
Circolare di Studio n. 22 del 13 Giugno 2022
I nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Circolare di Studio n. 22 del 13 Giugno 2022
OGGETTO:
- I nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica
L’art. 18 del DL 36/2022 ha ampliato il novero dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, includendo i soggetti che:
- adottano il “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del
DL 98/2011 (c.d. “minimi”);
- adottano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89,
della legge 190/2014;
- hanno esercitato l’opzione per la legge 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche); per questi soggetti era già in essere l’obbligo nel caso di superamento della soglia di €. 65.000,00 di proventi delle attività commerciali nell’anno
Per i soggetti sopra elencati che nell’anno precedente (2021) hanno percepito ricavi/compensi superiori ad €. 25.000,00, l’obbligo decorrerà dal 1 Luglio 2022. Per gli altri l’obbligo decorrerà dal 1 Gennaio 2024, salvo il superamento della soglia nell’anno 2022; in tal caso l’obbligo decorrerà dal 1 Gennaio 2023.
Si evidenzia che nel caso di inizio attività nell’anno (2021 o 2022), l’importo
di €. 25.000,00 dovrà essere ragguagliato all’anno.
In caso di inizio attività nell’anno 2022, si ritiene che l’obbligo non decorra
dal corrente anno (sul punto non sono arrivati chiarimenti ufficiali).
Il nuovo obbligo non si estende ai soggetti che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, in quanto per tali contribuenti vige il divieto di emissione della fattura elettronica fino al 31.12.2022 (salvo ulteriore proroga).
Il nuovo obbligo non si limita all’emissione della fattura elettronica, ma
comprende anche:
- la ricezione delle fatture in formato elettronico;
- la conservazione elettronica delle fatture;
- l’assolvimento dell’imposta di bollo in formato elettronico.
E’ inoltre opportuno registrare il proprio indirizzo telematico (PEC o codice SDI) nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In merito alla compilazione della fattura elettronica da parte dei soggetti in regime forfettario:
- nel campo “Regime Fiscale” dovrà essere indicato il codice “RF19” (“RF2” per i minimi);
- nel campo “Natura Operazione” dovrà essere indicato il codice “2 Operazioni non soggette – Altri Casi”, salvo che non si tratti di prestazioni rese ad un committente soggetto passivo di imposta stabilito in altro Paese UE, o di servizi resi ad un committente extracomunitario; in questi casi dovrà essere utilizzato il codice “N2.1”.
I termini di trasmissione della fatturazione elettronica per i nuovi soggetti obbligati sono i medesimi della normativa attualmente in vigore:
- 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione in caso di fattura
immediata;
- entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita. Anche l’impianto sanzionatorio non è diverso rispetto alla vigente normativa.
E’ però previsto un periodo transitorio per tutto il terzo trimestre 2022, durante il quale non verranno applicate sanzioni qualora la fattura sia inviata allo SDI entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto una fattura emessa in data 1 Luglio 2022 potrà essere spedita allo SDI entro il 31 Agosto 2022.
Dal 1 Luglio 2022, in caso di ricezione di fatture cartacee da soggetti ipoteticamente obbligati alla fatturazione elettronica, nel caso non sia possibile verificare il superamento della soglia di €. 25.000,00 (esempio: rappresentante/professionista al quale è stata rilasciata Certificazione Unica di importo superiore a €. 25.000,00 per l’anno 2021) è consigliabile far apporre dal fornitore nella fattura la dicitura “soggetto non obbligato alla fatturazione elettronica” in modo da non incorrere alle sanzioni dovute per la mancata auto-fatturazione.
Lo Studio