Circolare di Studio n. 36 del 2 Dicembre 2024

Versamento acconto iva 2024 scadenza 27 dicembre 2024

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 36 del 2 Dicembre 2024 OGGETTO:

VERSAMENTO ACCONTO IVA 2024 SCADENZA 27 DICEMBRE 2024

 Scadenza acconto:

Per i contribuenti titolari di partita Iva l’acconto scade il 27 dicembre 2024 (art.6 comma 2 della Legge 405/1990).

Il pagamento deve essere effettuato in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking.

Esclusioni:

Qualunque sia il metodo di calcolo scelto l’acconto non va in ogni caso versato se l’importo dovuto è inferiore ad euro 103,29.

 Sono inoltre esonerati i soggetti che:

  • Hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2024, se mensili, o entro il 30 settembre 2024, se trimestrali;
  • Hanno iniziato l’attività nel 2024;
  • Hanno evidenziato nella liquidazione periodica dell’ultimo periodo del 2023 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;
  • Prevedono di chiudere il 2024 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;
  • Hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2024, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta;
  • Utilizzano il regime forfettario previsto per i soggetti di piccole dimensioni (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014);
  • Utilizzano il regime speciale forfetario ex legge n.398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere);
  • Esercitano attività di intrattenimento (art.74 comma 6 dpr 633/1972);
  • Adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile

(articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 6 luglio 2011, n.98);

  • Sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2024, non avendo una base di riferimento 2023;
  • Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;
  • Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero in quanto

produttori agricoli di cui all’art.34, comma 6, del DPR n.633/1972;

  • Hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment;
  • Hanno dato in affitto l’unica azienda, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
  • Applicano il metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito;
  • Applicano il metodo previsionale, con determinazione presunta di un

 Modalità di calcolo:

Non vi sono differenze rispetto al passato per cui è lasciata al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente, sempre sulla base di uno delle modalità previste dalla Legge 405/1990:

  • METODO STORICO;
  • METODO PREVISIONALE;
  • METODO ANALITICO (EFFETTIVO);
  • METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI

L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:

– per i contribuenti mensili relativamente alla liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2023 – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2023 effettuato entro il 27 dicembre 2023 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2024 -;

 

ESEMPIO:

Acconto IVA 2023 versato il 27/12/2023               € 5.000

Saldo dicembre 2023 versato il 16/01/2024          € 6.000

ACCONTO IVA 2024 dovuto                                  € 9.680 (11.000 x 88%)

– per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art.74, comma 4, DPR 633/1972 (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) all’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre dell’anno precedente – quindi la base di riferimento è data dalla somma del versamento dell’acconto 2023 effettuato entro il 27 dicembre 2023 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2024 -;

ESEMPIO:

Acconto IVA 2023 versato il 27/12/2023               € 5.000

Saldo IV trimestre 2023 versato il 16/02/2024        € 10.000

ACCONTO IVA 2024 dovuto                                  € 13.200 (15.000 x 88%)

– per i contribuenti trimestrali ordinari relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2023, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi (e dell’eventuale adeguamento ai fini Iva) – quindi occorre prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2023 effettuato entro il 27 dicembre 2023 e del saldo versato entro il 16 marzo 2024 -.

 

ESEMPIO:
Acconto versato il 27/12/2023 € 4.000
Saldo IVA annuale 2023 versato il 16/03/2024 € 5.050
Di cui interessi 1% € 50
ACCONTO IVA 2024 dovuto € 7.920 (9.000 x 88%)

 ATTENZIONE: nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto versato nel 2023, l’acconto IVA 2024 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2023.

ESEMPIO:
Acconto versato il 27/12/2023 € 6.600
Saldo da DR IVA relativa al 2023 € 1.200 –
(per effetto del versamento dell’acconto)
Importo di riferimento (Debito anno 2023) € 5.400
ACCONTO IVA 2024 dovuto

Aliquota applicabile con metodo previsionale:

€ 4.752 (5.400 x 88%)

Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2024 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2024 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2024 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.

Attenzione:

Nella scelta del Metodo Previsionale è bene ricordare ciò che sancisce il

Decreto-Legge n.119/2018:

  • solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva può essere detratta anche l’imposta “relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”;
  • mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Quindi per le operazioni di acquisto di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’Iva di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate e registrate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre.

In caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2025.

Aliquota applicabile con metodo analitico:

Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate, ai sensi dell’art.6 del DPR

633/1972, fino al 20 dicembre 2024.

In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione “straordinaria” che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni attive (intese come operazioni effettuate) e passive (intese come operazioni registrate):

  • annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
  • effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale

Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.

Aliquota applicabile con metodo speciale:

Ai sensi dell’art.1, comma 471, legge n.311/2004, le imprese che operano nell’ambito dei servizi di telecomunicazione di cui al DM. 366 del 24/10/2000 ossia i soggetti che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi di fognatura e depurazione) di cui al DM. 370/2000, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta sul valore aggiunto superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2024.

Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.

Se il soggetto svolge anche attività diverse, l’acconto ad esse riferito va calcolato in base alle regole ordinarie.

 ATTENZIONE:

L’ammontare dell’acconto IVA ed il metodo utilizzato per determinarlo vanno riportati nel rigo VP13 della Liquidazione Periodica di dicembre 2024 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del Modello Iva 2025

Casi particolari:

Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto “storico” considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente 2023;
  • Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto “storico” su un terzo dell’imposta liquidata in sede di dichiarazione annuale.

