Circolare di Studio n. 43 del 19 Dicembre 2022

Modifica del tasso di interesse legale

OGGETTO:

  • Modifica del tasso di interesse legale

Interesse legale:

In attuazione dell’art. 1284 c.c., il DM 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. n. 292 del 16 dicembre scorso, ha modificato il tasso di interesse legale portandolo al 5,00% in ragione d’anno, rispetto all’1,25% precedentemente previsto.

Decorrenza:

Il nuovo tasso di interesse legale del 5,00% si applica dal 1° gennaio 2023.

Effetti ai fini fiscali:

Ai fini fiscali, la modifica del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2023 ha rilevanza, in particolare, in relazione:

  • alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del 18 dicembre 1997 n. 472;
  • all’adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
  • all’acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
  • all’accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del 19 giugno 1997 n. 218, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
  • alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del 31 dicembre 1992 n. 546, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Non si applica:

La modifica del tasso di interesse legale, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tali ipotesi infatti, si applica un tasso fisso del 3% in ragione d’anno sulla dilazione.

Effetti ai fini contributivi:

Ai fini contributivi, la modifica del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 comma 15 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono   ridotte   alla   misura   del   tasso   legale   in   caso   di:

  • oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

 

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.