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Tassabile l’attività di prostituzione

Tassabile l’attività di prostituzione

Di Massimiliano Tasini

Come ti tasso un mestiere antico …

Sono oramai passati quasi dodici anni dalla storica sentenza della Commissione Tributaria di Milano Sez. XLVII, 22 dicembre 2005, n. 272 con la quale si sostenne l’intassabilità dei redditi derivanti dalla attività di prostituzione.

Le ragioni dedotte dal Giudicante possono essere così sintetizzate:

  1. È mancata l’espressa indicazione della categoria reddituale cui il reddito andava ascritto, con ciò violandosi l’art. 42 DPR 600 del 1973 in materia di motivazione dell’atto impositivo – che deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne stanno alla base -;
  2. La tassabilità non può essere determinata dalla previsione racchiusa nell’art. 14 della Legge 537/1993 – secondo cui anche i proventi derivanti dallo svolgimento di attività illecite sono da sottoporre a tassazione -, atteso che detta attività non è illecita;
  3. Si può ritenere che la somma percepita integri una sorta di risarcimento del danno, in ragione della lesione dell’integrità della dignità della persona insita nell’atto;
  4. I redditi percepiti da tale attività non potrebbero essere ascritti ad alcuna categoria reddituale contemplata dal Tuir.

Fu più blanda la Commissione Tributaria di I grado di Bolzano, che con la sentenza resa dalla Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 32, ne sostenne l’inquadrabilità tra i redditi di lavoro autonomo, con conseguente assoggettamento a tassazione, ma con disapplicazione delle sanzioni poichè l’attività – di meretricio resa da un uomo – “ondeggia tra legalità e contrarietà al buon costume”, con conseguente confusione sotto il profilo penale, civile e tributario.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, sez. V, si era già espressa in senso contrario già con la sentenza 1 ottobre 2010, n. 20528, nella quale fu ritenuto che i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività di prostituzione vanno assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sul reddito, dovendosi prescindere dalle implicazioni relative al giudizio morale e del comune sentire degli usi e costumi sociali.

La tesi della tassabilità è fu poi ribadita da Cassazione, Sez. V, 13 maggio 2011, n. 10578, secondo cui, in tanto l’attività è tassabile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto la stessa sia svolta dal prestatore, con carattere di abitualità; ciò nella considerazione che detta attività consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo, in quanto tale inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo dell’art. 3, primo comma, del DPR 600/1973. La sentenza implicitamente riprende alcune considerazioni svolte dalla citata pronuncia della CTP di Milano del 2005, contestandone la motivazione anche nella parte in cui si sostiene che l’intassabilità sarebbe frutto anche della giurisprudenza comunitaria: ed invero, così come evidenziato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 20 novembre 2001, in causa C-268/99 “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita” che rientra nella nozione di “attività economiche”.

A conferma della tassabilità di questi redditi si veda anche Cass. civ. Sez. V, 27 luglio 2016, n. 15596, secondo cui in tema d’IRPEF, i proventi dell’attività di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abituale, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica.

La sentenza conferma la natura lecita di tale attività, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che imponibili, sono confiscabili. Proprio riguardo a tale ultimo aspetto, Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre n. 42160 ha ritenuto che integra il delitto previsto e punito dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000 l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di sfruttamento dell’altrui prostituzione, in quanto ogni provento, anche illecito, costituisce reddito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annuale costituisce reato.

Quest’ultima sentenza è di estrema rilevanza pratica, al di là del caso di specie, laddove si afferma che il “costo” sostenuto dallo sfruttatore per il pagamento dei compensi alle prostitute, essendo illecito, non è detraibile al fine di escludere il raggiungimento della soglia di punibilità prevista dalla legge.

L’ultima sentenza in materia della Suprema Corte – caso Brocchini – pare essere la 4 novembre 2016 n 22413, con la quale si conferma che il reddito derivante dalla attività di meretricio rientra tra quelli di lavoro autonomo, e che in assenza del requisito della abitualità, la sua tassazione è giustificata dalla previsione dell’art. 67, lettera l), del Tuir, quale reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ovvero dalla assunzione di obblighi di fare o permettere.

Peraltro, in ordine alla eventuale ambiguità dell’atto impositivo che, secondo quanto rilevato dalla citata sentenza della CTP di Milano, non provveda a qualificare i redditi, va ricordato che secondo Cass. civ. Sez. V, 15 marzo 2017, n. 6719, il giudizio tributario è di impugnazione-merito, con la conseguenza che l’accertamento che non deve annullarsi per vizi di forma impone alla commissione di accertare comunque l’ammontare del tributo dovuto.

 

Tassabile l’attività di prostituzione

Sanzioni proprio indeducibili

Di Massimiliano Tasini

Sanzioni produttive di reddito?

Che le sanzioni tributarie non siano inerenti nella determinazione del reddito di impresa è facile da dirsi ma anche da dimostrarsi.

Si è però dubitato in ordine alla deducibilità di altre sanzioni.

Scherzosamente, qualche cliente ha sostenuto, con un pizzico di malizia ma con una qualche fondatezza, che se il dipendente va più veloce può fare più cose, e dunque quella sanzione avrebbe una qualche inerenza alla attività di impresa: addirittura, una qualche correlazione con I ricavi di impresa (correlazione, quest’ultima, peraltro nemmeno richiesta dall’Agenzia delle Entrate, per pacifica prassi).

Il 7 giugno 2017 la Suprema Corte deposita la sentenza 14137 con la quale nega la deducibilità delle sanzioni antitrust, ritenute deducibili dal contribuente sulla scorta di (ben) quattro argomenti:

  1. L’indeducibilità amplificherebbe l’effetto sanzionatorio della misura, in spregio ai principi di legalità e capacità contributiva;
  2. Il costo sarebbe inerente all’impresa, in quanto conseguente ad opzioni imprenditoriali;
  3. La sanzione avrebbe natura risarcitoria, o quantomeno a componente risarcitorie;
  4. Trattasi di illecito non penale, mentre l’art. 14, comma 4 bis, della Legge 537/1993 esclude la deduzione solo per i costi dei fatti-reato.

La Corte respinge tutti e quattro gli argomenti:

A1) l’indeducibilità non è una sanzione addizionale, bensì “l’effetto obiettivo della natura extraimprenditoriale dell’attività illecita”;

B1) l’illiceità della condotta “spezza il nesso di inerenza all’attività di impresa”;

C1) la natura risarcitoria va esclusa, nella considerazione che la sanzione prescinde dalla diretta correlazione con un evento di danno;

D1) il richiamato art. 14 riguarda “costi” e “spese” funzionali all’illecito, mentre la sanzione che ci occupa costituisce l’effetto dell’illecito.

A conclusione su questo punto, la sentenza, in modo davvero interessante, richiama la giurisprudenza comunitaria – CGE 11 giugno 2009, causa C-429/07 -, secondo la quale l’efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta laddove se ne ammettesse la deducibilità fiscale, atteso che il suo peso verrebbe sensibilmente ridimensionato.

Sulla materia si può richiamare, in senso conforme, Cass. civ. Sez. V, 22-05-2015, n. 10590, con la quale è stato affermato che la sanzione penale o amministrativa denota la illiceità del comportamento del contribuente e tanto basta a escluderne la deducibilità. In particolare, alla sanzione antitrust, che non ha una diretta incidenza su un incremento di reddito, che potrebbe non esservi stato, deve riconoscersi una finalità afflittiva e deflattiva, in funzione di deterrente di futuri possibili analoghi comportamenti illegittimi. L’illecito spezza, in ogni caso, il nesso di inerenza, atteso che la spesa, in tal caso, non nasce più nell’impresa, ma in un atto o fatto, quello antigiuridico, che per sua natura si pone al di là della sfera aziendale.

