CIRCOLARE DI STUDIO N.2 DEL 15 GENNAIO 2020
NOVITÀ DETRAZIONI IRPEF PER CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE
PREMESSA:
La Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) introduce importanti novità in vigore dal 1° gennaio 2020 in merito alla:
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detraibilità relativa alle spese veterinarie (Articolo 1 comma 361 Legge n.160/2019);
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rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito del contribuente (Articolo 1 comma 629 Legge n.160/2019);
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modalità di pagamento degli oneri al fine della loro eventuale detraibilità (Articolo 1 comma 679 e 680 Legge n.160/2019).
AUMENTO DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE:
Viene innalzata fino all’importo di 500 euro (rispetto alla detrazione in vigore fino al 2019 pari ad euro 387,34), ma limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro, la quota massima detraibile del 19% delle spese veterinarie dall’imposta lorda Irpef delle persone fisiche.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO DEL CONTRIBUENTE:
Le detrazioni previste all’articolo 15 del Tuir (DPR n.917/1986) spettano:
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Per l’intero importo dell’onere sostenuto, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
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Per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo supera 120.000 euro.
Il reddito complessivo da considerare verrà assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e di quello delle relative pertinenze.
Qualora il reddito complessivo superasse 240.000 euro le detrazioni non spetterebbero.
Sono esclusi da tale norma gli oneri di cui al co.1, lett. a) e b), e al co.1- ter, nonché le spese sanitarie di cui al co.1, lett. c) dell’art.15 del Tuir ossia:
- Interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e su mutui ipotecari per acquisto, costruzione e/o ristrutturazione abitazione principale;
- Spese mediche per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
OBBLIGO PAGAMENTI TRACCIABILI PER DETRAZIONI IRPEF 19%:
Per beneficiare delle detrazioni Irpef nella misura del 19% previste all’articolo 15 del Tuir (DPR n.917/1986) e in altre disposizioni normative occorrerà “pagare con mezzi diversi dal contante” ossia con “sistemi tracciabili” (bonifico bancario o postale, assegni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate) i seguenti oneri:
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Spese per interessi passivi di mutui agrari (art.15 co.1 lett. a) del Tuir);
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Spese per interessi passivi di mutui ipotecari su immobili contratti per acquisto unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art.15 co.1 lett. b) del Tuir);
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Spese per intermediazione immobiliare per acquisto unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art.15 co.1 lett. b- bis) del Tuir);
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Spese sanitarie diverse da quelle indicate nell’art.10, co.1, lett. b) del Tuir, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (art.15 co.1 lett. c) del Tuir);
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Spese veterinarie (art.15 co.1 lett. c-bis) del Tuir);
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Spese per servizi di interpretariato per sordomuti (art.15 co.1 lett. c- ter) del Tuir);
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Spese funebri (art.15 co.1 lett. d) del Tuir);
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Spese per corsi di istruzione universitaria e di frequenza scolastica (art.15 co.1 lett. e ed e-bis del Tuir);
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Spese in favore di soggetti DSA (art.15 co.1 lett. e-ter) del Tuir);
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Premi per assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza (art.15 co.1 lett. f) del Tuir);
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Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate su unità immobiliari ad uso abitativo (art.15 co.1 lett. f-bis del Tuir);
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Spese sostenute da soggetti obbligati alla manutenzione dei beni vincolati alla soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali (art.15 co.1 lett. g) del Tuir);
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Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico – compreso il valore normale dei beni ceduti gratuitamente agli stessi – (art.15 co.1 lett. h) e h-bis) del Tuir), nel settore dello spettacolo (art.15 co.1 lett. i) del Tuir), di società e associazioni sportive dilettantistiche (art.15 co.1 lett. i-ter) del Tuir);
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Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (art.15 co.1 lett. i-quinquies) del Tuir);
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Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (art.15 co.1 lett. i-sexies) del Tuir);
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Spese per gli addetti all’assistenza (c.d.”badanti”) delle persone non autosufficienti (art.15 co.1 lett. i-septies) del Tuir);
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Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento offerta formativa (art.15 co.1 lett. i-octies) del Tuir);
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Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art.15 co.1 lett. i-novies) del Tuir);
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Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (art.15 co.1 lett. i-decies) del Tuir);
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Spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (art.15 comma 1-quater del Tuir);
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Spese per asili nido (art.1 comma 335 legge n.266/2005).
In merito alle SPESE SANITARIE, sicuramente gli oneri più comuni in fase di detrazione, viene delineata una doppia corsia:
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Il contante può ancora essere usato per i medicinali da banco, i dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
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Per tutte le altre spese mediche occorre un mezzo di pagamento tracciabile.