+39 0721 405501 niccolai@koruspartners.it

2019, 9 Dicembre

Di Massimiliano Tasini

Diritto penale-tributario: si ragiona con “la pancia”

Che il diritto penale possa dissuadere i “furbetti” siamo tutti d’accordo. Un ufficiale della Guardia di Finanza, direi esagerando un po’ (ma si conversava davvero piacevolmente) i giorni scorsi mi diceva che probabilmente “ci vorrebbero tre militari per ogni italiano”. Che però si arrivi agli estremi del decreto legge 124 del 2019, specie nella prima versione, e dunque non emendata dalla Commissione Finanze, mi sembra davvero troppo. 

Il legislatore, ed il Governo a monte in questo caso, non possono essere così distratti: vengono riservati trattamenti bagatellari a violazioni di notevole gravità, quali quelle previste dai reati societari – si pensi solo, a tacere d’altro, al mancato deposito del bilancio di esercizio – e si colpiscono con sanzioni elevatissime i reati dichiarativi.

L’estensione dell’art. 240 bis alle violazioni penal- tributarie, sotto questo profilo, crea una assimilazione a reati di particolare gravità (si pensi a riciclaggio, autoriciclaggio, sequestro a scopo di estorsione ed associazione mafiosa) che trovo assai pericolosa, specie avuto riguardo ai presupposti per la sua applicazione oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Io credo che sia tempo di aprire una discussione sistemica su questi temi, evitando eccessi, ed usando la leva penale con equilibrio: forti con i forti, diceva un mio Maestro.