+39 0721 405501 niccolai@koruspartners.it

2018, 6 Luglio

Di Massimiliano Tasini

Antiriciclaggio: maglie sempre più strette

La sentenza Cass. Pen. II Sez., 7 giugno 2018 n. 30399, Presidente Piercamillo Davigo, Relatore Geppino Rago, prende netta posizione sulla interpretazione da attribuire all’art. 648 ter 1, quarto comma, del Codice Penale, in materia di autoriciclaggio.

In base a tale comma, “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il danaro, i beni o le atre utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale”.

Detta previsione si presta a due possibili letture, l’una assai rigoristica, l’altra ben più morbida, ed è proprio su quest’ultima che puntava il ricorrente per Cassazione, secondo cui la condotta dallo stesso tenuta non sarebbe stata punibile poichè il danaro proveniente dal delitto presupposto era stato utilizzato per estinguere un finanziamento personale e, quindi, per adempiere ad una propria obbligazione.

Più precisamente, la destinazione personale, cioè senza la “reimmissione” nel circuito economico, giustificherebbe la non punibilità del comportamento tenuto, del tutto a prescindere da ogni altra circostanza.

La tesi prospettata dal contribuente sembrerebbe giustificarsi in ragione del fatto che, diversamente opinando, non si capirebbe il motivo dell’esistenza del comma 4.

La Suprema Corte non concorda però con tale prospettazione, ritenendo che, in tanto sia applicabile detta causa di non punibilità, in quanto a monte non sia stata posta in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolare l’identificazione dei beni proventi del delitto presupposto.

Dunque, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e cioè senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Alla base di questa tesi non sta solo la necessità di una interpretazione letterale della previsione – in quanto tale rispettosa dell’art. 12 delle Preleggi -, ma altresì la (ritenuta) paradossalità di privilegiare una tesi che consenta all’agente del reato presupposto di effettuare una tipica condotta di autoriciclaggio – rendere non tracciabili i proventi del reato -, al contempo consentendo allo stesso di usufruire della clausola di non punibilità.

In connessione a quanto sopra, vale la pena di ricordare che, in tema di misure cautelari, l’accertamento del reato di riciclaggio non richiedere la individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, nè la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. Sul punto, Cass. Pen. II Sez, sent. 21 marzo 2017 n. 18308 ha ritenuto che detta prova logica è integrata nel caso in cui gli indagati risultino trasportare nei rispettivi trolley la somma contante di € 500.000 della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione.

Non può non rilevarsi che dette interpretazioni, la seconda delle quali senz’altro consolidata, determinano un sensibile ampliamento dell’ambito di operatività di questi reati.