CIRCOLARE DI STUDIO N. 15 DEL 7 FEBBRAIO 2018
SPESOMETRO AL 6 APRILE 2018
Premessa:
Con provvedimento n.29190 firmato in data 5 febbraio 2018 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate vengono definitivamente recepite le semplificazioni introdotte dal Decreto Legge n.148/2017.
Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la Comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate e per le relative variazioni relative al secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra.
Alla medesima data è fissata anche la scadenza per le eventuali comunicazioni integrative di quelle errate ma non omesse e riferite al primo semestre 2017 (senza applicazione di sanzioni) nonché per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute.
Informazioni da trasmettere in seguito alle semplificazioni:
Recependo il disposto dell’art.1-ter del DL. n.148/2017, l’invio dei dati, in forma analitica, viene limitato esclusivamente:
- Al numero di partita Iva delle controparti (in assenza della partita Iva al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni);
- Alla data e al numero della fattura o bolletta doganale o nota di variazione;
- Alla base imponibile Iva, all’aliquota applicata e all’imposta relativa;
- Alla tipologia di operazione (se l’imposta non viene indicata in fattura).
Per quanto riguarda le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell’art.6, commi 1 e 6, del D.P.R. n.695/1996, è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.
Per ogni documento riepilogativo relativo alle fatture emesse i dati da comunicare sono obbligatoriamente i seguenti:
- Il numero e la data del documento;
- La partita Iva del cedente/prestatore;
- La base imponibile;
- L’aliquota Iva applicata e l’imposta (se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento la tipologia dell’operazione);
Per ogni documento riepilogativo relativo alle fatture ricevute i dati da comunicare sono obbligatoriamente i seguenti:
- Il numero e la data di registrazione del documento;
- La partita Iva del cessionario/committente;
- La base imponibile;
- L’aliquota Iva applicata e l’imposta (se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento la tipologia dell’operazione).
Si ricorda che, con le modifiche della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) e del decreto collegato (decreto legge 148/2017), per l’anno d’imposta 2018:
- È consentito l’invio semestrale dei dati tramite apposita
- E’ differito il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre 2018.