+39 0721 405501 niccolai@koruspartners.it

Diritto penale-tributario: si ragiona con “la pancia”

Di Massimiliano Tasini

Diritto penale-tributario: si ragiona con “la pancia”

Che il diritto penale possa dissuadere i “furbetti” siamo tutti d’accordo. Un ufficiale della Guardia di Finanza, direi esagerando un po’ (ma si conversava davvero piacevolmente) i giorni scorsi mi diceva che probabilmente “ci vorrebbero tre militari per ogni italiano”. Che però si arrivi agli estremi del decreto legge 124 del 2019, specie nella prima versione, e dunque non emendata dalla Commissione Finanze, mi sembra davvero troppo. 

Il legislatore, ed il Governo a monte in questo caso, non possono essere così distratti: vengono riservati trattamenti bagatellari a violazioni di notevole gravità, quali quelle previste dai reati societari – si pensi solo, a tacere d’altro, al mancato deposito del bilancio di esercizio – e si colpiscono con sanzioni elevatissime i reati dichiarativi.

L’estensione dell’art. 240 bis alle violazioni penal- tributarie, sotto questo profilo, crea una assimilazione a reati di particolare gravità (si pensi a riciclaggio, autoriciclaggio, sequestro a scopo di estorsione ed associazione mafiosa) che trovo assai pericolosa, specie avuto riguardo ai presupposti per la sua applicazione oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte.

Io credo che sia tempo di aprire una discussione sistemica su questi temi, evitando eccessi, ed usando la leva penale con equilibrio: forti con i forti, diceva un mio Maestro.

Condoni e dintorni

Di Massimiliano Tasini

Condoni e dintorni

A leggere la Relazione del Servizio Studi della Camera dei Deputati c’è di che riflettere.

Il decreto legge 119 del 2018, che disciplina le sanatorie tributarie, oltre ad altre materie, nasce con 27 articoli e 126 commi, e viene convertito con 64 articoli e 229 commi … urgenze nate in sessanta giorni … .

Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risultava correlato nè dalla Relazione sull’Analisi Tecnico Normativa (cd. ATN) nella dalla Relazione sull’Analisi di Impatto della Regolamentazione (cd. AIR), addirittura nemmeno nella forma semplificata consentita dall’art. 10 del Regolamento AIR; peraltro, la Relazione Illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione prevista dall’art. 7 del Regolamento.

Si legge nel documento che alcune disposizioni del Provvedimento “presentano un uso che appare non appropriato delle diverse fonti normative”. Tra queste, emblematico il c. 2 ter dell’art. 18, che prevede l’emanazione di decreti di natura non regolamentare, provvedimenti che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006 ha qualificato come “atti statali dalla indefinibile natura giuridica”.

E’ grande la preoccupazione per lo stato in cui vertono le nostre istituzioni democratiche.

Sugli amministratori la scure del sequestro

Qualcuno ancora ironizza sul fatto che gli amministratori non rispondono in proprio delle violazioni commesse nell’esercizio della loro funzione: non rispondono delle imposte, perchè manca una norma che lo preveda, non rispondono (più) delle sanzioni, perchè una norma che c’era non c’è più (dal 2003), non rispondono per conseguenza degli interessi, in quanto accessori.

Qualcuno però nemmeno conosce ancora l’istituto del sequestro per equivalente, la cui forza travolge ogni ragionamento: a parlare di questo argomento si ha però quasi l’impressione di suscitare la stessa reazione che susciterebbe chi sostenesse che la luna è una forma di formaggio.

Il sequestro è istituto delicato e potente, di cui l’Autorità Giudiziaria si avvale obbligatoriamente ricorrendo i presupposti di legge. E sarà bene che imprenditori e professionisti ne valutino la portata con attenzione e lungimiranza.