Circolare di Studio n. 21 del 13 Giugno 2022

ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) Premessa

 

Alla cortese attenzione della Clientela

Circolare di Studio n. 21 del 13 Giugno 2022

 

OGGETTO: ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) Premessa

Come è noto, a decorrere dal periodo di imposta 2018 sono stati abrogati gli studi di settore ed i parametri; tali strumenti sono stati sostituiti dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

Gli ISA sono uno strumento volto ad individuare il grado di affidabilità fiscale del contribuente espresso su una scala da 1 a 10, con l’obiettivo dichiarato di incentivarne la collaborazione con il Fisco, nell’ottica dell’emersione spontanea di basi imponibili. Ai contribuenti più virtuosi saranno riconosciuti specifici benefici premiali, mentre i contribuenti meno virtuosi potranno essere inseriti nelle liste selettive ai fini delle attività di verifica da parte del Fisco.

I soggetti esclusi

Gli ISA non si applicano e pertanto il relativo modello non deve essere compilato nei seguenti casi (a parte le eccezioni specificamente evidenziate):

  • Inizio o cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta
  • Contribuente con ricavi o compensi superiori ad euro 164.569
  • Contribuente che  si  trova  in  una  situazione  di   non      normale

svolgimento dell’attività

  • Contribuente che si avvale del regime “forfettario”, contribuenti “minimi”, contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari
  • Contribuenti multiattività, ossia che svolgono due o più attività non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi dell’attività non prevalente superino il 30% dei ricavi complessivi; questi contribuenti, in deroga alla regola generale, sono comunque tenuti alla compilazione del modello
  • Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro elementi contabili del modello ISA
  • Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

che applicano il regime forfettario

  • Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017
  • Contribuenti partecipanti ad un Gruppo Iva (in tal caso, tuttavia, il contribuente è tenuto alla compilazione del modello ISA)

Il Legislatore, a seguito delle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di contribuenti dovute all’emergenza da Covid-19, analogamente a quanto avvenuto per l’anno 2020, anche per il periodo di imposta in corso al 31/12/2021, ha previsto tre ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA (si evidenzia che in tutti e tre i casi il contribuente è comunque tenuto alla compilazione del modello):

  • Contribuenti che nel periodo di imposta 2021, rispetto al periodo di imposta 2019, hanno subito una riduzione di ricavi o compensi di almeno il 33%
  • Contribuenti che hanno aperto la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019
  • Contribuenti che esercitano in maniera prevalente le attività economiche individuate dai codici attività della Tabella 2 – “Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2021” allegata alle istruzioni generali ISA (vedasi allegato)

Benefici premiali per i contribuenti affidabili

Come detto in premessa, ai contribuenti più affidabili sono riconosciuti i seguenti benefici premiali (si evidenzia che tali benefici non sono riconosciuti ai soggetti che, pur obbligati alla presentazione del modello ISA, non sono assoggettati alla relativa disciplina):

  1. Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito annuale ed infrannuale iva non superiore a 000 euro e del credito per imposte dirette ed irap non superiore a 20.000 euro. Tale regime premiale spetta ai contribuenti

che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 8 o, in alternativa, un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021

  1. Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le richieste di rimborso del credito annuale ed infrannuale iva per un importo fino a 50.000 euro. Tale regime premiale spetta ai contribuenti che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 8 o, in alternativa, un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021
  2. Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo. Tale regime premiale spetta ai contribuenti che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 9 o, in alternativa, un livello di affidabilità almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021
  3. Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici. Tale regime premiale spetta ai contribuenti che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 8,5 o, in alternativa, un livello di affidabilità almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021
  4. Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte del Fisco. Tale regime premiale spetta ai contribuenti che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 8
  5. Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito (es. redditometro) a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Tale regime premiale spetta ai contribuenti che raggiungono nel 2021 un punteggio ISA almeno pari a 9 o, in alternativa, un livello di affidabilità almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei punteggi ISA 2020 e 2021

 

Conseguenze per i contribuenti poco affidabili

Come detto in premessa, i contribuenti con un grado di affidabilità minore o uguale a 6 sono ritenuti soggetti poco affidabili e quindi meritevoli di analisi, pertanto gli stessi potrebbero essere inseriti nelle apposite liste selettive ai fini dei controlli da parte del Fisco.

Adeguamento del contribuente

Al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità, anche nell’ottica di fruire dei vantaggi premiali previsti dalla norma, il contribuente può dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

La dichiarazione di tali ulteriori somme non comporta l’applicazione di sanzioni o interessi a condizione che il versamento delle relative imposte avvenga entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

I dati necessari per la determinazione del livello di affidabilità

Operativamente, ai fini del calcolo del livello di affidabilità del contribuente, sarà necessario imputare nel programma “Il tuo ISA”, elaborato dall’Agenzia delle Entrate:

  • i dati contabili ed extracontabili presenti nei modelli ISA, che sostanzialmente ricalcano quelli presenti nei vecchi modelli degli studi di settore; i modelli ISA e le relative istruzioni sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/modulistica-isa-2022
  • gli ulteriori dati precalcolati, relativi all’anno 2021 e ai sette anni precedenti, che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente (sezione ISA/studi di settore) mediante un file XML che dovrà essere importato nel programma per il calcolo dell’affidabilità del

Alla luce di quanto precede, al fine di anticipare i tempi e di organizzare al meglio le future elaborazioni degli ISA, chiediamo alla Spett.le Clientela di inviare allo Studio il modello ISA compilato con i dati contabili ed extracontabili, oltre al file XML che vorrete scaricare dal vostro cassetto fiscale, nella sezione “ISA/studi di settore”, prelevando il file denominato “XML delle precalcolate ISA”.

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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