
CIRCOLARE DI STUDIO N. 21 del 18 marzo 2020
PRECISAZIONI IN MERITO ALLA “SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NEL 2019”.
In considerazione dei numerosi quesiti telefonici posti in riferimento a nostra Circolare n. 20 del 18 marzo 2020 in merito all’oggetto, si chiarisce quanto in seguito.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i soli versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del DPR n.600/1973 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti o soggetti assimilati a lavoratori dipendenti;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per quanto sopra gli stessi soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 saranno tenuti a rispettare la scadenza del 20 marzo in ordine – a titolo esemplificativo e non esaustivo – al versamento di:
- ritenute su redditi di lavoro autonomo;
- ritenute su provvigioni;
- ritenute su indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Così come per i medesimi soggetti il giorno 20 marzo scade il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare questa e le precedenti circolari con ogni chiarimento che interverrà sul decreto c.d. “Cura Italia”.