CIRCOLARE DI STUDIO N. 45 DEL 30 NOVEMBRE 2018
NORME ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGO ESTINZIONE LIBRETTI AL PORTATORE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato n. 187 in data 22 Novembre 2018, in merito alla prossima scadenza del 31 dicembre 2018 che prevede l’obbligo di estinzione per i libretti al portatore ha riferito quanto segue:
Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
- chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Cosa accade a chi non si reca in banca o presso l’ufficio postale per l’estinzione entro il 31 dicembre 2018?
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
