in materia di concorso nelle sanzioni amministrative-tributarie, previsione “modellata” sul disposto del parallelo art. 110 C.p..).

Un salto di qualità va poi fatto nell’organizzazione dei nostri Studi Professionali, che devono affrontare con sempre maggior professionalità i compiti ai quali sono preposti, adeguando le proprie strutture per adempiere con precisione, con la connessa necessità di adottare adeguate procedure di controllo. La commissione di errori, infatti, costituisce motivo di “attrattiva” per il Fisco, specie dopo che entreranno in vigore gli ISA, errori sui quali in più di una occasione i Clienti tendono a scaricare le loro responsabilità, in un balletto difficile da gestire.

Un’ultima riflessione riguarda poi le procedure da adottare “in concreto” laddove vengano ricoperti incarichi di Sindaco e/o Revisore. Qui l’alert è massimo, nell’ovvia considerazione che tali funzioni creano un nesso tra Professionista ed Impresa Cliente ben difficile da scalfire, salvochè a fronte del “vaso rotto” non emerga, con nitidezza, l’adozione appunto di adeguate procedure. Ben vengano, dunque, i “format” ed i corsi on line per garantirsi il “punteggio”, ma l’azione del Professionista deve previamente concentrarsi sulla mappatura delle aree di rischio, esattamente come opera chi si occupa di Modelli Organizzativi 231.

Che sia un Augurio per l’Anno che viene, ma anche una decisa presa di consapevolezza. Di tutti noi.

Sponsorizzazioni al nodo della deducibilità

Capitalizzazione costi nel rispetto dei principi contabili anche ai fini fiscali

Di Massimiliano Tasini

Derivazioni difficili

Nel maggio 1994 l’allora Ministero delle Finanze, in risposta a due quesiti, ebbe modo di precisare – Circolare 73/E, domande 3.5 e 3.13 – che gli Uffici finanziari non hanno titolo per sindacare le classificazioni e le valutazioni di bilancio, salvochè il bilancio non sia impugnato e da tale impugnazione emerga materia imponibile: nel qual caso, “non può escludersi” l’emissione di un atto impositivo.

Fu poi confermato che gli Uffici finanziari non avevano titolo per impugnare il bilancio.

Questa risposta non è mai stata ufficialmente smentita. Naturalmente, è una risposta che pesa come un macigno, e dunque oggetto di vibranti discussioni.

La stessa Amministrazione finanziaria ha mostrato diffidenza, seppure in modo non sistemico: ad esempio la Circolare 25/2007 ha affermato che gli immobili “merce” non rientrano nel test di operatività delle cd. Società di comodo ma alla condizione che la classificazione tra gli immobili merce “sia improntata a corretti principi contabili”; parimenti, la Circolare 19/2009 ha a più riprese evidenziato la necessità di adottare corretti principi contabili ai fini del controllo sull’applicazione dell’art. 96 Tuir.

Questi “accenni” sono sintomatici ma non decisivi, e comunque  sembrerebbero non trovare supporto normativo.

Basterà osservare, a mo’ di esempio, che nel 2008, abrogato il Quadro EC, fu necessaria una espressa previsione per attribuire al Fisco il potere di rettificare gli ammortamenti spesati in misura maggiore di quella imputata nei bilanci fino al 2007, salvochè non sussistessero ragioni idonee a giustificare l’incremento del costo, adeguatamente espresse in nota integrativa; così come varrà bene osservare come solo l’IRAP consente all’Ufficio di disapplicare le appostazioni contrarie ai principi contabili, proprio in virtù di una espressa previsione normativa, assente nel comparto delle imposte dirette.

Peraltro, l’art. 37 bis DPR 600/1973 consentiva, fino alla sua abrogazione – operata con il decreto di “certezza del diritto” 128/2015 – di disattendere le classificazioni e le valutazioni di bilancio, ma ricorrendo i presupposti contemplati dalla disposizione, e comunque in chiave antielusiva, e non evasiva (concetti ora chiaramente incompatibili, giusta la previsione dell’art. 10 bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente).

Sembrerebbe quindi confermato che il fisco debba operare nella parte “bassa”, cioè dando “per buono” il contenuto del bilancio di esercizio. Naturalmente, l’affermazione assume una valenza ancora più dirompente nell’era attuale, in cui siamo tutti “IASdipendenti”, ed in qualche modo il potere dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe a maggior ragione limitato.

Ma non è questo il pensiero della Suprema Corte, Quinta Sezione Tributaria.

La sentenza 24939/2013 afferma che il fisco non può sostenere l’obbligo dell’impresa di capitalizzare costi in quanto dallo stesso ritenuti a carattere pluriennale; nondimeno, in motivazione è chiaramente espresso il principio che la discrezionalità di cui dispone l’amministratore nel predisporre il progetto di bilancio è “tecnica” e non “soggettiva”; la sentenza però soprattutto rileva – par. 3.8 – che “le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile … quando vi è un bilancio approvato, l’amministrazione finanziaria può svolgere una verifica relativamente alla allocazione di alcune poste al fine di garantire non solo la veridicità e la correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono, precisando che tale verifica può essere attuata con lo strumento dell’accertamento, senza la necessità di utilizzare la normativa civilistica sull’impugnazione del bilancio”.

A conclusioni ancora più nette perviene la successiva sentenza 22016/2014, secondo la quale il cambio della aliquota di ammortamento applicata – prima ridotta del 50% di quella tabellare, poi intera – senza adeguata spiegazione in nota integrativa in seno al bilancio di esercizio determina la nullità del(la delibera di approvazione del) bilancio e di riflesso l’indeducibilità della quota maggiorata.

Secondo Cass. 25690/2016, in ipotesi di spese promozionali capitalizzate e dedotte per quote, laddove siano stati violati i principi contabili – nella specie il n. 24 – la quota spesata negli esercizi è indeducibile.

Nel senso suesposto è pure la giurisprudenza di merito: basterà qui richiamare CTR Campania, Sez. Staccata di Salerno, sent. 16 ottobre 2017 n. 8511, secondo la quale per effetto del principio di derivazione fissato dall’art. 83 Tuir l’esatta imputazione a bilancio di un componente reddituale spiega effetti non solo sul piano civilistico, ma anche sul piano fiscale.

Forse sarà il caso di riconsiderare i modelli organizzativi dei nostri Studi, dedicando maggior tempo e cura alla redazione dei bilanci di esercizio.