Circolare di Studio n. 22 del 13/05/2024

Nuovi obblighi di tassazione e monitoraggio fiscale delle cripto-attività nel modello redditi PF 2024

Premessa

Si ricorda che fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 la detenzione di cripto-valute comportava i seguenti obblighi fiscali:

  • in caso di c.d. “cash out” (ossia di liquidazione dell’investimento in moneta virtuale con moneta avente corso legale) assoggettamento a tassazione sostitutiva del 26% degli eventuali componenti positivi realizzati, ma solo qualora la giacenza annua fosse superiore ad € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi (tale soglia doveva essere verificata sommando l’insieme dei portafogli di criptovalute detenuti dallo stesso contribuente, indipendentemente dalla relativa tipologia);
  • obbligo di compilazione del quadro RW in caso di detenzione di cripto-valute su chiavette USB, su telefonini o su pc e, dunque, al di fuori dei c.d. “custodial wallet” affidati in regime di risparmio amministrato o gestito ad intermediari finanziari residenti o stabiliti in Italia che provvedevano ad applicare la specifica ritenuta a titolo d’imposta o la tassazione sostitutiva di cui al punto precedente.

Novità 2023

L’art. 1, co. 126 ss. della Legge del 29/12/2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto le seguenti novità in materia.

  1. Tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto- attività, comunque denominate (quindi non più soltanto le cripto- valute) alla stregua degli usuali redditi diversi di natura finanziaria. E, quindi, assoggettamento delle eventuali plusvalenze e degli altri proventi positivi eventualmente conseguiti ad imposta sostitutiva del 26%, purché superiori ad € 2.000 nel corso del periodo d’imposta; con possibilità di compensazione delle eventuali minusvalenze realizzate ma solo se derivanti da altre cripto-attività. In alternativa al regime dichiarativo rimane sempre possibile optare per i seguenti due regimi (che consentono di ovviare al problema dell’indicazioni di detti proventi nel Modello Redditi PF – Quadro RT):
  • RISPARMIO AMMINISTRATO, in base al quale su espressa richiesta del contribuente l’imposta sostitutiva è applicata su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ad opera degli intermediari abilitati presso i quali è instaurato uno specifico rapporto implicante il deposito per l’amministrazione e la custodia dei valori mobiliari (es. rapporto di custodia delle chiavi crittografiche o da un conto sul quale vengono addebitati/accreditati i flussi derivante dalle cripto-attività);
  • RISPARMIO GESTITO, in base al quale l’imposta è applicata ad opera di un soggetto abilitato sul risultato netto (somma algebrica tra componenti positivi derivanti da redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi e negativi quali minusvalenze e spese) maturato dalle gestioni individuali di portafoglio tra l’inizio e la fine di ciascun esercizio.
  1. Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW) di tutte le cripto-attività (quindi non più soltanto le cripto-valute)  detenute  attraverso «portafogli», «conti digitali» e/o altri sistemi di archiviazione o conservazione, a prescindere dalla loro detenzione in Italia o all’estero. A tal fine, le istruzioni al Modello Redditi PF 2024 precisano che debba essere indicato il valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare (o al termine del periodo di detenzione) rilevato dalla piattaforma dell’”Exchange” dove è avvenuto l’acquisto delle medesime e, qualora non sia possibile rinvenire detto valore, potrà farsi riferimento ad analoga piattaforma dove le medesime cripto- attività sono negoziabili o a siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. Si rappresenta, altresì, la possibilità per il contribuente di essere esonerato dal presente obbligo di monitoraggio fiscale in caso di affidamento delle cripto-attività ad intermediari residenti in regime di risparmio gestito o amministrato, purché i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva a cura degli intermediari stessi.
  1. Obbligo di versamento dell’imposta di bollo nella misura proporzionale del 2 per mille da calcolarsi sul valore al termine del periodo di rendicontazione così come rilevabile dall’intermediario o dal prestatore di servizi o, in mancanza, sul costo di acquisto delle cripto-attività (l’assolvimento è dovuto anche quando non sussiste alcun obbligo di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela). Nel caso le cripto-attività siano oggetto di amministrazione fiduciaria:
    • se le stesse sono detenute presso un intermediario italiano, l’imposta di bollo è applicata dall’intermediario e non dalla fiduciaria;
    • se le stesse non sono oggetto di un rapporto presso un intermediario italiano, la società fiduciaria è tenuta all’applicazione dell’imposta di bollo (in modo ordinario).

In assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo (es. nel caso di detenzione presso un intermediario non residente o di archiviazione su chiavette, PC o smartphone) trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 un’imposta sul valore delle cripto-attività simile all’IVAFE (quest’ultima – per espressa definizione normativa – rimane applicabile ai soli depositi e conti correnti di natura bancaria detenuti all’estero). Le modalità di calcolo della base imponibile sono speculari a quelle previste per l’imposta di bollo ed è dovuta sempre nella misura del 2 per mille.

Adempimenti

In considerazione delle novità normative sopra esposte, si prega la clientela di Studio eventualmente in possesso di detti strumenti finanziari d’investimento di far pervenire – unitamente ai dati propedeutici alla compilazione del Modello Redditi – anche tutta la documentazione comprovante l’acquisto, la detenzione e/o la vendita di cripto-attività nel corso del periodo d’imposta 2023.

Lo Studio e i suoi consulenti restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti. Lo Studio