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Diritto penale-tributario: si ragiona con “la pancia”

Di Massimiliano Tasini

Diritto penale-tributario: si ragiona con “la pancia”

Che il diritto penale possa dissuadere i “furbetti” siamo tutti d’accordo. Un ufficiale della Guardia di Finanza, direi esagerando un po’ (ma si conversava davvero piacevolmente) i giorni scorsi mi diceva che probabilmente “ci vorrebbero tre militari per ogni italiano”. Che però si arrivi agli estremi del decreto legge 124 del 2019, specie nella prima versione, e dunque non emendata dalla Commissione Finanze, mi sembra davvero troppo. 

Il legislatore, ed il Governo a monte in questo caso, non possono essere così distratti: vengono riservati trattamenti bagatellari a violazioni di notevole gravità, quali quelle previste dai reati societari – si pensi solo, a tacere d’altro, al mancato deposito del bilancio di esercizio – e si colpiscono con sanzioni elevatissime i reati dichiarativi.

L’estensione dell’art. 240 bis alle violazioni penal- tributarie, sotto questo profilo, crea una assimilazione a reati di particolare gravità (si pensi a riciclaggio, autoriciclaggio, sequestro a scopo di estorsione ed associazione mafiosa) che trovo assai pericolosa, specie avuto riguardo ai presupposti per la sua applicazione oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Io credo che sia tempo di aprire una discussione sistemica su questi temi, evitando eccessi, ed usando la leva penale con equilibrio: forti con i forti, diceva un mio Maestro.

Meeting

Di Massimiliano Tasini

Meeting dello Studio

Nei giorni 28 e 29 giugno, nella splendida cornice di Verucchio, si è svolto il meeting annuale dello Studio.

Molti gli argomenti approfonditi dai diversi titolari e collaboratori che si sono succeduti, come sempre in un clima al tempo stesso informale e professionale. Questioni di diritto processuale ma anche sostanziale, con l’occhio vigile all’evoluzione giurisprudenziale, che costituisce il più importante driver della nostra attività.

Alcune delle presentazioni verranno pubblicate sul sito.

In allegato alcune slide dei temi trattati.
Gli illeciti societari

Gli illeciti societari

Di Massimiliano Tasini

Gli Illeciti Societari

Indice della Presentazione:

I REATI DI FALSO

  • Le false comunicazioni sociali
  • Il falso del revisore

IL REATO DI IMPEDITO CONTROLLO

I REATI A TUTELA DEL PATRIMONIO

  • l’indebita restituzione di conferimenti
  • L’illegittima ripartizione di utili e riserve
  • Le operazioni illegittime su azioni e quote
  • Le operazioni in pregiudizio ai creditori
  • L’omessa comunicazione del conflitto di interessi
  • La formazione fittizia di capitale sociale
  • L’illegittima ripartizione di beni e riserve del liquidatore

LE ALTRE FATTISPECIE

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

In allegato è consultabile l’intera presentazione.

Condoni e dintorni

Di Massimiliano Tasini

Condoni e dintorni

A leggere la Relazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati c’è di che riflettere.

Il decreto legge 119 del 2018, che disciplina le sanatorie tributarie, oltre ad altre materie, nasce con 27 articoli e 126 commi, e viene convertito con 64 articoli e 229 commi … urgenze nate in sessanta giorni … .

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava correlato nè dalla Relazione sull’Analisi Tecnico Normativa (cd. ATN) nella dalla Relazione sull’Analisi di Impatto della Regolamentazione (cd. AIR), addirittura nemmeno nella forma semplificata consentita dall’art. 10 del Regolamento AIR; peraltro, la Relazione Illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione prevista dall’art. 7 del Regolamento.

Si legge nel documento che alcune disposizioni del Provvedimento “presentano un uso che appare non appropriato delle diverse fonti normative”. Tra queste, emblematico il c. 2 ter dell’art. 18, che prevede l’emanazione di decreti di natura non regolamentare, provvedimenti che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come “atti statali dalla indefinibile natura giuridica”.

E’ grande la preoccupazione per lo stato in cui vertono le nostre istituzioni democratiche.

Gli illeciti societari

Cessione studi con Avviamento

Di Massimiliano Tasini

Avviamento anche negli Studi Professionali

E’ vivace ed interessante la questione relativa ai modelli organizzativi di cui gli Studi Professionali si dotano per l’esercizio delle proprie attività.

