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Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

Di Massimiliano Tasini

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

In una pregevolissima (e coraggiosa) sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 13 (Pres. E Rel. Izzo) conferma la tesi, più volte propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale le garanzie (costituzionali) riconosciute dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente operano anche con riguardo alleverifiche a tavolino, nella duplice considerazione che, da un lato, tale disposizione fa riferimento al “processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo” ed anche in caso di invito rivolto al contribuente a comparire per produrre documentazione – articolo 51 D.P.R. 633/1972 – è previsto un onere di verbalizzazione; dall’altro, che, come ammonito dalla Suprema Corte, “… detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorioprocedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. SS.UU. Sentenza b. 18184/2013).

Con tutta la buona volontà, e pur con spirito costruttivo, si fa davvero fatica a comprendere come tale affermazione possa conciliarsi con l’altra, pure resa dalla stessa Corte, con la quale, sul presupposto della mancanza di un obbligo generalizzato al contraddittorio per i tributi “non armonizzati” (sic…) (Cass. SS.UU. 24823/2015) si afferma che le garanzie fissate dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 opererebbero esclusivamente in riferimento ad accessiispezioni verifiche effettuate nei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 12220/2017): detto in altri termini, il contribuente gode di un diritto di difesa, in quanto egli abbia subito una verifica presso la propria sede.

Il tutto tenendo conto che l’articolo 24 della L. 4/1929 recita: “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziariesono constatate mediante processo verbale”, disposizione tuttora in vigore, atteso lo specifico richiamo operato dall’articolo 70 D.P.R. 600/1973.

Nella citata giurisprudenza si afferma che questa lettura sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa, poiché la disposizione “risulterebbe palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive”: ma non ci si avvede che l’ispezione è finita, e che tutti i contribuenti avrebbero il diritto di contraddire, indipendentemente dal luogo in cui la verifica è stata posta in essere: l’articolo 12, comma 7, tutela un diritto che nasce in una fase successiva, diritto che va amorevolmente protetto, ci sia permesso, anche in ragione della prassi, più volte constatata, dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, di formulare i rilievi emergenti dall’ispezione non durante la verifica, ovvero nei verbali giornalieri, bensì al termine della stessa.

Io credo che in uno Stato democratico, un dibattito di questo tipo sia intollerabile; e credo pure che un’Agenzia delle Entrate che “… desidera iniziare a funzionare come stimolo di un profondo cambiamento sociale del Paese” (così si è espresso il nuovo Direttore dell’Agenzia) potrebbe forse tranciare il dibattito a monte, imponendo ai suoi funzionari laredazione del PVC anche nelle verifiche a tavolino, aprendo la strada al dialogo anche se la normativa sembrerebbe non imporlo.

Un amore di contraddittorio. Perché il dialogo, anche serrato, purchè costruttivo, è il passo fondamentale per il cambiamento.

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

Gruppi di impresa: opportunità, non pericolo

Di Massimiliano Tasini

Gruppi di impresa: opportunità, non pericolo

Il fatto che le imprese si organizzino in Gruppi per razionalizzare, per realizzare economie di scala, per ampliare i propri confini, le proprie competenze, e via così, non necessita di commenti. Insomma, per agire “in modo economico”.

Durante le verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, applica il principio dell’economicità in maniera talvolta discutibile: insegnano i Maestri che non sia mai che qualcuno – incluso il Fisco – possa entrare nel merito delle scelte dell’imprenditore, salvo che esse siano così abnormi da risultare inverosimili.

Sull’argomento, merita di essere segnalata la sentenza della Cassazione n. 4615/2016, che si occupa di due problemi insorti in conseguenza di una verifica posta in essere proprio nei confronti di un Gruppo, segnatamente attinenti al distacco di personale ed alla corresponsione di interessi passivi.

Sul primo punto, la Corte richiama intanto la giurisprudenza in ambito giuslavoristico, segnalando che il distacco è consentito “soltanto a condizione che esso realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale”; dopodichè, essa però rimarca la discrezionalità “ontologicamente connessa alle scelte organizzative imprenditoriali” nello scegliere la formula del distacco di personale, piuttosto che seguire l’alternativa di obbligarsi contrattualmente a fornire mediante impiego di proprio personale una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

E qui viene il primo punto cruciale: l’eventuale violazione, sul punto, di norme vigenti non può dar luogo, di per sé, ad un fenomeno di abuso del diritto in materia tributaria (Cassazione n. 21953/2015), atteso che l’indeducibilità dei costi viene in evidenza in ragione della non inerenza degli stessi. Principio che peraltro viene completato da due fondamentali affermazioni, ovverosia: a) il riordino degli aspetti societari è espressione di insindacabili scelte imprenditoriali; b) “l’inserimento in un gruppo non annulla, ai fini fiscali, la soggettività del singolo contribuente” (Cassazione n. 10981/2009).

In sostanza, se abbiamo ben inteso, la Corte vuol dirci: caro Fisco, non guardare l’operazione in modo formalistico, ricercando ragioni discutibili per creare materia imponibile, ma guarda alla sostanza del problema; e, non dirmi che, siccome si tratta di un Gruppo, “il sospetto” giustifica l’accertamento.

Uno a zero per il contribuente.

L’altra ripresa a tassazione riguarda interessi passivi relativi ad un prestito infragruppo. La Corte cassa la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva apoditticamente ammesso la deducibilità, in mancanza: a) di un vero e proprio contratto di finanziamento; b) di sottoscrizione di qualsivoglia patto; c) di data certa; d) di pattuizioni specifiche, soprattutto in riferimento al tasso di interesse. Qui invece è chiaro come le due società abbiano fatto prevalere la “logica di Gruppo”, evitando pattuizioni ritenute evidentemente superflue: ma, se siamo di fronte a due soggetti autonomi e distinti, al di là delle connessioni societarie, non possiamo poi attenderci “sconti”, ritenendo superflui accordi che sarebbero invece esistiti tra soggetti tra loro estranei.

Uno pari.

Le due statuizioni costituiscono lati opposti della stessa medaglia. Qualcuno potrà obiettare che “costa fatica” applicare questi principi anche nei Gruppi di impresa. Ma, come si dice dalle nostre parti, “meglio la faccia rossa prima che bianca dopo”.

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Una sostanza molto oltre la forma

Di Massimiliano Tasini

Una sostanza molto oltre la forma

La risoluzione 97/E/2017 ha suscitato, come era facilmente prevedibile, uno “sciame sismico” di commenti. Era però meno prevedibile il coro di sorprese.

Questi i fatti. Il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di valutare gli effetti, ai fini delle imposte dirette e di quelle indirette, ed in special modo di registro, di una scissione societaria finalizzata alla successiva cessione da parte dei soci persone fisiche delle partecipazioni detenute nella società scissa, specificatamente in ordine ai profili di abuso del diritto.

L’Agenzia risponde sul fronte delle imposte dirette, ma ovviamente non risponde sull’imposta di registro. E la chiave è il comma 12 dell’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, secondo cui “i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme tributarie”.

E qui la norma per contestare il comportamento del contribuente esiste, ed è data dall’articolo 20 del D.P.R. 131/1986, che impone di tassare gli atti in base agli effetti giuridici dagli stessi prodotti, in luogo della forma con cui sono stati redatti.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione talmente tante volte che facciamo fatica a contarle.

Limitando l’analisi alle ultime pronunce, può essere richiamata la sentenza della Cassazione n. 3562/2017, nella quale si afferma che:

l’imposta di registro ha per oggetto il negozio giuridico e non l’atto documentale; detta imposta richiede perciò l’interpretazione unitaria del negozio, anche se frazionato in atti distinti.

