Circolare di Studio n. 30 del 17 Novembre 2025
Seconda o unica rata di acconto per l’anno 2025
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Oggetto:
- SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IMPOSTE PER L’ANNO 2025.
SCADENZA:
In data 1° DICEMBRE 2025 (essendo il 30 novembre domenica) per i soggetti “solari”, scade il termine per il versamento del secondo acconto relativamente a:
- IRPEF, IRES ed IRAP,
- MAGGIORAZIONI CPB (art.20 D. Lgs. n.13/2024),
- CEDOLARE SECCA sulle locazioni,
- imposte patrimoniali su immobili, attività finanziarie all’estero e imposte sulle cripto-attività (IVIE e/o IVAFE),
- IMPOSTA SOSTITUTIVA per i soggetti in regime di vantaggio (ex “contribuenti minimi”) e in “regime forfetario” nonché per compensi in seguito a ripetizioni,
- CONTRIBUTI INPS (gestione separata e versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti) che scaturiscono dal modello dichiarativo.
LA SCADENZA NON INTERESSA LE ADDIZIONALI IRPEF:
Per l’addizionale comunale Irpef l’acconto è stato già pagato entro il termine di versamento del saldo Irpef;
Per l’addizionale regionale Irpef non sono dovuti acconti.
LA SCADENZA NON PUO’ ESSERE RATEIZZATA:
Per la seconda rata d’acconto il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione senza alcuna possibilità di rateazione.
COMPENSAZIONE:
Il versamento di quanto dovuto potrà essere eventualmente compensato qualora il contribuente abbia ancora a disposizione crediti per imposte e/o contributi, fatte salve le restrizioni vigenti:
- limite alle compensazioni a 5.000 euro in assenza di Visto di conformità in dichiarazione;
- divieto di utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo, e per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- divieto di avvalersi della compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (in ipotesi di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza la previsione non opera).
Dal 2021 il limite annuo dei crediti compensabili con altre somme a debito nel modello F24, o rimborsabili, ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a 2 milioni di euro.
ACCONTO IRPEF DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 51,65 euro. Se l’importo indicato al Rigo RN34 “Differenza” del Modello Redditi 2025 PF (o RN61 colonna 4 se sussistono obblighi di ricalcolo) fosse compreso tra euro 51,65 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2025.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRPEF:
- Coloro che, al rigo RN34/RN61, colonna 4, presentano un’imposta pari a zero o di importo inferiore a 51 euro;
- Coloro che, pur presentando un’imposta a debito, fruiscono di crediti d’imposta superiori all’acconto dovuto;
- Coloro che presumono di non dover pagare imposte in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute (tenendo conto di eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite);
- Coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
- Coloro che, per la prima volta nel 2025, percepiscono redditi assoggettabili ad Irpef;
- Eredi di contribuenti deceduti nel corso del 2025 (se il decesso è avvenuto prima del versamento);
•Coloro che hanno un’eccedenza a credito di Irpef risultante dal Modello Redditi 2025 non ancora utilizzato in compensazione che copre l’intero acconto dovuto;
- Soggetti falliti.
ACCONTO CEDOLARE SECCA DOVUTO:
A decorrere dal 2021 la misura dell’acconto è parificata a quella delle altre imposte (100% in luogo del 95%).
L’acconto della “cedolare secca” è dovuto verificando l’importo di Rigo LC1 colonna 5 “Differenza” del Modello Redditi 2025.
Se l’imposta indicata in tale rigo è inferiore o uguale ad euro 51,65 l’acconto non è dovuto.
Se l’imposta indicata in tale rigo è compresa tra euro 51,66 ed euro 257,52 l’acconto è dovuto in unica soluzione entro la scadenza ordinaria.
Se l’imposta indicata in tale rigo è uguale o superiore ad euro 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.
ACCONTO IVIE/IVAFE DOVUTO:
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al Rigo RW6/RW7/RW8, colonna 1, è uguale o superiore ad euro 51,65.
L’acconto va versato in unica soluzione entro la scadenza ordinaria se detto importo non è superiore ad euro 257,52 altrimenti in due rate.
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER MINIMI E FORFETTARI DOVUTA:
E’ pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e desunta dal rigo LM42 “differenza” o di quella inferiore che il contribuente prevede di dover versare.
Se l’importo dovuto è inferiore a 206 euro si versa in unica soluzione, in caso contrario in due rate.
