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Società di comodo, test ko causa difficoltà oggettive

In tema di società di comodo, il c.d. test di operatività ex art. 30, c. 1, della legge 724/1994 non si applica laddove la contribuente dimostri la sussistenza di oggettive condizioni non ascrivibili a sue scelte imprenditoriali erronee tali da impedire il raggiungimento delle soglie minime prestabilite, come nel caso di inadempienze contrattuali della società fornitrice e difficoltà oggettivamente riscontrabili. In tal caso, è preclusa la possibilità di accertare un maggior reddito presunto sulla scorta del criterio matematico previsto dalla normativa di riferimento.

Così la pronuncia n. 14750 del 27/5/2021 con cui la Cassazione, sez. V, confermando le risultanze cui era pervenuta la Ctr Sardegna, ha statuito che il fallimento della società che forniva alla contribuente lo strumento indispensabile per mantenere un elevato standard di produttività e qualità (nella fattispecie trattavasi di un tunnel di sterilizzazione per il settore alimentare) costituisce un’oggettiva situazione di carattere straordinario che non può consentire di raggiungere le soglie previste dal c.d. test di operatività. Di conseguenza, «Il sostanziale mancato avvio della produzione non è, dunque, riconducibile a erronee strategie imprenditoriali della contribuente».

A tal riguardo il collegio di legittimità, ripercorrendo i tratti salienti della disciplina approntata sino ad oggi dal legislatore e richiamando la disquisizione sorta in dottrina sulla natura ad essa attribuibile (elusiva, evasiva o addirittura ibrida), ha verificato se nella fattispecie di causa, dopo il fallimento del c.d. test di operatività, quantomeno fossero integrate quelle condizioni oggettive, anche di carattere straordinario nella versione ratione temporis, necessarie per dribblare la redditività stimata dall’uffi cio. Ebbene, rammentando che l’esimente in parola può ravvisarsi nel caso di assenza di autorizzazioni amministrative ovvero per crisi del settore o ancora nell’ipotesi si svolgimento di mera attività di ricerca, la Corte ha preso atto che sia le inadempienze contrattuali della società fornitrice, sia lo sforzo produttivo dimostrato dalla contribuente e, non da ultimo, le difficoltà persistenti integrano senz’altro le condizioni oggettive richieste dalla legge, respingendo così le doglianze del patrono erariale. Degna di nota la pronuncia di condanna alle spese inflitta all’Agenzia ex art. 385 cpc in virtù del principio della soccombenza.

 

L’ufficio si contraddice: perde causa e paga spese

L’ufficio si contraddice e perde la causa, venendo anche condannato a rifondere le spese. E’ la vicenda che fa da sfondo malla pronuncia della Cassazione n. 22335 del 5 agosto 2021.

Sotto i riflettori la metodologia di accertamento sintetico ex art. 38, c. 4 e 5, del dpr 600/1973, in merito alla quale la presenza dei cosiddetti beni indice di capacità contributiva non basta da sola a sorreggere la ricostruzione reddituale, e quindi la pretesa erariale, se la contribuente riesce a giustificare le spese sostenute, oggetto di contestazione. La Corte, ripercorrendo le risultanze istruttorie acquisite dalla Ctr Puglia, ha statuito che, indipendentemente dalla natura attribuibile all’accertamento da redditometro, e su cui l’ufficio insisteva invocando la valenza di presunzione legale, agli atti era stato di contro dimostrato come le spese contestate oltre ad essere di modesta entità risultassero del tutto compatibili sia con il reddito della contribuente sia con gli apporti elargiti dai propri genitori oltre che con un’indennità percepita marito che non poteva non includersi nella propria capacità reddituale in quanto senz’altro appartenente al suo nucleo familiare. Dal canto suo l’amministrazione finanziaria, al di là di generiche doglianze mosse in riferimento alle prove addotte dalla contribuente, non era riuscita in alcun modo a confutare specificamente quanto invece comprovato e documentato dalla parte. Risultando peraltro su un punto nevralgico del tutto contraddittoria: difatti, nel contestare l’importo che era stato sborsato per l’acquisto dell’autovettura, al contempo la medesima affermava che esso risultava «compatibile con la disponibilità di denaro presente sul conto corrente cointestato con il coniuge». In tal modo, quell’elemento che l’amministrazione finanziaria aveva posto a fondamento dell’accertamento veniva inficiato dalla medesima, ammettendo così la piena sostenibilità della spesa in questione da parte della contribuente. Morale: causa persa e ufficio condannato alla refusione delle spese di lite in ossequio al criterio della soccombenza

 

Donazioni tra parenti superate dal bonifico

Nell’ipotesi di donazione di somme di danaro tra parenti, al di là della disquisizione sulla natura dell’atto di liberalità, la dimostrazione, resa mediante distinte di bonifico, che il beneficiario fosse in realtà un soggetto diverso dalla cointestataria del conto, costituisce prova
contraria a favore del contribuente idonea a superare la presunzione di contitolarità del conto corrente ex art. 1854 c.c.

Così la pronuncia n. 735 del 12/1/2022 con cui la Cassazione, Sez. V, pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 56-bis in tema di donazioni atipiche nel quadro normativo delineatosi a seguito della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni (T.U n. 346/1990), ha statuito che nella fattispecie donativa al suo vaglio “gli elementi documentali ritualmente acquisiti al processo – vale a dire le distinte di versamento intestate alla sorella della ricorrente – inducevano a ritenere superata la presunzione legale di cui all’art. 1854 c.c. iuris tantum”.

Nel caso in esame, a seguito di un controllo fiscale la stessa, nell’accertare che su c/c cointestato a due sorelle erano state accreditate delle somme a titolo di liberalità, liquidava nei confronti di una di esse l’imposta sulle donazioni asseritamente dovuta, al netto della franchigia ratione temporis vigente ex art. 56 bis del T.U. Dal canto suo la contribuente, con argomentazioni condivise dai giudici di seconde cure, dimostrando che le somme erano state invece destinate solo all’altra cointestataria (la seconda nipote), superava la presunzione di contitolarità ex art. 1854 c.c. e, quindi, la pretesa erariale.

La Corte, ripercorrendo la parabola normativa dell’imposta sulle donazioni e relative disposizioni (ex dl 346/1990), così come recepite dal nuovo dl 262/2006 con la tecnica legislativa del c.d. rinvio dinamico, e rilevando come l’art. 56-bis cit. doveva parimenti includersi vista la rilevanza giuridico-fiscale delle c.d. donazioni “atipiche”, si è concentrata sulla ratio decidendi posta a fondamento della sentenza di secondo grado. Gli Ermellini, oltre a confermare che in caso di bonifico bancario si è in presenza di una donazione diretta, hanno rimarcato come dalle risultanze processuali fosse emerso che la donazione non era stata destinata alla contribuente, bensì alla di lei sorella, così da ritenersi superata la presunzione invocata dall’ufficio. Di lì, con un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, l’A.F. si è vista respingere il ricorso con condanna alla refusione delle spese di lite.