Circolare di Studio n. 78 del 11 Novembre 2020

– RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ART.1 DEL DECRETO LEGGE N.137/2020 OGGETTO DI CIRCOLARE DI STUDIO NUMERO 74 DEL 30 OTTOBRE 2020 E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI

– CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE “ZONE ROSSE”

PREMESSA:

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto c.d. “Ristori-bis” (DL. n.149/2020) con il quale viene ampliato l’elenco delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto contenuto nel decreto c.d. “Ristori” (DL. n.137/2020) già ampiamente illustrato con Circolare di Studio numero 74 del 30 ottobre 2020.


PRIME CONDIZIONI DA VERIFICARE PER USUFRUIRE DELLA RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO:


Occorre rispettare due requisiti:
1) Titolarità di una Partita Iva attiva al 25 ottobre 2020;
2) Svolgimento prevalente di una o più ATTIVITA’ INCLUSE NEL NUOVO ALLEGATO 1 AL PRESENTE DECRETO CHE SOSTITUISCE LA TABELLA ALLEGATO 1 del decreto c.d. “Ristori” n.137/2020.


OPERATORI DI DETERMINATI SETTORI ECONOMICI:


Per gli operatori individuati dai seguenti codici ATECO:
• 561030 “Gelaterie e pasticcerie”;
• 561041 “Gelaterie e pasticcerie ambulanti”;
• 563000 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”;
• 551000 “Alberghi”

Con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (leggasi “zona arancione” e “zona rossa”), il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del c.d. “decreto Ristori” è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.

 

NUOVO CONTRIBUTO PER L’ANNO 2021 A FAVORE DI OPERATORI CON SEDE OPERATIVA NEI CENTRI COMMERCIALI ED OPERATORI DELLE PRODUZIONI INDUSTRIALI DEL COMPARTO ALIMENTARE E DELLE BEVANDE:

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori in premessa interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

Se l’attività prevalente è riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 il contributo:
– verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza.
– è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del c.d. “decreto Ristori” n.137/2020.

Se l’attività prevalente non è riconducibile ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 il contributo:
– è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri di cui all’art.25, commi 4,5 e 6 del c.d. “decreto Rilancio” (DL. n.34/2020)
– spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’art.1 del c.d. “decreto Ristori” (DL. n.137/2020) ossia in presenza del requisito del calo di fatturato.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI DELLE “ZONE ROSSE”:

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a favore dei soggetti:
• interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 3 novembre 2020;
• che alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva;
• che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto c.d. “Ristori-bis”;

• che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (leggasi “zona rossa”).

Calcolo del contributo:
Il valore del contributo a fondo perduto è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2.

Condizioni da rispettare:
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

ALLEGATI:
Allegato 1
Allegato 2

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.