+39 0721 405501 niccolai@koruspartners.it

Cass. n. 24473/2025: confermato l’obbligo di contraddittorio solo per l’IVA, con prova di resistenza

La sentenza Cass. n. 24473/2025, consolida il proprio orientamento restrittivo in merito all’obbligatorietà del contraddittorio preventivo all’accertamento in vigenza della normativa ante riforma fiscale. 

In sostanza, quanto ai tributi non armonizzati l’obbligo non esiste, mentre quanto all’IVA l’obbligo sussiste, ma il contribuente deve fornire la cosiddetta “prova di resistenza”, cioè deve dimostrare che, ove il contraddittorio fosse stato attivato, esso “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.

La sentenza richiama anche il recente arresto giurisprudenziale a Sezioni Unite dato con la pronuncia Cass. n. 21271 del 2025, secondo il quale, con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile e alle verifiche “a tavolino” su tributi armonizzati:

“la violazione dell’obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.”;

La sentenza in sostanza consolida un orientamento che può, a questo punto, dirsi granitico, chiudendo praticamente le porte al tentativo di scardinare l’atto impositivo per la strada della violazione del principio del contraddittorio, se non in casi estremamente limitati (IVA + dimostrazione rigorosa della prova di resistenza).

I nuovi esterovestiti

Sul concetto di esterovestizione si registra una notevole evoluzione sul piano interpretativo, con sullo sfondo la ridefinizione della nozione di residenza fiscale.

Il punto del contendere è il seguente: sono ancora attuali i principi affermati in ambito penale ma anche tributario sul caso Dolce e Gabbana, secondo cui una società con sede legale in uno Stato estero può essere qualificata esterovestita solo se ha posto in essere una costruzione di puro artifizio volta a conseguire esclusivamente un indebito vantaggio fiscale?

Pronunce anche recenti della Suprema Corte hanno avallato questo approccio; tuttavia, altre – ed a parere di chi scrive più corrette – hanno invece ricondotto l’esterovestizione nell’alveo dell’evasione: di talchè, sarebbe contestabile il comportamento della società che, pur non avendo beneficiato di risparmi di imposta, abbia violato le regole in materia di residenza fiscale fissate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, compendiate con i principi ritraibili dalle convenzioni contro la doppia imposizione.

Il focus si sposta allora sulla definizione di residenza fiscale.

Con riguardo alle società, vanno registrate le novità introdotte dal recente d.lgs. 209/2023 art. 2, che modifica l’art. 73 c. 3 Tuir: i concetti di

  • oggetto principale e di
  • sede dell’amministrazione

vengono sostituiti con quelli di sedi di

  • direzione effettiva (intesa come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso) e di
  • gestione ordinaria in via principale (intesa come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso).

Si tratterà di capire gli effetti pratici di tali modifiche, tenendo conto che il concetto di

  • sede dell’amministrazione è definito da Cass. 7080/2012 e 24872/2020 come il luogo in cui viene effettivamente esercitata la “alta direzione” dell’impresa, concetto che evoca dunque il luogo di “sede effettiva”, in contrapposizione a quello formale di “sede legale”, cioè il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione della società e si convocano le assemblee, cioè il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso delle attività dell’ente
  • luogo dove si realizza l’oggetto sociale si identifica con quello dove effettivamente si svolge l’attività (Assonime, Circ. 67/2007).

Quindi, concetti che rischiano di sovrapporsi, con notevole difficoltà di cogliere il confine dei nuovi profili.

Pericolosi disallineamenti

In questi giorni è stato pubblicato il dossier redatto dall’Ufficio studi di Camera e Senato relativo all’attuazione dell’art. 9 della legge delega per la riforma del sistema tributario.
L’obiettivo è quello di raccordare le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi al Codice della Crisi di Impresa (CCI).
Sul piano della sistematica, l’intervento proposto suscita certamente qualche perplessità. Si è scelto infatti di intervenire nel provvedimento dedicato all’attuazione della riforma del Terzo Settore.
Interessa qui però soprattutto esaminare il contenuto della proposta modifica. L’art. 5 dell’articolato contempla, allo stato, un mero intervento sull’art. 88 c. 4 ter, relativo alla detassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alla esdebitazione; nessun intervento invece sembra invece profilarsi sul disposto dell’art. 101 c. 5 Tuir, tuttora disarticolato rispetto ai nuovi istituti del CCI, un grave bug che, confidiamo, potrà essere colmato nei prossimi giorni.
Il Governo sarà altresì chiamato a pronunciarsi in merito alla natura innovativa ovvero interpretativa dell’intervento normativo. In difetto, potrebbe ingenerarsi un contenzioso di rilievo. 

