Circolare di Studio n. 33 del 27 Novembre 2025
Versamento acconto IVA 2025 Scadenza 29 dicembre 2025
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Circolare di Studio n. 34 del 1 Dicembre 2025
OGGETTO:
VERSAMENTO ACCONTO IVA 2025 SCADENZA 29 DICEMBRE 2025
Scadenza acconto:
Per i contribuenti titolari di partita Iva che effettuano le liquidazioni periodiche Iva l’acconto scade il 29 dicembre 2025, considerando che il termine di legge del 27 è sabato (art.6 comma 2 della Legge 405/1990). Il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente procedure telematiche (F24 Online, F24 cumulativo, Home Banking).
Esclusioni:
Qualunque sia il metodo di calcolo scelto l’acconto non va in ogni caso versato se l’importo dovuto è inferiore ad euro 103,29.
Sono inoltre esonerati i soggetti che:
- Hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2025, se mensili, o entro il 30 settembre 2025, se trimestrali;
- Hanno iniziato l’attività nel 2025;
- Hanno evidenziato nella liquidazione periodica dell’ultimo periodo del 2024 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;
- Prevedono di chiudere il 2025 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
- Hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2025, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta;
- Utilizzano il regime dei minimi (art.27 commi 1 e 2 DL. n.98/2011) e/o il regime forfettario (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014) previsto per i soggetti di piccole dimensioni;
- Utilizzano il regime speciale forfetario ex legge n.398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere);
- Esercitano attività di intrattenimento (art.74 comma 6 dpr 633/1972);
- Sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2025, non avendo una base di riferimento 2024;
- Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;
- Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero in quanto produttori agricoli di cui all’art.34, comma 6, del DPR n.633/1972 (con volume d’affari annuo fino a 7.000 euro);
- Hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment;
- Hanno dato in affitto l’unica azienda, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- Applicano il metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito;
- Applicano il metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.
Modalità di calcolo:
Non vi sono differenze rispetto al passato per cui è lasciata al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente, sempre sulla base di uno delle modalità previste dalla Legge 405/1990:
- METODO STORICO;
- METODO PREVISIONALE;
- METODO ANALITICO (EFFETTIVO);
- METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI.
L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:
– per i contribuenti mensili relativamente alla liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2024 – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2025 -;
ESEMPIO:
Acconto IVA 2024 versato il 27/12/2024 € 5.000
Saldo dicembre 2024 versato il 16/01/2025 € 6.000
ACCONTO IVA 2025 dovuto € 9.680 (11.000 x 88%)
– per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art.74, comma 4, DPR 633/1972 (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) all’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre dell’anno precedente – quindi la base di riferimento è data dalla somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 febbraio 2025 -;
ESEMPIO:
Acconto IVA 2024 versato il 27/12/2024 € 5.000
Saldo IV trimestre 2024 versato il 17/02/2025 € 10.000
ACCONTO IVA 2025 dovuto € 13.200 (15.000 x 88%)
– per i contribuenti trimestrali su opzione relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2024, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 marzo 2025 -.
|
ESEMPIO: |
|
|
Acconto versato il 27/12/2024 |
€ 4.000 |
|
Saldo IVA annuale 2024 versato il 17/03/2025 |
€ 5.050 |
|
Di cui interessi 1% |
€ 50 |
|
ACCONTO IVA 2025 dovuto |
€ 7.920 (9.000 x 88%) |
ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto versato nel 2024, l’acconto IVA 2025 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2024.
|
ESEMPIO: |
|
|
Acconto versato il 27/12/2024 |
€ 6.600 |
|
Saldo da DR IVA relativa al 2024 |
€ 1.200 – |
|
(per effetto del versamento dell’acconto) |
|
|
Importo di riferimento (Debito anno 2024) |
€ 5.400 |
|
ACCONTO IVA 2025 dovuto Aliquota applicabile con metodo previsionale: |
€ 4.752 (5.400 x 88%) |
Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2025 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2025 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2025 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.
Attenzione:
Nella scelta del Metodo Previsionale è bene ricordare ciò che sancisce il
Decreto-Legge n.119/2018:
- solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva può essere detratta anche l’imposta “relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”;
- mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Quindi per le operazioni di acquisto di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’Iva di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate e registrate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre.
In caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2026.
Aliquota applicabile con metodo analitico:
Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate, ai sensi dell’art.6 del DPR
633/1972, fino al 20 dicembre 2025.
In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione “straordinaria” che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni attive (intese come operazioni effettuate) e passive (intese come operazioni registrate):
- annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data.
Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.
Aliquota applicabile con metodo speciale:
Ai sensi dell’art.1, comma 471, legge n.311/2004, le imprese che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al DM. 366 del 24/10/2000 ossia i soggetti che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione) di cui al DM. 370/2000, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta sul valore aggiunto superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2025.
Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.
Se il soggetto svolge anche attività diverse, l’acconto ad esse riferito va calcolato in base alle regole ordinarie.
Casi particolari:
Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:
- Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto “storico” considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente 2024;
- Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto “storico” su un terzo dell’imposta liquidata in sede di dichiarazione annuale.
ESEMPIO (Contribuente trimestrale nel 2024 passato mensile nel 2025):
|
Acconto versato il 27/12/2024 |
€ 6.000 |
|
Saldo IVA annuale 2024 |
€ 5.000 |
|
Di cui interessi 1% |
€ 60 |
|
ACCONTO IVA 2025 dovuto |
€ 3.209,07 (10.940/3 x 88%) |
|
ESEMPIO (Contribuente mensile nel 2024 passato trimestrale nel 2025): |
|
|
Acconto versato il 27/12/2024 |
€ 0 |
|
Liquidazione ottobre 2024 a debito |
€ 100 |
|
Liquidazione novembre 2024 a debito |
€ 200 |
|
Liquidazione dicembre 2024 a debito |
€ 300 |
|
ACCONTO IVA 2025 dovuto |
€ 528 (600 x 88%) |
Trasformazione societaria: in caso di trasformazione societaria (ad esempio, da Snc in Srl, o viceversa), non vi sono particolari conseguenze per il calcolo dell’acconto Iva, dato che non si ha interruzione della posizione soggettiva, trattandosi di una mera modifica dello statuto sociale.
Trasformazione in società semplice: tale ipotesi determina la perdita della qualifica di soggetto passivo Iva per cui, qualora venga adottato il metodo previsionale, l’acconto IVA 2025 non è dovuto.
Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta ed effettuare distinte liquidazioni d’imposta al fine di determinare in maniera cumulativa i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.
Soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972: tali soggetti, Pubbliche Amministrazioni e Società soggette allo Split Payment, dovranno determinare unitariamente l’acconto tenendo in considerazione anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.
NOVITA’ DAL 1° LUGLIO 2025: vi è stata l’uscita dallo Split Payment da parte delle società Ftse Mib per cui per tali soggetti il metodo storico farebbe riferimento ad un periodo influenzato negativamente dalla scissione dei pagamenti e quindi il risultato sarebbe sovrastimato rispetto alle reali esigenze riscontrabili a dicembre 2025.
Di converso per i fornitori di tali società il metodo più conveniente è invece quello storico poiché la liquidazione dell’anno precedente non include l’Iva dovuta all’Erario per le operazioni in Split Payment.
Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che
- In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2025 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2025 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;
- In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2025, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2024 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2024) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
- In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2025, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.
Rateizzazione:
Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto per cui lo stesso va versato in unica soluzione.
Compensazione:
E’ consentita l’eventuale compensazione orizzontale (entro il tetto massimo stabilito per ciascun anno solare) con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità.
