Circolare di Studio n. 31 del 20 Novembre 2025

Credito d’imposta per materiali di recupero con spese sostenute nel 2024

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

OGGETTO: CREDITO D’IMPOSTA PER MATERIALI DI RECUPERO CON SPESE SOSTENUTE NEL 2024

Premessa:

Con Decreto 2 aprile 2024, n.132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.117 del 21/05/2024, i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e dell’economia e delle finanze hanno definito i criteri e le modalità per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di materiali di recupero, di cui all’articolo 1, commi da 686 a 690, della legge n.197/2022, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione, secondo la vigente normativa europea e nazionale.

Soggetti beneficiari:

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e dimensione aziendale, alla data di presentazione dell’istanza:

  1. Sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” presso il Registro delle Imprese;
  2. Svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede legale o secondaria sul territorio nazionale;

c) Hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in platica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Attenzione:

Sono esclusi gli acquisti destinati alla mera rivendita in quanto non integrano un effettivo contributo alla transizione verso materiali sostenibili all’interno del ciclo produttivo del beneficiario.

Soggetti esclusi:

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese:

    1. Destinatarie di sanzioni interdittive (art.9 comma 2 lettera d) D. Lgs. n.231/2001);
    1. Che si trovano in condizioni di squilibrio finanziario tali da compromettere la continuità aziendale ovvero sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali

Spese ammissibili:

Sono  ammissibili  all’agevolazione  le  spese  sostenute  nel  2024 relativamente all’acquisto di:

  1. Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica (ad esempio vaschette, film, contenitori e componenti plastici realizzati in materiale riciclato certificato);

b)Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (ad esempio shopper, packaging alimentare, pellicole e imballaggi rigidi compostabili), inclusi:

    • gli imballaggi a base cellulosica quali carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati (ad esempio bancali, cassette, elementi di supporto e packaging industriale, a condizione che non abbiano subito trattamenti chimici non conformi agli standard ammessi).
  1. Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio, del vetro (ad esempio bottiglie, vasetti, fogli, imballaggi industriali e semilavorati riciclati).

Attenzione:

L’eventuale ulteriore costo presente nelle fatture rendicontate, quale ad esempio il Contributo CONAI, non rientra tra le spese ammissibili.

Requisiti che le spese devono rispettare per essere ammissibili:

I suddetti prodotti e imballaggi devono soddisfare una serie di requisiti tecnici e le certificazioni previste dal decreto in commento, di cui:

  • L’effettività del costo: la spesa deve essere sostenuta dal soggetto richiedente, completa di fattura e pagamento tracciabile eseguito tramite conto corrente intestato all’impresa beneficiaria.

Connessione con il ciclo produttivo dell’impresa: i beni acquistati devono essere impiegati nell’attività economica aziendale (ad esempio come materiali di confezionamento, imballo per prodotti finiti, elementi per la logistica interna o componenti utilizzati nel processo produttivo).

  • Tracciabilità dell’origine del materiale: il fornitore deve essere in grado di attestare la percentuale e la provenienza del materiale riciclato, compostabile o recuperato, mediante certificazioni, dichiarazioni di conformità, etichette ambientali o altri strumenti.
  • Inerenza e congruità della spesa: attraverso logiche produttive, consumi storici e piani di approvvigionamento.

Apposita certificazione da parte di professionista abilitato:

L’effettività del sostenimento della spesa oggetto di agevolazione deve risultare da apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale o da un dottore commercialista o da un perito commerciale o da un consulente del lavoro che certifichi:

  • L’elenco delle spese ammissibili all’agevolazione nonché il periodo d’imposta cui sono riferite;
  • L’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del

soggetto richiedente l’agevolazione;

  • L’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate;
  • Che l’impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto di agevolazione, altri benefici che si configurino come Aiuti di Stato.

Credito d’imposta concedibile:

Il contributo, concesso nei limiti delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro ed ai sensi del “regolamento de minimis”, prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024 fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria.

L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come Aiuti di Stato.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Presentazione dell’istanza:

Lo sportello per la presentazione delle domande per ottenere il credito d’imposta sarà attivo dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026 tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

Il decreto 17 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso la pubblicazione di apposito bando ha approvato lo schema di avviso, di modulo di domanda, di modulo di attestazione delle spese e l’elenco degli oneri informativi da inoltrare attraverso apposita procedura telematica. L’accesso a tale procedura è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente, che deve risultare anche il soggetto sottoscrittore dell’istanza.

Modalità di fruizione del credito d’imposta:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dell’istanza.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmette all’Agenzia delle Entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con l’indicazione del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento