Circolare di Studio n. 29 del 31 ottobre 2024
Nuovo obbligo di assicurazione per le imprese per danni da eventi catastrofali, termine del 31-12-2024
OGGETTO: nuovo obbligo di assicurazione per le imprese per danni da eventi catastrofali, termine del 31-12-2024
In data 21 ottobre 2024 è stata approvata una nuova norma che introduce l’obbligo di copertura assicurativa dei beni d’impresa per danni da eventi catastrofali.
In particolare, l’art. 8 del D.Lgs approvato in esame preliminare dispone quanto segue: L’oggetto della copertura assicurativa di cui all’art. 1, comma 101, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 è da interpretarsi come riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
L’obbligo in esame è stato previsto con l’art. 1, comma 101, della Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024. Si stabilisce appunto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, risultanti iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile, sono tenute a eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il termine ultimo per la stipula è quella del 31 dicembre 2024.
IMPORTANTE
Il nuovo Decreto dunque conferma espressamente che oggetto di assicurazione sono non solo i beni acquisiti in proprietà, ma anche quelli in leasing, rent to buy, ecc., con esclusione di quelli già assicurati per eventi quali: sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
INADEMPIMENTO
La norma regola anche le ipotesi di inadempimento rispetto al suddetto obbligo.
Infatti, e ̀ previsto che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese di assicurazione possono coprire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese (comma 103). In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.
I l comma 104, con riferimento alle caratteristiche del contratto, stabilisce che ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione in argomento, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
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