Chi accede a tali regimi nel primo anno d’imposta 2025 non è tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva.
IPOTESI DI PASSAGGIO DAL REGIME FORFETARIO AL REGIME ORDINARIO:
Nell’ipotesi in cui dal 2025 si è usciti dal regime forfetario, a seguito del superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi, il mutamento di regime determinerà non dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva, non compilando più il quadro LM per tale annualità. Qualora il contribuente provvedesse ugualmente al pagamento dell’acconto potrà
imputarlo in detrazione dall’Irpef dovuta per l’anno successivo. Quindi un eventuale versamento non si perderebbe e l’importo comunque versato, anche se non obbligatorio, potrà essere scomputato dal saldo Irpef 2026.
ACCONTO IRES DOVUTO:
E’ dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute è superiore a 20,66 euro. Qualora il Rigo RN17 “Differenza” del Modello Redditi 2025 SC fosse compreso tra euro 20,67 ed euro 257,52 l’acconto sarebbe dovuto in un’unica rata scadente il 30 novembre 2025.
ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES PER SOCIETA’ DI COMODO:
Si ricorda che le società di comodo (Società non operative di cui all’art.30 della Legge 724/1994) sono tenute al pagamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota Ires a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 del modello Redditi SC 2025 risulti pari o superiore a 21 euro.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO IRES:
- Coloro che nel Modello Redditi SC 2025 hanno evidenziato una perdita fiscale;
- Coloro che hanno rilevato nel rigo RN17 un importo inferiore a 20,66 euro;
- Coloro che, pur avendo riportato un importo pari o superiore a 21 euro, presumono di conseguire una perdita fiscale nel periodo d’imposta 2025;
- Coloro che hanno un credito Ires risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente non utilizzato in compensazione, tale che copra tutto l’acconto eventualmente dovuto;
- Soggetti falliti.
ACCONTO IRAP DOVUTO:
E’ dovuto per il 100% di quanto indicato al Rigo IR21 “Totale Imposta” del Modello Irap 2025.
In unica soluzione se l’acconto è inferiore ad euro 257,52. In due rate se l’acconto è pari o superiore ad euro 257,52.
L’acconto Irap non è dovuto se non supera l’importo di:
- Euro 51,65 per le società di persone e soggetti equiparati;
•Euro20,66perisoggettiIres.
METODI ALTERNATIVI PER QUANTIFICARE L’ACCONTO:
- METODO STORICO: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente (percentuale applicabile 100% per Irpef, Ires, Irap e cedolare).
- METODO PREVISIONALE: Prevede che i versamenti siano determinati sulla base delle imposte che si prevede di determinare per l’anno di competenza applicando le disposizioni fiscali per l’anno 2025.
Attenzione: qualora si opti per il “metodo previsionale” è sempre bene verificare se quanto versato in sede di acconto risulti sufficiente in quanto in caso di incapienza l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare sanzioni nella misura del 30% (con riduzione al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. “avviso bonario”) con la possibilità di procedere al ravvedimento operoso dei minori acconti eventualmente versati.
QUANTIFICAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO:
Si ricorda che l’art.58 del DL. n.124/2019 ha stabilito che i soggetti che:
-
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) di cui all’art.9-bis del DL. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.96/2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari ad euro 5.164.569,00),
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) di cui all’art.27, comma 1, del DL. n.98/2011 e il “regime forfetario” di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 (a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA)
effettuano i versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Tale disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:
-
- Soci di società di persone
- Soci di società di capitali “trasparenti”
- Componenti di associazioni professionali
- Coadiuvanti di imprese familiari soggetti Isa
- Coniuge dell’impresa coniugale.