Nello stesso senso, Commiss. Trib. Reg. Toscana Firenze Sez. XXIX, 04-03-2011, n. 23 ha ritenuto che non può essere considerata sopravvenienza passiva la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza e del mercato (cosiddetta disciplina antitrust), irrogabile dalla Commissione UE o dall’Autorità Garante della concorrenza, poiché se si addivenisse alla condivisione di tale impostazione, con la stessa logica si dovrebbe considerare deducibile ogni sanzione e la sua natura afflittiva, ove se ne affermasse la deducibilità  fiscale, diverrebbe un riconoscimento per l’impresa che ha agito in violazione della richiamata normativa.

Tornando alla qui commentata pronuncia, è molto interessante anche l’ultima parte della motivazione, laddove la Corte censura il comportamento della società, appartenente ad un Gruppo, che ha proceduto al riaddebito pro-quota tra le partecipate della sanzione assoggettandolo ad IVA: la contestazione attiene proprio al diritto alla detrazione di tale imposta, assolta dal “cessionario/committente” in via di rivalsa. Dice la Corte: “la prestazione di che trattasi è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo dell’imposta”.

Sarà forse il caso di abbandonare l’idea romantica, diffusa nella pratica, secondo la quale “nel più ci sta il meno”, e dunque tanto vale applicare sempre l’imposta.

 

Tassabile l’attività di prostituzione

Nei gruppi di impresa grande rilevanza sulla fiscalità

Di Massimiliano Tasini

Gruppi di impresa: opportunità, non pericolo …

Il fatto che le imprese si organizzino in Gruppi per razionalizzare, per realizzare economie di scala, per ampliare i propri confini, le proprie competenze, e via così, non necessita di commenti. Insomma, per agire “in modo economico”.

Durante le verifiche fiscali, in modo comprensibile sul piano del metodo, l’Agenzia delle Entrate tuttavia, applica il principio dell’economicità in maniera talora discutibile: esso certamente si presta a letture discutibili, ma insegnano i Maestri che non sia mai che qualcuno – incluso il Fisco – possa entrare nel merito delle scelte dell’imprenditore, salvo che esse siano così abnormi da risultare inverosimili.

Sull’argomento, merita di essere segnalata la sentenza Cass. 4615/2016, che si occupa di due problemi insorti in conseguenza di una verifica posta in essere proprio nei confronti di un Gruppo, segnatamente attinenti al distacco di personale ed alla corresponsione di interessi passivi.

Sul primo punto, la Corte richiama intanto la giurisprudenza in ambito giuslavoristico, segnalando che il distacco è consentito “soltanto a condizione che esso realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale”; dopodichè, Essa però rimarca la discrezionalità “ontologicamente connessa alle scelte organizzative imprenditoriali” nello scegliere la formula del distacco di personale, piuttosto che seguire l’alternativa di obbligarsi contrattualmente a fornire mediante impiego di proprio personale una prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

E qui viene il primo punto cruciale: l’eventuale violazione, sul punto, di norme vigenti non può dar luogo, di per sé, ad un fenomeno di abuso del diritto in materia tributaria (Cass. 21953/2015), atteso che l’indeducibilità dei costi viene del caso in evidenza in ragione della non inerenza degli stessi. Principio che peraltro viene completato da due fondamentali affermazioni, ovvero: a) il riordino degli aspetti societari è espressione di insindacabili scelte imprenditoriali; b) “l’inserimento in un gruppo non annulla, ai fini fiscali, la soggettività del singolo contribuente” (Cass. 10981/2009).

In sostanza, se abbiamo ben inteso, la Corte vuol dirci: Caro Fisco, non guardare l’operazione in modo formalistico, ricercando ragioni discutibili per creare materia imponibile: guarda alla sostanza del problema; e, non dirmi che, siccome si tratta di un Gruppo, “il sospetto” giustifica l’accertamento.

Uno a zero per il contribuente.