Codici tributo:
Il versamento tramite modello F24 dell’acconto Iva deve eseguirsi in unica soluzione utilizzando il codice tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2026), per il quarto trimestre 2025 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2026), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2025 per i contribuenti trimestrali su opzione (con pagamento entro il 16 marzo 2026, salva la possibilità di differire entro i termini per il pagamento delle imposte dirette).
Il relativo ammontare, anche se non effettivamente versato ed il metodo utilizzato per determinare l’acconto andranno poi riportati nel Rigo VP13 della Liquidazione Periodica Iva di dicembre 2025 o, in caso di compilazione, nel Rigo VH17 del Modello Iva 2026.
Ravvedimento operoso:
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trovano applicazione le novità per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 previste dal D. Lgs. n.87/2024.
La sanzione amministrativa è ora pari al 25% (mentre rimane invariata la riduzione del 50% se il ritardo non eccede i 90 giorni): per cui se il tributo è versato tardivamente è sempre possibile effettuare successivamente il ravvedimento operoso di cui all’art.13 del D. Lgs. n.471/1997 utilizzando il codice tributo “8904” per le sanzioni e il codice “1991” per gli interessi legali sulla base delle seguenti regole:
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO:
tra il 2° e il 14° giorno dalla scadenza
Termine ravvedimento:
- 30 giorni dalla scadenza
Riduzione sanzione: 0,0833% (1/15 x 1/10 del 12,50%) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del tributo omesso.
- 90 giorni dalla scadenza
Riduzione sanzione: 0,092% (1/15 x 1/9 del 12,50%) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del tributo.
Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa:
Riduzione sanzione: 0,104% (1/15 x 1/8 del 12,50%) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del tributo omesso.
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO:
tra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza originaria
Termine ravvedimento:
- 30 giorni dalla scadenza
Riduzione sanzione: 1,25% (1/10 del 12,50%).
- 90 giorni dalla scadenza
Riduzione sanzione: 1,3889% dell’importo non versato (1/9 del 12,50%).
Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa:
Riduzione sanzione: 1,56% dell’importo non versato (1/8 del 12,50%).
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO:
tra il 91° giorno e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Riduzione sanzione: 3,125% dell’importo non versato (1/8 del 25%).
Qualora il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 25% potrà comunque essere ridotta:
- Ad un terzo del 25% (8,333%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni (e non più 30) dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in seguito all’esito della liquidazione automatica (ex art.36-bis del DPR n.600/1973) per effetto delle novità applicabili alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del D. Lgs. n.108/2024).
Omessi versamenti per importi superiori a € 250.000 – Fattispecie penale: La disposizione prevista dall’art.10-ter del D. Lgs. n.74/2000 che prevedeva di versare entro la data del versamento dell’acconto (27 dicembre) l’importo dell’Iva a debito del periodo d’imposta precedente al fine di non incorrere in sanzioni penali è stata modificata dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n.87 del 14 giugno 2024 modificativo delle sanzioni, emanato in attuazione della Delega fiscale 2023 prevedendo, dal 29 giugno 2024, che:
“E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art.3-bis del D. Lgs. n.462/1997. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art.15-ter del D.P.R. n.602/1973, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro”.
ESEMPIO:
Si passa dalla scadenza del versamento dell’acconto Iva dell’anno successivo (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza era il 27 dicembre anno X + 1) al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza è ora il 31 dicembre anno X + 2).
L’ulteriore modifica riguarda l’importo del versamento e la condizione del soggetto passivo che faranno scattare eventualmente il reato. In particolare, se il contribuente:
- Non ha aderito ad un piano di rateazione: il reato sorge se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000 euro;
- Ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano: il reato non sorge;
- Ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione: il reato sorge se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.
Il Decreto Legislativo prevede anche che, ai fini dell’applicazione del reato di omesso versamento, gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
ESEMPIO:
Per l’anno d’imposta 2025 il contribuente riceverà l’eventuale comunicazione di irregolarità entro il 30 settembre 2027.
Nelle more del ricevimento di tale comunicazione, il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale dell’Iva nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno d’imposta di riferimento e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