In sostanza, natura ed effetti giuridici dell’atto prevalgono sul titolo e la forma apparente. Il che può essere tradotto brutalmente con l’espressione prevalenza della sostanza sulla forma, essendo invece irrilevanti i comportamenti, semplici o complessi che siano, tenuti dai contribuenti.

Venendo al punto che qui particolarmente interessa, in motivazione si rileva come l’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l’istituto dell’abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica che non è invece prevista per l’applicazione dell’articolo 20 del DPR 131/1986, il quale solo si interessa di fotografare gli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio”.

Si badi bene allora che la riqualificazione prescinde dalla volontà delle parti, e dunque non occorre affatto “scomodare” la simulazione. Questo per il semplice motivo che è del tutto irrilevante che le parti abbiano voluto quel negozio, ovvero quel collegamento negoziale.

Questa tesi è stata recentissimamente ribadita dalla sentenza della Cassazione 19 luglio 2017 n. 17789, nella quale è affermato che ai fini dell’articolo 20 del D.P.R. 131/1986 non assume alcun rilievo l’intento elusivo (cfr. anche Cass. n. 24595/2015 e n. 3481/2014); la sentenza peraltro richiama, condividendone le conclusioni, la sentenza della Cassazione n. 6758/2017, nella quale si statuisce la “natura chiaramente interpretativa della norma, la quale si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all’eventuale disegno elusivo delle parti”.

Questa sentenza però è importante, in quanto focalizza due questioni spesso trascurate dai difensori.

Il contribuente nel ricorso si era invero ben difeso, chiarendo la causa sottostante al negozio giuridico sottoposto alla registrazione – aumento di capitale attraverso il conferimento di un immobile – e rimarcando che l’operazione non aveva prodotto l’effetto di traslare la proprietà della quota di partecipazione, ed il Giudice di merito aveva avallato tale impostazione.

Ora, la Cassazione rimarca che, essendo il giudizio che la riguarda di legittimità, essa non può sindacare la determinazione del Giudice di merito, salvochè:

non sussista vizio di motivazione della sentenza;

il Giudice abbia violato i criteri di interpretazione dei contratti;

la motivazione della sentenza non risulti contraria a logica o incongrua.

Si tratta di passaggi molto stretti, che devono essere apprezzati anche in ragione degli obiettivi limiti frapposti dalla normativa processuale al ricorso per Cassazione, soprattutto in ragione della attuale struttura dell’articolo 360 c.p.c., come anche interpretato dalla Suprema Corte.

Tornando da dove siamo partiti, e volendo tirare le fila, può dirsi che dunque, ciò che importa non è ciò che le parti hanno scritto nei contratti conclusi, e nemmeno contano le ragioni sottese a quegli atti, bensì solo ciò che esse hanno effettivamente, oggettivamente, complessivamente realizzato.

E allora, poche sorprese: in fondo l’Agenzia non fa altro che aderire ad una tesi oramai consolidata.

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Applicazioni concrete della Suprema Corte in materia di inerenza

Di Massimiliano Tasini

Ancora in materia di applicazione del principio di inerenza

Proseguendo nella disamina di recenti orientamenti in materia di inerenza ai fini della determinazione del reddito di impresa, vengono in evidenza ulteriori pronunce, sicuramente molto interessanti anche dal punto di vista pratico.

Cass. 12532 del 2015 si occupa della deducibilità di spese relative alla realizzazione di una superficie da adibire ad agriturismo ma per un’area superiore a quella prevista nella concessione urbanistica. Secondo la CTR tale difformità avrebbe comportato di per sè la indeducibilità del costo; ma non è questa la conclusione della Suprema Corte, secondo la quale tale circostanza non è di per sè sintomatica della estraneità del bene alla attività di impresa. Occorre piuttosto avere riguardo alla “concretezza ed all’effettività rispetto all’attività imprenditoriale per come esercitata o credibilmente programmata (in tal senso, cfr. Cass. 16697/2013)”. Quindi, il primo insegnamento è che ad un illecito non necessariamente corrisponde un costo indeducibile ad esso direttamente correlato.