Accertamenti fuori campo

La Corte di Giustizia di I Grado di Ancona si pronuncia sulla legittimità di un accertamento emesso nei confronti di una persona fisica già socia di una Srl in liquidazione e successivamente cessata.
L’accertamento scaturì da una segnalazione di presunta incongruenza tra le somme accreditate sul conto corrente del contribuente ed i redditi dallo stesso dichiarati. Avviata l’attività istruttoria, il contribuente, forse incautamente, produsse documentazione attinente alla società erogante le somme, sulla base della quale l’Ufficio ritenne che le somme evase sarebbero state ben superiori a quelle accreditate sul suo conto corrente.
Nell’accogliere sul punto il ricorso, la Corte ha osservato che la società non era stata verificata, il che aveva comportato una vera e propria distorsione nella valutazione dell’Ufficio, che aveva tassato maggiori imponibili rispetto a quelli originariamente quantificati attraverso una traslazione in avanti del momento di tassazione di poste che avrebbero invece dovuto essere tassate anno per anno.
Nell’era del (nuovo) contraddittorio, il contribuente è esposto a difficili scelte strategiche, produttive di effetti sia in ambito amministrativo che processuale. L’Ufficio però è chiamato al preciso rispetto del “campo di gioco”, ad evitare che il confronto tra le Parti, fortemente voluto dal legislatore, si ritorca su di lui. La sentenza è sotto questo aspetto mirabile, poiché traccia un preciso limite all’attività accertativa, pur senza richiamare espressamente il principio di collaborazione e buona fede.

Un pericolo non fondato

Una recente sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Ancona torna sulla delicata questione del quando l’Agenzia delle Entrate possa ritenere integrato il presupposto per richiedere, pur se a titolo provvisorio, l’intero ammontare accertato entro il termine di proposizione del ricorso.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 bis del DPR n. 602 del 1973, disposizione pure richiamata dall’art. 29, primo comma, del DL n. 78 del 2010, che disciplina l’accertamento esecutivo.
Entrambe le disposizioni legittimano appunto la richiesta dell’intero importo accertato – in deroga alla regola generale, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria, in presenza di ricorso, entro il termine per la proposizione del ricorso può pretendere “solo” un importo pari ad un terzo delle maggiori imposte accertate nonchè interessi nella stessa misura – laddove sussista il presupposto del fondato pericolo per la riscossione.
Due sono le principali questioni sul tappeto.
La prima consiste nel valutare se il fondato pericolo vada apprezzato in chiave statica – ovvero fotografando semplicemente la pretesa erariale e comparandola con il patrimonio aggredibile in capo al contribuente -, ovvero in chiave dinamica, nel qual caso l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe provare che il contribuente sta cercando di “dissipare” il suo patrimonio di modo da non rendersi aggredibile. Questa seconda tesi sembra preferibile, ed è stata anche autorevolmente avallata dalla giurisprudenza di merito.
La seconda, oggetto della recente sentenza di Ancona, riguarda la (il)legittimità degli atti impositivi che, in modo generico, utilizzano espressioni del tipo della seguente: “Considerata la natura delle violazioni contestate e la situazione economico patrimoniale del sig. … ritenuto che questa non offra un’idonea garanzia di soddisfazione della pretesa erariale; ravvisato il fondato pericolo della riscossione…”. La Corte è netta nel respingere questo approccio, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto spiegare perché 1) la natura delle violazioni contestate; 2) la situazione patrimoniale del sig. … non offrisse un’idonea garanzia della soddisfazione della pretesa erariale.
Si tratta di una sentenza di grande interesse e che determina effetti molto rilevanti sul piano pratico, ristabilendo un giusto equilibrio tra le esigenze di gettito dell’Erario e la tutela del contribuente, che sarebbe altrimenti chiamato ad affrontare il giudizio con un peso difficilmente sostenibile, non solo sul piano materiale. 

Favor o non Favor

Il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato in modo significativo il regime sanzionatorio tributario.

Il legislatore, consapevole che le nuove sanzioni ordinarie sono sensibilmente più basse di quelle pregresse, ha disposto l’impossibilità di applicare il principio del favor rei previsto dalla normativa a regime; in base ad esso, le nuove sanzioni sono applicabili anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, data spartiacque fissata tra il vecchio ed il nuovo regime.

La previsione quindi è nella legge; tutt’altra questione è capire se essa possa ritenersi legittima.

Il primo approdo della giurisprudenza di legittimità sulla questione è stato sicuramente favorevole alla tesi erariale. La sentenza n. 1274/2025 pubblicata il 19 gennaio 2025 ha infatti affermato che il legislatore ha legittimamente derogato al principio generale del favor rei, anche dovendo tenersi conto dell’esigenza di tutelare il gettito erariale.

Passano due settimane e la Cassazione sfuma la propria interpretazione: la sentenza Cass. 5 febbraio 2025 n. 2950 rimette alla CGT 2° Toscana la questione – ritenuta infondata dalla sentenza 1274 – relativa alla non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. 87/2024 sollevata in via subordinata dal ricorrente per Cassazione.

Tutto questo non bastasse, proprio in questi giorni, ancora la Corte di Cassazione, nell’accogliere un ricorso proposto dal nostro Studio, nel rinviare alla Corte di merito afferma che la nuova sanzione potrebbe essere più favorevole di quella precedente, precisando, in un passaggio che ritengo fondamentale, che nella valutazione del favor rei “occorre tenere conto dei principi resi dalla CEDU sul caso Engel e ripresi nel caso Mihalace (2019)”.

Un vecchio e da me stimatissimo Presidente diceva sempre: “chiedete, e vi sarà dato … ma se non chiedete, nulla possiamo”.