 

ESEMPIO (Contribuente trimestrale nel 2023 passato mensile nel 2024):
Acconto versato il 27/12/2023 € 6.000
Saldo IVA annuale 2023 € 5.000
Di cui interessi 1% € 60
ACCONTO IVA 2024 dovuto € 3.209,07 (10.940/3 x 88%)
 

ESEMPIO (Contribuente mensile nel 2023 passato trimestrale nel 2024):

Acconto versato il 27/12/2023 € 0
Liquidazione ottobre 2023 a debito € 100
Liquidazione novembre 2023 a debito € 200
Liquidazione dicembre 2023 a debito € 300
ACCONTO IVA 2024 dovuto € 528 (600 x 88%)

 

Trasformazione societaria: in caso di trasformazione societaria (ad esempio, da Snc in Srl, o viceversa), non vi sono particolari conseguenze per il calcolo dell’acconto Iva, dato che non si ha interruzione della posizione soggettiva, trattandosi di una mera modifica dello statuto sociale.

Trasformazione in società semplice: tale ipotesi determina la perdita della qualifica di soggetto passivo Iva per cui, qualora venga adottato il metodo previsionale, l’acconto IVA 2024 non è dovuto.

Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta ed effettuare distinte liquidazioni d’imposta al fine di determinare in maniera cumulativa i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972: tali soggetti, Pubbliche Amministrazioni e Società soggette allo Split Payment, dovranno determinare unitariamente l’acconto tenendo in considerazione anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che

  • In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2024 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2024 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;
  • In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2024, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2023 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2023) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;
  • In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2024, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.

Rateizzazione:

Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto per cui lo stesso va versato in unica soluzione.

E’ consentita l’eventuale compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità (deve trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni validamente presentate).

Codici tributo:

Il  versamento  tramite  modello  F24  dell’acconto  Iva  può  eseguirsi

utilizzando il codice tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili
  • 6035 per i contribuenti

L’acconto verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2025), per il quarto trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2025), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2024 per i contribuenti trimestrali su opzione (con pagamento entro il 16 marzo 2025, salva la possibilità di differire entro i termini per il pagamento delle imposte dirette).

Il relativo ammontare, anche se non effettivamente versato ed il metodo utilizzato per determinare l’acconto andranno poi riportati nel Rigo VP13 della Liquidazione Periodica Iva di dicembre 2024 o, in caso di compilazione, nel Rigo VH17 del Modello Iva 2025.

Ravvedimento operoso:

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trovano applicazione le novità per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 previste dal D. Lgs. n.87/2024.

La vecchia sanzione amministrativa del 30% passa ora al 25% (mentre rimane invariata la riduzione del 50% se il ritardo non eccede i 90 giorni): è sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art.13 del

  1. Lgs. n.471/1997 utilizzando il codice tributo “8904” per le sanzioni e il codice “1991” per gli interessi legali.

Tramite il ravvedimento operoso la sanzione del 25% si riduce allo:

 

  • 0,833% (pari ad 1/15 del 12,50%) per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni dal termine fissato per il versamento originario (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 era lo 0,10%);
  • 1,25% (pari ad 1/10 del 12,50%) se la violazione è sanata dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 era l’1,50%);
  • 1,389% (pari ad 1/9 del 12,50%) se la violazione è sanata dal 31° al 90° giorno (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 era lo 1,667%);
  • 3,125% (pari ad 1/8 del 25%) se la violazione è sanata dal 91° giorno al termine di un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 era il 3,75%).
  • 3,571% (pari ad 1/7 del 25%) se la violazione è sanata dopo il termine di un anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione.

Qualora il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 25% potrà comunque essere ridotta:

  • Ad un terzo del 25% (8,333%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 60 giorni (e non più 30) dal ricevimento della Comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in seguito all’esito della liquidazione automatica (ex art.36-bis del DPR n.600/1973) per effetto delle novità che si applicheranno alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”) elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del D. Lgs. n.108/2024).

penale (novità):

La disposizione prevista dall’art.10-ter del D. Lgs. n.74/2000 che prevedeva di versare entro la data del versamento dell’acconto (27 dicembre) l’importo dell’Iva a debito del periodo d’imposta precedente al fine di non incorrere in sanzioni penali è stata modificata dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n.87 del 14 giugno 2024 modificativo delle sanzioni, emanato in attuazione della Delega fiscale 2023 prevedendo, dal 29 giugno 2024, che:

“E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art.3-bis del D. Lgs. n.462/1997. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’art.15-ter del D.P.R. n.602/1973, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro”.

 ESEMPIO:

Si passa dalla scadenza del versamento dell’acconto Iva dell’anno successivo (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza era il 27 dicembre anno X + 1) al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza è ora il 31 dicembre anno X + 2).

L’ulteriore modifica riguarda l’importo del versamento e la condizione del soggetto passivo che faranno scattare eventualmente il reato. In particolare, se il contribuente:

  1. Non ha aderito ad un piano di rateazione: il reato sorge se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000 euro;
  2. Ha aderito ad un piano di rateazione ed è in regola con tale piano: il reato non sorge;
  3. Ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione: il reato sorge se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Il Decreto Legislativo prevede anche che, ai fini dell’applicazione del reato di omesso versamento, gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

ESEMPIO:

Per  l’anno  d’imposta  2024  il  contribuente  riceverà  l’eventuale comunicazione di irregolarità entro il 30 settembre 2026.

Nelle more del ricevimento di tale comunicazione, il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale dell’Iva nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno d’imposta di riferimento e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.