SOGGETTI TENUTI AL RISPETTO DEL VERSAMENTO NELLA MISURA CLASSICA DEL 40% IN FASE DI PRIMO ACCONTO E DEL 60% IN FASE DI SECONDO ACCONTO:
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- Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazioni a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo
per i quali non sono stati approvati gli ISA;
-
- Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 5.164.569,00;
- I contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE NEL MODELLO F24:
-
- “4034” Acconto IRPEF;
- “2002” Acconto IRES;
- “2019” Acconto Maggiorazione Ires 10,5% per società di comodo;
- “3813” Acconto IRAP;
- “1794” Acconto imposta sostitutiva per “regime minimi”;
- “1791” Acconto imposta sostitutiva per “regime forfetario”;
- “1841” Acconto cedolare secca;
- “4045” Acconto IVIE;
- “4048” Acconto IVAFE;
- “1729” Acconto imposta sostitutiva su rapporti di cripto-attività;
- “4068” Maggiorazione Acconto imposte sui redditi per soggetti ISA persone fisiche aderenti al “CPB”;
•“4069” Maggiorazione Acconto imposte sui redditi per soggetti ISA diversi dalle persone fisiche aderenti al “CPB”;
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- “4070” Maggiorazione Acconto IRAP per soggetti ISA aderenti al “CPB”.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24:
Si ricorda che, in seguito alle restrizioni introdotte dall’art.37 comma 49-bis del DL 223/2006 e dall’art.3 DL 124/2019 soltanto nell’ipotesi di soggetto privato senza partita Iva con delega senza alcuna compensazione è ancora possibile utilizzare il modello cartaceo F24.
Pertanto in presenza di un utilizzo in compensazione di un qualsiasi credito (ad esempio Iva, Irpef, Ires, Irap) vi è l’obbligo di presentare il Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
RAVVEDIMENTO PER VIOLAZIONI IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO:
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le novità in materia di sanzioni tributarie previste dal D. Lgs. n.87/2024.
Le nuove disposizioni in materia di versamento delle imposte fissano al 25% (o 12,50% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza) anziché al 30% la misura percentuale della sanzione prevista in ipotesi di omesso/tardivo versamento e quelle sul ravvedimento operoso ex art.13 del D. Lgs. n.472/1997.
La sanzione amministrativa da prendere a riferimento sarà ora pari al:
-
- 25% dell’importo non versato o versato in ritardo qualora lo stesso vada oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria;
- 12,5% se il ritardo non è superiore a 90 giorni;
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (per ritardi fino a 15 giorni la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
A partire dal 1° gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali è stata modificata portandola alla misura annua del 2% (DM 10 dicembre 2024).
RIDETERMINAZIONE ACCONTI OBBLIGATORIA PER CASI PARTICOLARI:
In talune situazioni è necessario procedere al ricalcolo obbligatorio degli acconti:
•In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM);
- In presenza di redditi d’impresa tenendo conto della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- In presenza di sopravvenienze attive per soggetti sottoposti a procedure di crisi l’acconto storico va calcolato senza tener conto della deduzione in 5 quote costanti;
- In ipotesi di applicazione per il 2025 dell’Ires premiale (aliquota agevolata al 20%) non può essere usata per il calcolo dell’acconto 2025 con il metodo storico (può essere considerata però con il metodo previsionale);
- In presenza di redditi d’impresa e di lavoro autonomo determinati attraverso la maxi-deduzione per nuove assunzioni (art.4 D.Lgs. n.216/2023), sia nell’ipotesi del criterio storico sia calcolati con il metodo previsionale.
CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) NEL 2023 PER GLI ANNI 2024 E 2025 O NEL 2024 PER GLI ANNI 2025 E 2026:
Per i contribuenti che hanno aderito al CPB operano regole particolari. L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Occorre fare una distinzione tra:
-
- Contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, per i quali il 2025 è il primo periodo della relativa applicazione;
- Contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, per i quali il 2025 è il secondo periodo della relativa applicazione.
Nel primo caso se è utilizzato il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel Modello Redditi 2025, è dovuta, con riferimento alle Imposte dirette, una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (importo indicato nel RIGO P06 del Modello CPB) e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del CPB ex artt.15 e 16 del D. Lgs. n.13/2024 (importo indicato nel RIGO P04 del Modello CPB).
In ipotesi di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, tale maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati.
Con riferimento all’Irap la maggiorazione è pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel RIGO P08 del Modello CPB) ed il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del CPB ex art.17 del D. Lgs. n.13/2024 (importo indicato nel RIGO P05 del Modello CPB).
Se invece l’acconto è determinato sulla base del metodo previsionale, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ed al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata.
Nel secondo caso se è utilizzato il metodo storico, l’acconto relativo al 2025 deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e Irap dovute per il 2024, senza considerare la parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, che non confluisce nella base imponibile rilevante ai fini delle imposte dirette.
Occorre quindi tornare al rigo “Differenza”, al pari dei contribuenti che non hanno aderito al CPB, in quanto il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato.
Se invece l’acconto è determinato sulla base del metodo previsionale, occorre considerare il reddito ed il valore della produzione netta concordati per il 2025 per cui la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito ed al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.
