
CIRCOLARE DI STUDIO N. 56 DEL 30 DICEMBRE 2019
MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Interesse Legale:
In attuazione dell’art. 1284 c.c., il DM 12 dicembre 2019, pubblicato nella
G.U. n. 293 del 14 dicembre scorso, ha modificato il tasso di interesse legale portandolo allo 0,05% in ragione d’anno, rispetto allo 0,8% precedentemente previsto.
Decorrenza:
Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,05% si applica dal 1° gennaio 2020.
Effetti ai fini fiscali:
Ai fini fiscali, la modifica del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2020 ha rilevanza, in particolare, in relazione:
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alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472;
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all’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
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all’acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
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all’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
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alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in caso di versamento rateale delle somme dovute.
Non si applica:
La modifica del tasso di interesse legale, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448
(Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tali ipotesi infatti, si applica un tasso fisso del 3% in ragione d’anno sulla dilazione.
Effetti ai fini contributivi:
Ai fini contributivi, la modifica del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 comma 15 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale in caso di:
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oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
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fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
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crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.