Cass. 6185/2017 si occupa poi della ritenuta indeducibilità delle spese sostenute da una società per assicurare la difesa di propri dipendenti nel procedimento penale conseguente alla querela proposta da altri dipendenti. Non vi è dubbio, osserva la Corte, che sussista un interesse diretto della società a sostenere i propri dipendenti, ma tale interesse non corrisponde al requisito di inerenza, in difetto di una qualsiasi correlazione fra la spesa ed una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 1465/2009). Dunque, interesse ed inerenza sono due binari paralleli, che potrebbero sovrapporsi ma che non necessariamente si sovrappongono.

In materia di inerenza delle spese di regia, Cass. 11426/2015 ha da un lato valutato corretta la decisione del Giudice di merito che ha ritenuto documentate le spese in ragione dei continui contatti relativi agli specifici servizi; alla stipula di contratti di data anteriore alla effettuazione delle operazioni riaddebitate; alla conservazione infine di un organigramma di gruppo dal quale risultano le funzioni svolte dalle varie società.

L’Agenzia delle Entrate ha però altresì eccepito l’assenza di certificazione del rendiconto consuntivo – si ritiene delle spese – da parte di un soggetto indipendente. Il Giudice di merito nella sentenza gravata di ricorso per Cassazione ha dato per esistente tale certificazione, ma il documento non risulta in atti, il che ha comportato il rinvio della questione alla Commissione Tributaria Regionale.

La rilevanza di una siffatta certificazione rievoca non recenti ma sempre attuali pronunce della Suprema Corte. Ci riferiamo alle sentenze 5926/2009 e 4737/2010, nelle quali è affermata la natura di mezzi di prova del bilancio e della relazione dei revisori: d’onde “… gli stessi non possono essere ignorati nè dall’ufficio tributario in sede amministrativa nè dal giudice tributario dinanzi al quale si trasferisca l’accertamento”. La relazione del revisore, se offerta in giudizio, non assume il valore “di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perchè manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la forza contraria a carico dell’ufficio”.

Ben si comprende dunque la rilevanza e la delicatezza dell’attività resa dal revisore, unitamente alla forza che la stessa è in grado di esprimere.

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La Cassazione applica i principi generali in materia di inerenza

Di Massimiliano Tasini

Inerenza: alla ricerca di un punto fermo

Dopo aver introdotto i principi generali in materia di inerenza ai fini delle Imposte Dirette – con i connessi riflessi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto -, andiamo ora ad esaminare alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità che possono aiutarci ad applicare detti principi sul piano concreto.

Una prima pronuncia di estremo interesse pratico è la sentenza Cass. 21405/2017, nella quale la Corte, dopo avere affermato che l’Amministrazione finanziaria ha titolo per valutare la “congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni” afferma:

  • Da un lato, che tale sindacato non è precluso dalla mancanza di irregolarità nella tenuta nelle scritture contabili o dalla assenza di vizi negli atti giuridici compiuti nell’esercizio della attività di impresa;
  • Dall’altro, che tale sindacato “non sembra possa spingersi, come postulato dall’amministrazione ricorrente, sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all’epoca di stipula del contratto) di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.

Questa sentenza afferma pertanto che l’amministrazione non può spingersi fino al punto di mettere in discussione le strategie commerciali che sono solo riservate all’imprenditore, come confermato da Cass. 10319/2015.

In applicazione di tale principio, la sentenza nega validità alla tesi dell’amministrazione ricorrente, secondo la quale l’imprenditore, avendo rinunciato a benefici derivanti da un contratto, non essendo giuridicamente tenuto a farlo, avrebbe agito in modo antieconomico, così generando un componente negativo nella determinazione del reddito di impresa ritenuto indeducibile: “il fisco non aveva titolo per interferire nella scelta iniziale della contribuente … analogamente non ha titolo per sindacare, sic te simpliciter, e cioè senza dedurre elementi ulteriori rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, la scelta inversa della società, di riassumere su di sè, al “puro costo”, gli oneri sostenuti dalla consorziata nel suo interesse”.

