Circolare di Studio n. 33 del 27 Novembre 2025
Inibita la notifica di avvisi bonari e lettere di compliance per il mese di dicembre
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Circolare di Studio n. 33 del 27 Novembre 2025
OGGETTO: INIBITA LA NOTIFICA DI AVVISI BONARI E LETTERE DI COMPLIANCE PER IL MESE DI DICEMBRE.
Premessa:
A decorrere dal 1° dicembre e fino al 31 dicembre continuano ad applicarsi le novità introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n.1 relativamente alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari consistenti nella sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Cosa prevede il c.d. Decreto Adempimenti (D. Lgs. n.1/2024): Ricordiamo che per tutto il mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate sospenderà l’invio dei seguenti atti:
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art.36-bis del DPR n.600/1973 e art.54-bis del DPR n.633/1972);
- Comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni effettuati ai sensi dell’art.36-ter del DPR n.600/1973;
- Comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata disciplinati dall’art.1, comma 412, della Legge n.311/2004;
- Lettere di invito per l’adempimento spontaneo (c.d. “lettere di compliance”) disciplinate dall’art.1, commi da 634 a 636, della Legge n.190/2014.
Tale sospensione opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione. La Circolare Agenzia Entrate n.9/E/2024 ha esemplificato tali casi che si possono riscontrare qualora vi sia un pericolo per la riscossione, quando si tratta dell’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art.331 del codice di procedura penale, oppure quando vi sono comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
ATTENZIONE: A differenza della sospensione estiva (prevista dal 1° al 31 agosto) in cui opera anche la sospensione dei termini (dal 1° agosto al 4 settembre) di 30 giorni per pagare le somme e per trasmettere eventuali documenti/informazioni richieste dall’Agenzia, la “tregua natalizia” non opera per la scadenza dei pagamenti, pertanto, per un Avviso Bonario notificato a Ottobre 2025, ad esempio, si dovranno comunque conteggiare i giorni di dicembre per il versamento tempestivo.
Novità del c.d. Decreto “Correttivo” (D. Lgs. n.108/2024):
Si ricorda che per effetto delle previsioni recate dall’art.3, del Decreto Legislativo del 5 agosto 2024 n.108, il termine per procedere al versamento per la definizione dei controlli automatici e formali – avvisi bonari – è aumentato a 60 giorni (in luogo dei vecchi 30 giorni).
Le nuove disposizioni sono operative dalle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
