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La Corte di Giustizia di I Grado di Ancona si pronuncia sulla legittimità di un accertamento emesso nei confronti di una persona fisica già socia di una Srl in liquidazione e successivamente cessata.
L’accertamento scaturì da una segnalazione di presunta incongruenza tra le somme accreditate sul conto corrente del contribuente ed i redditi dallo stesso dichiarati. Avviata l’attività istruttoria, il contribuente, forse incautamente, produsse documentazione attinente alla società erogante le somme, sulla base della quale l’Ufficio ritenne che le somme evase sarebbero state ben superiori a quelle accreditate sul suo conto corrente.
Nell’accogliere sul punto il ricorso, la Corte ha osservato che la società non era stata verificata, il che aveva comportato una vera e propria distorsione nella valutazione dell’Ufficio, che aveva tassato maggiori imponibili rispetto a quelli originariamente quantificati attraverso una traslazione in avanti del momento di tassazione di poste che avrebbero invece dovuto essere tassate anno per anno.
Nell’era del (nuovo) contraddittorio, il contribuente è esposto a difficili scelte strategiche, produttive di effetti sia in ambito amministrativo che processuale. L’Ufficio però è chiamato al preciso rispetto del “campo di gioco”, ad evitare che il confronto tra le Parti, fortemente voluto dal legislatore, si ritorca su di lui. La sentenza è sotto questo aspetto mirabile, poiché traccia un preciso limite all’attività accertativa, pur senza richiamare espressamente il principio di collaborazione e buona fede.