Circolare di Studio n. 28 del 15 Ottobre 2024

Recenti novità normative (GU n. 236 del 08/10/2024 – legge 143 del 07/10/2024) sul tema del Ravvedimento speciale (“tombale”)

OGGETTO: Recenti novità normative (GU n. 236 del 08/10/2024 – legge 143 del 07/10/2024) sul tema del Ravvedimento speciale (“tombale”)

Al fine di incentivare ulteriormente l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), il Legislatore, ha introdotto un ravvedimento speciale tramite l’emendamento al D.L. n. 113/2024 (“decreto Omnibus”) con l’art. 2-quater rubricato “Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale”.

-Cos’è il Concordato Preventivo Biennale: il concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente;

-Soggetti interessati al C.P.B.: si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno);

-Soggetti interessati dal Ravvedimento Speciale: i soggetti ISA (quindi esclusi i soggetti in regime forfetario) che aderiscono entro il termine del 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale, possono adottare il “regime di ravvedimento”, oggetto della presente circolare versando un l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

-Periodi d’imposta oggetto del Ravvedimento Speciale:

2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022

-Base imponibile dell’imposta sostitutiva IRES-IRPEF e delle relative addizionali: nella differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a

-Base imponibile dell’imposta sostitutiva IRAP: la differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella percentuale stabilita dall’imposta sostitutiva IRES-IRPEF e delle relative addizionali.

-Aliquota imposta sostitutiva:

  • Per le annualità 2018, 2019 e 2022, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:
    • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
    • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
    • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
    • l’aliquota IRAP è pari al 3,9%
  • Per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.
    • si riducono le imposte sostitutive del 30%, in considerazione della pandemia da COVID-19

Esempio: Per un contribuente che, nel periodo d’imposta 2022, ha dichiarato un reddito d’impresa pari a 50.000 euro e conseguito un punteggio ISA di 7,5, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva sarà:

[50.000 + (50.000 x 20%)] – 50.000 = 10.000 euro

il contribuente potrà ravvedere il periodo d’imposta 2022 versando:

  • imposta sostitutiva redditi e addizionali: 000 x 12% = 1.200 euro
  • imposta sostitutiva IRAP: 000 x 3,9% = 390 euro

con un esborso totale di 1.590 euro.

-Valore minimo: il valore complessivo dell’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro;

-Modalità di versamento:

  • in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025;
  • mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

-Esclusione: Il ravvedimento speciale resta escluso nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate, prima del versamento dell’imposta sostitutiva, quindi del perfezionamento dell’adesione, ha notificato processi verbali di constatazione.

-Validità: eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione

-Decadenza: la decadenza intervenuta per l’applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio o del mancato pagamento di una rata riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

-Proroga termini di accertamento: Per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano il regime di ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.