L’altra ripresa a tassazione riguarda interessi passivi relativi ad un prestito infragruppo. La Corte cassa la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che ne aveva apoditticamente ammesso la deducibilità, in mancanza: a) di un vero e proprio contratto di finanziamento; b) di sottoscrizione di qualsivoglia patto; c) di data certa; d) di pattuizioni specifiche, soprattutto in riferimento al tasso di interesse. Qui invece è chiaro come le due società  abbiano fatto prevalere la “logica di Gruppo”, evitando pattuizioni ritenute evidentemente superflue: ma, se siamo di fronte a due soggetti autonomi e distinti, al di là delle connessioni societarie, non possiamo poi attenderci “sconti”, ritenendo superflui accordi che sarebbero invece esistiti tra soggetti tra loro estranei.

Uno pari.

Le due statuizioni costituiscono lati opposti della stessa medaglia. Qualcuno potrà obiettare che “costa fatica” applicare questi principi anche nei Gruppi di impresa. Ma, come si dice dalle nostre parti, “meglio la faccia rossa prima che bianca dopo”.

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Sul diritto al contraddittorio, la giurisprudenza di merito sfida la Suprema Corte

Di Massimiliano Tasini

Amori (e) contraddittori

In una pregevolissima (e coraggiosa) sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 13 (Pres. E Rel. Izzo) conferma la tesi, più volte propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale le garanzie (costituzionali) riconosciute dall’art. 12 c. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente operano anche con riguardo alle verifiche a tavolino, nella duplice considerazione che, da un lato, tale disposizione fa riferimento al “processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo” ed anche in caso di invito rivolto al contribuente a comparire per produrre documentazione – art. 51 DPR 633/1972 – è previsto un onere di verbalizzazione; dall’altro, che, come ammonito dalla Suprema Corte, “… detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. SS.UU. Sentenza 18184/2013).

Con tutta la buona volontà, e pur con spirito costruttivo, si fa davvero fatica a comprendere come tale affermazione possa conciliarsi  l’altra, pure resa dalla stessa Corte, con la quale, sul presupposto della mancanza di un obbligo generalizzato al contraddittorio per i tributi “non armonizzati” (sic…) (Cass. SS.UU. 24823/2015) si afferma che le garanzie fissate dall’art. 12 c. 7/212 opererebbero esclusivamente in riferimento ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 12220/2017): detto in altri termini, in tanto il contribuente gode di un diritto di difesa, in quanto egli abbia subito una verifica presso la propria sede.

Il tutto tenendo conto che l’art. 24 della Legge n. 04/1929 recita: “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”, disposizione tuttora in vigore, atteso lo specifico richiamo operato dall’art. 70 DPR 600/1973.

Nella citata giurisprudenza si afferma che questa lettura sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa, poiché la disposizione “risulterebbe palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive”: ma non ci si avvede che l’ispezione è finita, e che tutti i contribuenti avrebbero il diritto di contraddire, indipendentemente dal luogo in cui la verifica è stata posta in essere: l’art. 12 c. 7 tutela un diritto che nasce in una fase successiva, diritto che va amorevolmente protetto, ci sia permesso, anche in ragione della prassi, più volte constatata, dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, di formulare i rilievi emergenti dall’ispezione non durante la verifica, ovvero nei verbali giornalieri, bensì al termine della stessa.

Io credo che in uno Stato democratico, un dibattito di questo tipo sia intollerabile; e credo pure che un’Agenzia delle Entrate che “… desidera iniziare a funzionare come stimolo di un profondo cambiamento sociale del Paese” (così si è espresso il nuovo Direttore dell’Agenzia) potrebbe forse tranciare il dibattito a monte, imponendo ai suoi funzionari la redazione del PVC anche nelle verifiche a tavolino, aprendo la strada al dialogo anche se la normativa sembrerebbe non imporlo.

Un Amore di contraddittorio. Perché il dialogo, anche serrato, purchè costruttivo, è il passo fondamentale per il cambiamento.

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Riqualificazione degli atti a trecentosessanta gradi

Di Massimiliano Tasini

Una sostanza molto oltre la forma

La risoluzione 97/E del 2017 ha suscitato, come era facilmente prevedibile, uno “sciame sismico” di commenti. Era però meno prevedibile il coro di sorprese.

Questi i fatti. Il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di valutare gli effetti, ai fini delle Imposte Dirette e di quelle Indirette, ed in special modo di Registro, di una scissione societaria finalizzata alla successiva cessione da parte dei soci persone fisiche delle partecipazioni detenute sulla società scissa, specificatamente in ordine ai profili di abuso del diritto.

L’Agenzia risponde sul fronte delle Imposte Dirette, ma ovviamente non risponde sull’Imposta di Registro. E la chiave è il c. 12 dell’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, secondo cui “i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche norme tributarie”.

E qui la norma per contestare il comportamento del contribuente esiste, ed è data dall’art. 20 del Testo Unico n. 131/1986, che impone di tassare gli atti in base agli effetti giuridici dagli stessi prodotti, in luogo della forma con cui sono stati redatti.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione talmente tante volte che facciamo fatica a contarle.

Limitando l’analisi alle ultime pronunce, può essere richiamata Cass. 3562/2017, nella quale si afferma che:

  • L’imposta di registro ha per oggetto il negozio giuridico e non l’atto documentale
  • Detta imposta richiede perciò l’interpretazione unitaria del negozio, anche se frazionato in atti distinti.

In sostanza, natura ed effetti giuridici dell’atto prevalgono sul titolo e la forma apparente. Il che può essere tradotto brutalmente con l’espressione prevalenza della sostanza sulla forma, essendo invece irrilevanti i comportamenti, semplici o complessi che siano, tenuti dai contribuenti.

Venendo al punto che qui particolarmente interessa, in motivazione si rileva come l’art. 20/131 “non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l’istituto dell’abuso del diritto … presuppone una mancanza di causa economica che non è invece prevista per l’applicazione dell’art. 20 del DPR 131/1986, il quale solo si interessa di fotografare gli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio.

Si badi bene allora che la riqualificazione prescinde dalla volontà delle parti, e dunque non occorre affatto “scomodare” la simulazione. Questo per il semplice motivo che è del tutto irrilevante che le parti abbiano voluto quel negozio, ovvero quel collegamento negoziale.

Questa tesi è stata recentissimamente ribadita da Cass. 19 luglio 2017 n. 17789, nella quale è affermato che ai fini dell’art. 20/131 non assume alcun rilievo l’intento elusivo (cfr. Anche Cass. 24595/2015 e 3481/2014); la sentenza peraltro richiama, condividendone le conclusioni, la sentenza Cass. 6758/2017, nella quale si statuisce la “natura chiaramente interpretativa della norma, la quale si riferisce agli atti nella loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all’eventuale disegno elusivo delle parti”.

Questa sentenza però è importante, in quanto focalizza due questioni spesso trascurate dai difensori.

Il contribuente nel ricorso si era invero ben difeso, chiarendo la causa sottostante al negozio giuridico sottoposto alla registrazione – aumento di capitale attraverso il conferimento di un immobile – rimarcando che l’operazione non aveva prodotto l’effetto di traslare la proprietà della quota di partecipazione, ed il Giudice di merito aveva avallato tale impostazione.

Ora, la Cassazione rimarca che, essendo il giudizio che la riguarda di legittimità, Essa Corte non può sindacare la determinazione del Giudice di merito, salvochè:

  • Non sussista vizio di motivazione della sentenza
  • Il Giudice abbia violato i criteri di interpretazione dei contratti
  • La motivazione della sentenza non risulti contraria a logica o incongrua

Si tratta di passaggi molto stretti, che devono essere apprezzati anche in ragione degli obiettivi limiti frapposti dalla normativa  processuale al ricorso per Cassazione, soprattutto in ragione della attuale struttura dell’art. 360 Codice di Procedura Civile, come anche interpretato dalla Suprema Corte.

Tornando da dove siamo partiti, e volendo tirare le fila, può dirsi che dunque, ciò che importa non è ciò che le parti hanno scritto nei contratti conclusi, e nemmeno contano le ragioni sottese a quegli atti, bensì solo ciò che esse hanno effettivamente, oggettivamente, complessivamente realizzato.

