Favor o non Favor
Il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato in modo significativo il regime sanzionatorio tributario.
Il legislatore, consapevole che le nuove sanzioni ordinarie sono sensibilmente più basse di quelle pregresse, ha disposto l’impossibilità di applicare il principio del favor rei previsto dalla normativa a regime; in base ad esso, le nuove sanzioni sono applicabili anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, data spartiacque fissata tra il vecchio ed il nuovo regime.
La previsione quindi è nella legge; tutt’altra questione è capire se essa possa ritenersi legittima.
Il primo approdo della giurisprudenza di legittimità sulla questione è stato sicuramente favorevole alla tesi erariale. La sentenza n. 1274/2025 pubblicata il 19 gennaio 2025 ha infatti affermato che il legislatore ha legittimamente derogato al principio generale del favor rei, anche dovendo tenersi conto dell’esigenza di tutelare il gettito erariale.
Passano due settimane e la Cassazione sfuma la propria interpretazione: la sentenza Cass. 5 febbraio 2025 n. 2950 rimette alla CGT 2° Toscana la questione – ritenuta infondata dalla sentenza 1274 – relativa alla non manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale dell’art. 5 d.lgs. 87/2024 sollevata in via subordinata dal ricorrente per Cassazione.
Tutto questo non bastasse, proprio in questi giorni, ancora la Corte di Cassazione, nell’accogliere un ricorso proposto dal nostro Studio, nel rinviare alla Corte di merito afferma che la nuova sanzione potrebbe essere più favorevole di quella precedente, precisando, in un passaggio che ritengo fondamentale, che nella valutazione del favor rei “occorre tenere conto dei principi resi dalla CEDU sul caso Engel e ripresi nel caso Mihalace (2019)”.
Un vecchio e da me stimatissimo Presidente diceva sempre: “chiedete, e vi sarà dato … ma se non chiedete, nulla possiamo”.

