Circolare di Studio n. 2 del 10 Gennaio 2017

Nuovo modello per le dichiarazioni d’intento dal 1° marzo 2017

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 dicembre 2016 ha introdotto un nuovo modello di dichiarazione d’intento attraverso il quale mira ad ottenere “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in sospensione d’imposta, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio dell’agevolazione in questione”.

A tale scopo, nel nuovo modello – che si renderà applicabile per gli acquisti in sospensione d’imposta effettuati a partire dal 1° marzo 2017 – non è più prevista la possibilità di chiedere forniture senza l’applicazione dell’Iva per un determinato arco temporale, senza l’indicazione di un ammontare massimo prestabilito. La novità, infatti, riguarda proprio la soppressione dei campi 3 e 4 della sezione “Dichiarazione”. Pertanto, dal 1° marzo 2017, la richiesta dell’esportatore abituale potrà riguardare alternativamente:

  • una sola operazione per un importo massimo predeterminato (campo 1);
  • oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato (campo 2).

La stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 ha fornito i seguenti chiarimenti propedeutici all’introduzione del nuovo modello:

  1. qualora anteriormente al 1° marzo 2017 sia presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello recante la compilazione dei campi 3 e 4 (ossia in relazione alle forniture riguardanti un determinato arco temporale), la dichiarazione sarà valida soltanto per gli acquisti effettuati fino al 28 febbraio 2017. In tal caso, pertanto, qualora si intendano effettuare acquisti in sospensione anche dopo tale data occorrerà rinnovare la dichiarazione d’intento sul nuovo modello;
  2. qualora sia presentata, invece, una dichiarazione d’intento sul vecchio modello valorizzando il campo 1 (per una sola operazione e fino ad un certo importo) o il campo 2 (per più operazioni fino a concorrenza di un certo importo) la dichiarazione resterà efficace fino a concorrenza dell’importo indicato anche per le operazioni dal 1° marzo 2017, per cui non occorrerà ripresentarla;
  3. per le dichiarazioni d’intento presentate col nuovo modello per operazioni da effettuarsi dal 1° marzo in avanti, l’importo da indicare nel campo 2 deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti del fornitore destinatario della dichiarazione d’intento. Quest’ultimo, per contro, dovrà verificare unicamente che l’importo fatturato senza imposta non superi quello indicato nella dichiarazione stessa. Nel caso in cui, l’esportatore abituale nello stesso periodo di riferimento (es. anno 2017) voglia acquistare senza imposta per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento presentata, dovrà presentarne una nuova indicando l’ulteriore importo di riferimento.

 

In sintesi, dunque, con le nuove regole l’esportatore abituale:

  • in caso di presentazione della dichiarazione d’intento per una sola operazione, dovrà dichiarare l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto/servizio che intende acquistare o importare senza Iva, nonché specificare al campo 1 il relativo importo del plafond che intende utilizzare per il singolo acquisto/importazione[1];
  • nel caso in cui, invece, la dichiarazione d’intento si riferisca a più operazioni, dovrà indicare fino a quale importo sarà possibile per il fornitore emettere fatture senza Iva. In altre parole non sarà più possibile, come avviene attualmente, inviare le lettere a tutti i fornitori senza indicare per ciascuno l’importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza Iva.

Quanto alle restanti regole operative si fa presente che nulla è cambiato e rimangono, pertanto, valide le indicazioni da noi fornite con precedente Circolare n. 39 del 16 dicembre 2014.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

[1] Si ricorda che in caso di importazione l’importo del plafond da indicarsi nel campo 1 deve essere almeno pari all’imponibile Iva risultante dalla dichiarazione doganale che comprende non solo il valore delle merci, ma anche i relativi dazi, eventuali assicurazioni e/o royalties, tasse portuali e/o aeroportuali, ecc.