Circolare di Studio n. 14 del 18 Aprile 2023

Raccolta dati per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche modello redditi 2023 e modello 730/2023

RACCOLTA DATI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE MODELLO REDDITI 2023 e MODELLO 730/2023

La presente scheda fornisce un pro-memoria dei principali documenti necessari per la redazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022. Si richiede per ogni singolo cliente “persona fisica”:

  1. La compilazione della presente scheda con l’apposizione del segno di spunta in corrispondenza dei documenti rilevanti;
  1. la FOTOCOPIA (leggibile) dei documenti stessi;
  2. la FOTOCOPIA del documento d’identità del cliente “persona fisica”.

Trattandosi di una fase procedurale determinante per la corretta redazione della dichiarazione dei redditi, la presente scheda debitamente compilata e siglata dall’interessato con le COPIE (non gli originali) dei relativi documenti, dovranno essere consegnate allo Studio entro e non oltre il 05/05/2023.

Attenzione alla doppia CU2023 per cassa integrazione o fondo di integrazione salariale per quei lavoratori che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa.

L’indennità può essere stata erogata dall’INPS o dagli enti bilateriali o anticipata dal datore di lavoro. Solo in questo ultimo caso la Certificazione Unica che verrà consegnata dall’azienda riporterà sia i redditi da lavoro che le indennità. Se invece la cassa integrazione o il Fis sono stati pagati dall’INPS o un ente bilaterale, verrà elaborata una seconda CU e in questo caso scatta per il contribuente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. La CU 2023 non verrà inviata al lavoratore dall’INPS, ma sarà possibile recuperarla delegando lo Studio attraverso l’allegato presente in questa circolare.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità per l’anno d’imposta 2022:

  • Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote: sono state ridotte le aliquote IRPEF da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43% (v. Tabella “Calcolo dell’Irpef”);
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi di pensione: è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 955 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro;
  • Rimodulazione delle detrazioni per redditi assimilati e altri redditi: è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro. La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro;
  • Modifica alla disciplina del trattamento integrativo: il trattamento integrativo è riconosciuto anche ai titolari di reddito complessivo compreso tra 001 euro e 28.000 euro a condizione che l’ammontare di alcune detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda;
  • Detrazione per canoni di locazione ai giovani: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
  • Credito d’imposta social bonus: per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo;
  • Credito d’imposta per attività fisica adattata: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • Credito d’imposta per accumulo energia da fonti rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • Credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy: per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento dell’importo delle erogazioni stesse. L’importo del credito d’imposta è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali;
  • Credito d’imposta per bonifica ambientale: se in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici;
  • Detrazione al 75% delle spese sostenute dal 01° gennaio 2022 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Riduzione della detrazione al 60% delle spese sostenute nel 2022 per il bonus facciata;

Si prega di consultare il PDF in allegato in fondo alla pagina per visione del documento completo.