Cassazione 14137/2007 ritorna poi sul tema della inerenza delle sanzioni antitrust irrogate all’impresa. Già in passato Cass. 8135/2011 le aveva ritenute indeducibili in quanto non funzionali alla produzione del reddito (in termini anche Cass. 5050/2010, stante l’impossibilità di collegare le sanzioni a ricavi o altri proventi).

La sentenza sviluppa però altri argomenti “forti” a conferma della ritenuta indeducibilità:

  • Questa conseguenza non realizza una sanzione addizionale, bensì costituisce l’effetto nella natura extraimprenditoriale dell’attività illecita (ed in quanto tale “colpita” dalla sanzione antitrust);
  • Detta attività illecita spezza ex sè il nesso di inerenza;
  • La sanzione non ha natura risarcitoria – il che porterebbe a renderla deducibile – in quanto non è direttamente correlata ad un evento di danno.

Il contribuente, ricorrente per Cassazione, aveva altresì dedotto la ritenuta deducibilità richiamando l’art. 14 c. 4 bis Legge 537/1993, che esclude la deduzione solo per i costi dei fatti-reato, mentre nella specie siamo di fronte ad illeciti non penali. Qui però la Corte è tranciante: la sanzione non è un mezzo dell’illecito, bensì un suo effetto giuridico, e dunque l’argomento difensivo è ritenuto inconferente.

Molto discussa è infine la questione della sussistenza del requisito dell’inerenza delle spese sostenute su beni di terzi. E’ noto che la giurisprudenza della Cassazione è stata sul punto assai altalenante, con pronunce che hanno messo a durissima prova tante imprese, “ree” di avere pagato lavori su immobili detenuti in locazione resi necessari dall’attività esercitata ma ritenute indeducibili – e con IVA indetraibile – poichè chi avrebbe dovuto sostenerle sarebbe il proprietario. La sentenza Cass. 2 agosto 2017 n. 19191 rende giustizia, affermando che non è il titolo di proprietà o di godimento di bene altrui che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene, nè è l’unico mezzo idoneo a provare la sussistenza di detto requisito. In particolare, il contribuente potrà allora portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio della attività di impresa, anche se non nè è il proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica ma anche gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia perciò configurabile una fattispecie fraudolenta (in termini anche Cass. 6200/2015, nonchè Cass. 1788/2017).

Dunque, tre soluzioni concrete a tre casi molto importanti dal punto di vista pratico. A conferma dell’assoluta necessità di seguire con grande attenzione la giurisprudenza della Suprema Corte.

Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica

Inerenza, prova al contribuente ma non sempre

Di Massimiliano Tasini

(Strettamente) inerenti

Il dibattito sulla necessità che i costi di impresa – ma anche quelli delle attività professionali – siano strettamente inerenti sta portando alla proliferazione di una massa di sentenze che certamente alimentano gli “appetiti” dell’Agenzia delle Entrate. Non può sfuggire che la partita in gioco vale una quota importante del gettito derivante dall’attività di accertamento, poichè oramai non esiste più un atto impositivo che non evochi la mancanza di inerenza di un costo quale presupposto per poterlo dedurre, il che genera “ovviamente” riflessi anche sul fronte dell’Imposta sul Valore Aggiunto poichè, si sostiene, se un costo non è inerente ai fini delle Imposte Dirette, non si vede come possa esserlo per l’IVA.

Non occorrerà evocare sentenze per affermare che l’inerenza, ovvero l’afferenza, del costo, non va riferita ai ricavi: vigente il DPR 597/1973, la prassi amministrativa aveva già affermato che la deducibilità di costi e oneri era, in ogni caso, sempre condizionata a una stretta inerenza all’attività svolta, e non a specifici componenti reddituali positivi (RM 12.11.1974 n. 2/1053). Con l’entrata in vigore del Tuir, il concetto d’inerenza poi non è più legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività complessiva della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferentisi ad attività e operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa (CM 7.7.1983 n. 30).

