Circolare di Studio n. 18 del 12 Giugno 2023
Sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio ed il 31 agosto in seguito al Decreto Alluvione ma solo nelle aree comprese nell’allegato 1 al DL n.61/2023
OGGETTO: Sospese le scadenze fiscali tra il 1° maggio ed il 31 agosto in seguito al Decreto Alluvione ma solo nelle aree comprese nell’allegato 1 al DL n.61/2023.
Premessa:
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 127 del 1° giugno 2023 il c.d. decreto “Alluvioni” (DL 1 giugno 2023 n.61) recante interventi urgenti per fronteggiare i danni derivati dall’alluvione in specifiche zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi:
L’art.1 del DL 61/2023 dispone la sospensione di:
- versamenti tributari (comprese le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati – art.23 e 24 del DPR n.600/1973),
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
che scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023.
Il pagamento di quanto sospeso dovrà poi avvenire in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza la corresponsione di sanzioni ed interessi.
La sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’evento emergenziale (individuati nell’Allegato 1 al decreto in commento).
In merito agli eventuali versamenti tributari già effettuati, essi restano acquisiti dall’Erario per cui non si potrà procedere a richieste di rimborso (esempio: debito relativo alla liquidazione Iva di Aprile o del primo trimestre 2023 che è già stato effettuato entro il 16 maggio 2023).
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali:
L’art.7 del DL 61/2023 dispone in favore dei lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori, nonché dei lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario un’indennità che sarà riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto 2023, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per la Cassa Integrazione Guadagni ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.148/2015.
Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi:
L’art.8 del DL 61/2023 introduce un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, riconosciuta in favore di:
- Collaboratori Coordinati e Continuativi;
- Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- Lavoratori autonomi e/o professionisti, ivi compresi i titolari di attività d’impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso di agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.
Requisiti per richiedere l’indennità:
- Residenza, domicilio o attività nei territori in stato d’emergenza;
- Iscrizione alla previdenza
Condizione per richiedere l’indennità:
- Aver dovuto fermare l’attività di lavoro o professionale a causa dell’evento alluvionale.
Misure di sostegno alle imprese esportatrici:
L’art.10 del DL 61/2023 autorizza SIMEST all’erogazione di contributi a fondo perduto a copertura dei danni materiali subiti dalle imprese esportatrici a seguito dell’evento calamitoso.
Tali contributi non concorreranno alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
La misura in commento si applicherà secondo condizioni, termini e modalità che verranno stabilite tramite apposite deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’art.1, comma 270, della Legge n.205/2017.
La dotazione complessiva prevista è di 300 milioni di euro. In particolare:
- Una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole Imprese;
- Una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole Imprese);
- Una quota fino a 90 milioni di euro è riservata alle Mid Cap (La definizione di Mid Cap per le normative di agevolazione di SIMEST è: “Imprese non qualificabili come PMI con un numero di dipendenti non superiore a 1.500 unità, calcolato sulla base del regolamento UE n. 651/2014”).
Contemporaneamente SIMEST attiverà la possibilità, per le imprese dei territori colpiti, di richiedere la sospensione fino al 31 dicembre 2023 dei pagamenti in quota capitale e interessi sui finanziamenti in essere a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR/Fondo 394, ferma restando la durata massima del finanziamento concesso.
Sospensione dei termini in favore delle imprese:
L’art.11 del DL 61/2023 sospende dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per tutte le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI ALLUVIONATI:
- I versamenti riferiti al diritto camerale;
- Gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- Il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi
Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.
La sospensione si applica pure ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
I versamenti sospesi relativamente al diritto camerale saranno effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento