Circolare di Studio n. 2 del 4 Gennaio 2023

Novità fatturazione elettronica anno 2023

OGGETTO:

  • Novità fatturazione elettronica anno 2023
  • Modifiche al d. “Regime Forfettario”

Novità fatturazione elettronica anno 2023 Fatture elettroniche verso esportatori abituali

In data 22.12.2022 è stata aggiornata la FAQ n. 49 del 21.12.2018 relativa alle fatture elettroniche emesse ad esportatori abituali a seguito del ricevimento di una dichiarazione di intento.

Va innanzitutto ricordato che la fattura emessa ad un esportatore abituale deve riportare, nel campo natura, il codice N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazione di intento”. Inoltre devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale. Con l’aggiornamento del 22.12.2022, a parziale modifica di quanto in precedenza comunicato, è stato disposto che tali estremi vanno inseriti utilizzando il blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”, a livello di singola linea di fattura, riportando:

  • nel campo 2.1.16.1 “Tipo Dato”, la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.1.16.2 “Riferimento Testo”, il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.1.16.4 “Riferimento Data”, la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento.

Va da sé che tale impostazione sia legata all’ottimizzazione dei controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica soggetti in regime dei minimi, forfettari e Legge 398/91

In data 22.12.2022 è stata pubblicata la FAQ n. 150 che chiarisce gli obblighi di fatturazione elettronica da parte dei soggetti in regime dei minimi, forfettari e Legge 398/91.

L’art. 18 del DL 36/2022 aveva ampliato dal 01.07.2022 il novero dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica includendo anche i soggetti che:

  • adottano il “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del

DL 98/2011 (c.d. “minimi”);

  • adottano il “regime forfettario” di cui all’art. 1, commi da 54 a 89,

della legge 190/2014;

  • hanno esercitato l’opzione per la legge 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche).

Per tali soggetti l’obbligo decorreva dal 01.07.2022 se il fatturato dell’anno

2021 è stato superiore ad €. 25.000,00.

Si riteneva che tale verifica andasse fatta anche sull’anno 2022 ai fini di verificare il nuovo obbligo dal 01.01.2023. La FAQ n. 150 ha invece chiarito che i soggetti in regime dei minimi, forfettari e Legge 398/91 che non erano obbligati alla fatturazione elettronica dal 01.07.2022 potranno continuare ad emettere fatture cartacee per tutto l’anno 2023.

Fatture elettroniche per prestazioni sanitarie

Il Decreto “Milleproroghe” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.12.2022 ha prorogato per l’anno 2023 il divieto di fatturazione elettronica per:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle

fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;

  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Si rammenta che tale divieto non riguarda le fatture per prestazioni emesse a soggetti IVA che pertanto devono essere inviate in formato elettronico senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

Modifiche al c.d. “Regime Forfettario”

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato delle modifiche al c.d. “Regime Forfettario”:

  • il limite dei ricavi/compensi dell’anno precedente da verificare per l’accesso e la permanenza nel regime viene incrementato da €. 65.000,00 ad €. 000,00; pertanto, un soggetto che nell’anno 2022 ha percepito compensi per €. 70.000,00, potrà accedere al regime forfettario dall’anno 2023;
  • nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti nell’anno di applicazione del regime superino la soglia di €. 100.000,00, viene prevista la fuoriuscita automatica e immediata (in corso d’anno) dal regime;

sul punto si è in attesa di chiarimenti circa gli adempimenti IVA e imposte dirette a seguito della fuoriuscita dal regime.

Lo Studio