Venendo al tema dell’onere della prova, Cass. 9 agosto 2017 n. 19875, con motivazione resa in forma semplificata, ha ritenuto, sulla scia delle precedenti sentenze Cass. 4554/2010 e 26480/2010, che lo stesso incomba sul contribuente. Ha altresì affermato che “nei poteri dell’amministrazione finanziaria n sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionati ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” e che l’onere della prova dell’inerenza dei costi ha ad oggetto anche la congruità”.

Apriti cielo … .

Assistiamo quotidianamente a contrasti talora furiosi tra funzionari dell’Agenzia delle Entrate ed imprenditori e dirigenti: i primi, richiamando quasi meccanicamente tali principi, chiedono giustificazioni inverosimili, pretendendo di entrare nel merito di dinamiche aziendali; i secondi difendono con determinazione ed orgoglio il proprio operato, a maggior ragione se i risultati, in termini di reddito prodotto, gli danno ragione, quantomeno nel medio periodo.

Con il tradizionale approccio di equidistanza che mi contraddistingue, desidero allora esprimere alcune riflessioni, confidando sulla loro utilità.

Il primo monito è per gli imprenditori e per noi professionisti che li assistiamo. E’ inutile, dannoso, ma anche sbagliato, alzare barricate: i principi sono quelli che abbiamo esposto, ed è giusto che i funzionari del fisco operino controlli anche sul piano dell’inerenza dei costi e delle spese.

Nondimeno, va considerato che la questione della congruità non può essere “stressata” in modo irragionevole: anche da ultimo, Cass. 21405/2017 ha ammonito il fisco ricordando che in tanto i costi possano ritenersi indeducibili in quanto “manifestamente” ovvero “del tutto” sproporzionati, ciò che evoca una abnormità degli stessi. Deve quindi trattarsi di comportamenti che si pongono “in contrasto con le regole del buon senso ed dell’id quod plerumque accidit”; ma non basta, perchè assurgono al rango di elementi gravi, precisi e concordanti solo “in mancanza di una giustificazione razionale”.

La stessa sentenza osserva peraltro che il sindacato in ordine alla congruità dei costi “non sembra possa spingersi, come postulato dall’Amministrazione ricorrente, sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all’epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività. E tanto perchè il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all’imprenditore” (in questo senso, la sentenza richiama anche Cass. 10319/2015).

Va peraltro soggiunto che non tutti costi sono uguali; ed invero la più recente giurisprudenza della Suprema Corte – sentenze 6548/2012 e 3340/2013 – ha avuto modo di precisare che il concetto di inerenza dei costi di impresa (certamente applicabile anche in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo) deve essere diversamente apprezzato avuto riguardo alla natura dei costi.  Più precisamente, laddove si tratti di spese “… normalmente necessarie e strumentali” alla attività di impresa, l’onere della prova non grava sul contribuente bensì sull’Amministrazione.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che, con riferimento all’Imposta sul Valore Aggiunto, il concetto di inerenza è addirittura più sfumato, dovendosi contemperare la nozione di inerenza con i principi generali che reggono tale imposta al livello Comunitario. In questo senso, la sentenza Cass. 4 giugno 2014 n. 12502, in relazione al sostenimento di costi indeducibili per ritenuta antieconomicità, ha giudicato inammissibile tale sindacato da parte dell’A.F. nel comparto IVA, atteso che la nozione di “inerenza” deve ispirarsi al principio di neutralità che sottende a detta imposta e non potendosi sic et simpliciter traslare i principi elaborati in materia di Imposte Dirette all’IVA medesima.

Dobbiamo lavorare insieme, spesso nell’arena. Gli imprenditori ed I professionisti devono fare la loro parte, ma allo Stato chiediamo equidistanza, equilibrio e misura: elementi, tutti, che favoriscono una reale compliance.