Circolare di Studio n. 56 del 16 Giugno 2020

RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E CONTESTUALE VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI E DELLE CONDIZIONI DETTATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA

PREMESSA:

Con Circolare n.15/E del 13 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34.

Una delle disposizioni da tenere in considerazione prima dell’invio della pratica è la seguente:

COMPATIBILITA’ CON IL QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVOD-19.

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 considera compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a carenze improvvise di liquidità purchè siano soddisfatte le condizioni specificatamente indicate:
• L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.
• L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’art.2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

 

COSA SI INTENDE PER “IMPRESE IN DIFFICOLTA’”

Una società è da considerarsi “impresa in difficoltà” se soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

• Nel caso di SOCIETA’ PER AZIONI, SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI, SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (diverse da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
• Nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
• Qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
• Qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
• Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: – il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e – il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

DEFINIZIONE DI PMI:

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.