CIRCOLARE DI STUDIO N. 21 del 18 marzo 2020

PRECISAZIONI IN MERITO ALLA “SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL 2019”.

In considerazione dei numerosi quesiti telefonici posti in riferimento a nostra Circolare n. 20 del 18 marzo 2020 in merito all’oggetto, si chiarisce quanto in seguito.

 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i soli versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:

 

  • ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del DPR n.600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti o soggetti assimilati a lavoratori dipendenti;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Per quanto sopra gli stessi soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 saranno tenuti a rispettare la scadenza del 20 marzo in ordine – a titolo esemplificativo e non esaustivo – al versamento di:

 

  • ritenute su redditi di lavoro autonomo;
  • ritenute su provvigioni;
  • ritenute su indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

 

Così come per i medesimi soggetti il giorno 20 marzo scade il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare questa e le precedenti circolari con ogni chiarimento che interverrà sul decreto c.d. “Cura Italia”.