E allora, poche sorprese: in fondo l’Agenzia non fa altro che aderire ad una tesi oramai consolidata.

 

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Decadenza dall’azione accertatrice

Di Massimiliano Tasini

Quando gli imprenditori non vogliono ascoltare

Sono tante, sempre di più, le “storie” che ci racconta la Suprema Corte di Cassazione Penale in materia di alterazioni di bilanci, volte ad offrire ai terzi un quadro della situazione finanziaria, economica e patrimoniale assai più florido di quello effettivo.

Così è nella sentenza n. 33289/2017, nella quale il fallito aveva capitalizzato dei costi all’attivo di bilancio, nonché appostato fatture da emettere e note di credito del tutto prive di giustificazione, così occultando la reale perdita di esercizio e l’azzeramento del patrimonio netto.

Analogamente accade nella sentenza n. 29885/2017, nella quale il fallito aveva invece esposto per il suo intero ammontare un credito verso altra società riconducibile allo stesso fallito inesigibile già da due anni prima – e, in tutta evidenza, il fallito non poteva non sapere -. Questa sentenza è particolarmente importante, in quanto motiva la necessità di svalutare tale credito sulla scorta dei principi contabili, dandosi carico di precisare che essi principi “… non sono affatto irrilevanti come sostiene la difesa ….” costituendo invece “… criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci di bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione” (viene al riguardo richiamata la sentenza “Passarelli” Cass. SS.UU. 22474 del 2016). Attraverso tale appostazione, rimarca la pronuncia, il fallito anche in questo caso aveva potuto proseguire l’attività senza dare evidenza dell’azzeramento del patrimonio netto, il che avrebbe imposto di  ricapitalizzare l’azienda, o di porla in liquidazione, ovvero ancora di chiederne il fallimento. Situazione, peraltro, che ha aggravato il dissesto, in quanto proseguendo la gestione, l’azienda è stata gravata di ulteriori impegni economici, così realizzandosi il presupposto dell’art. 223 c. 2 n. 1) LF, che punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo determinati delitti societari, tra cui quello di falso in bilancio, il dissesto della società: e ciò, sia che il dissesto egli fallito l’abbia interamente cagionato, e sia anche che ne abbia causato una parte (aggravamento del dissesto), considerato che il dissesto, in quanto dato non immodificabile, ben può esser reso ancora più grave.

In ordine all’esigenza che il fallito eviti il dissesto Cass. 13876/2017 respinge la tesi di un imprenditore che ha cercato di sfuggire alla responsabilità penale facendo presente che gli obblighi civilistici di procedere all’aumento di capitale ovvero alla messa in liquidazione della società incomberebbero sull’assemblea dei soci e non su di lui: ma la sentenza giustamente sottolinea che è sull’amministratore che grava l’onere di convocare l’assemblea per l’adozione dei comportamenti di legge, e tale adempimento non era stato posto in essere.

Da ultimo, vale la pena di richiamare la sentenza Cass. 13072/2017, con la quale ancora una volta si conferma la sussistenza di una precisa responsabilità in capo all’imprenditore sulla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, senza che tale respnsabilità possa essere scalfita dal fatto che l’imprenditore, per adempiere a tali obblighi, si sia avvalso di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista: principio che la sentenza conferma essere operante sia nelle ipotesi in cui la condotta sia in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale); ciò in ragione del fatto che, secondo la Corte, si deve presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo (siamo dunque di fronte ad una vera e propria presunzione, che può essere “vinta” solo da “rigorosa prova contraria”, come confermato da Cass. 709/1998).

In buona sostanza, l’imprenditore non è esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati.

E’ auspicabile che di tali principi, al di là del dato teorico, si dia corretta e rigorosa applicazione. E’ più che mai giunto il momento che tutti i protagonisti svolgano la loro parte per evitare situazioni quali quelle descritte: è difficile abbandonare i sogni, ma il buonsenso, prima ancora che il sistema delle regole, lo esige.