Circolare di Studio n. 76 del 09 Novembre 2020

– PROROGA DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IRAP CHE EMERGONO DALLE DICHIARAZIONI FISCALI PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI ISA ATTRAVERSO IL DIFFERIMENTO DAL 30 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 DEI TERMINI DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI.

– INTERESSATI ALLA PROROGA I SOLI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA, CHE DICHIARANO RICAVI O COMPENSI DI AMMONTARE NON SUPERIORE AL LIMITE STABILITO DAL RELATIVO DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (EURO 5.164.569) E CHE RISPETTANO LA DIMINUZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2020 DI ALMENO IL 33 PER CENTO DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2019.

PREMESSA:

 E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020 il Decreto Legge n.104/2020, che dispone all’articolo 98 la proroga di cinque mesi (per i contribuenti solari) del termine di versamento:

• Della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

PROROGA:

Dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (senza corresponsione di interessi)

A CHI SI APPLICA LA PROROGA:

La disposizione in argomento è subordinata al rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni e si applica:

– ai soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art.9-bis del D.L. n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.96/2017;

– ai soggetti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (pari ad euro 5.164.569).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

– applicano il “regime forfetario” di cui all’art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 e il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex minimi) di cui all’art.27, comma 1, del D.L. n.98/2011 (a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA);

– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.)

LA PROROGA SI ESTENDE AI SOCI E COADIUVANTI:

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir (D.P.R. n.917/1986 – società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale), aventi i requisiti descritti sopra e quindi:

• Soci di società di persone
• Soci di società di capitali “trasparenti”
• Componenti di associazioni professionali;
• Coadiuvanti di imprese familiari soggetti Isa;
• Coniuge dell’impresa coniugale.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA E TENUTI AL RISPETTO DEI TERMINI ORDINARI:

 

• Persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neppure tramite partecipazione a società di persone e/o ad associazioni “trasparenti”;
• Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali non sono stati approvati gli ISA;
• Contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per i quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione stabilito in euro 5.164.569;
• I contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

 

VERIFICHE DA PREDISPORRE PER USUFRUIRE DELLA PROROGA E CONDIZIONE OGGETTIVA DA RISPETTARE:

1) L’attività esercitata deve rientrare tra quelle per le quali è stato approvato il Modello ISA e tale verifica può effettuarsi consultando le istruzioni generali agli stessi modelli che riportano l’elencazione completa dei codici attività relativi ai settori: agricoltura, manifattura, servizi, professionisti e commercio.

2) I ricavi di cui all’art.85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art.54, comma 1, del Tuir (D.P.R. n.917/1986) dichiarati nel periodo d’imposta 2019 non devono essere superiori al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (corrispondente ad euro 5.164.569) senza dimenticare che per taluni Isa (BG40U Locazione, valorizzazione, compravendita di immobili; BG50U Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici; BG69U Costruzioni e BK23U Servizi di ingegneria integrata) ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir.

3) La proroga spetta esclusivamente a condizione che:
– Nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

Attenzione: occorre seguire le indicazioni dettate con Circolare Agenzia Entrate n.9/E del 13/04/2020 laddove il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va compiuto prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel primo semestre del 2019 e del 2020 e fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi da gennaio a giugno, cui vanno sommati gli eventuali corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva.

La data da prendere a riferimento sarà quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

 

TRIBUTI OGGETTO DI PROROGA:

Ad essere trascinati nello slittamento sono tutti i versamenti derivanti da Redditi 2020, ovvero:
– Imposte dirette (IRPEF ed IRES), imposte sostitutive (per immobili in cedolare, per contribuenti forfetari ed in regime di vantaggio etc.);
– IRAP;
– INPS (Gestione Separata e versamenti oltre il minimale per Artigiani e Commercianti);
– Ogni altro versamento determinato in sede di Redditi 2020.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.