C’è che, puntando sulla forte specializzazione, mantiene dimensioni modeste, confidando che bassi costi fissi aiutino a meglio affrontare le instabilità del mercato; e c’è chi, invece, punta sulla aggregazione, sia individuando un’unica attività e sfruttando le economie di scala che la dimensione consente, sia, e questa è l’ipotesi prevalente, affiancando professionalità tra loro diverse, confidando che il Cliente veda nello Studio la soluzione a tutti i problemi che quotidianamente incontra nella propria attività professionale.

In un quadro così composito, anche i “veicoli” utilizzati sono assai eterogenei: ad esempio professionisti individuali ed associati, Società tra Professionisti – anche multidisciplinari , Centri Elaborazione Dati costituiti sotto diverse forme.

Alle già di per sè articolate tecnicalità imposte da questi modelli sul piano del diritto societario, si aggiungono, ancora una volta, quelle tributarie, e su questo fronte, specialmente nelle operazioni di riorganizzazione, si registra ancora una volta una notevole complessità, dovuta sia alla frammentazione della disciplina, sia alla relativa novità delle questioni, sia infine alla circostanza che spesso manca una solida giurisprudenza su cui appoggiarsi.

Tra le questioni che assumono maggior rilievo, spicca quella relativa alla possibilità che dalla cessione dello Studio professionale emerga un valore di avviamento, sulla quale, viceversa, si registrano orientamenti oramai consolidati, sebbene non molto noti.

Ricordiamo preliminarmente che in materia di Imposte Dirette l’art. 54 Tuir stabilisce al suo c. 1 quater che “concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

E’ evidente che tra gli elementi “immateriali” figura senza alcun dubbio anche l’avviamento; di talché v’è da chiedersi se e quando possa parlarsi di avviamento nella cessione di uno Studio Professionale.

Nella sentenza 10178/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito, in costanza con la pregressa seppur data giurisprudenza di legittimità, che anche gli studi professionali in genere possono essere organizzati sotto forma di azienda tutte le volte in cui al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti, un’ampiezza dei locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrasti l’attività professionale del titolare, o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività del titolare, assume una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione, divenendo, per sè stessa, oggetto di possibile contrattazione (così Cass. 11896/2002).

Sulla base di questa premessa, deve ritenersi che il trasferimento di azienda può riguardare anche gli Studi Professionali, tutte le volte in cui l’organizzazione (nel senso suesposto) e l’entità dei mezzi impiegati “sovrastino l’attività del titolare” (Cass. 14641/2006), con i conseguenti effetti sull’applicazione dell’art. 51 TU Registro.

Sulla vicenda è tornata Cass. 2860/2010, osservando che pur essendo vero che il professionista non è un imprenditore e che lo Studio Professionale non è di per sé un’azienda, e pur tenendo conto che non è possibile il “trasferimento” in senso tecnico della Clientela (Cass. 5848/1979), è comunque configurabile la cessione dello Studio con il relativo valore di avviamento.

In particolare, i Giudici affermano che i fattori organizzativi potrebbero prevalere sull’attività professionale o, quanto meno, porsi come entità autonoma e distinta; ma, in ogni caso, la cedibilità dello Studio prescinde dal requisito della detta prevalenza; il trasferimento della Clientela avviene in modo indiretto, assumendo il cedente obblighi di fare, consistenti nello svolgimento di una attività promozionale verso il cedente, e di non fare, consistenti nel divieto di concorrenza del cedente nello stesso luogo in cui egli esercitava l’attività.

Alla luce di questi principi, non può invocarsi la nullità del contratto che contempli la cessione dello Studio Professionale laddove ricorrano i requisiti sopra indicati; nè in tal caso potrà sostenersi l’assenza di un avviamento, con i conseguenti effetti sugli accertamenti emessi dagli Uffici finanziari.

Pertanto, deve ritenersi oramai superata quella giurisprudenza di merito che, come nel caso di Commissione Tributaria Provinciale Toscana Pisa Sez. V, 02-12-2000, aveva stabilito il principio di diritto secondo cui non è quantificabile il valore d’avviamento di uno studio medico quando questo viene ceduto, sostenendo la pronuncia che nello svolgimento di un’attività professionale,  l’elemento prevalente e determinante è l’intuitus personae e le fortune del professionista acquirente, contrariamente a quanto avviene nel caso di cessione di un esercizio commerciale vero e proprio, sono legate esclusivamente alle qualità professionali del predetto e non a quelle del professionista cedente.