Circolare di Studio n. 39 del 18 Dicembre 2024

Modifica del tasso di interesse legale

OGGETTO: Modifica del tasso di interesse legale

Interesse legale:

In attuazione dell’art. 1284 c.c., il DM 10 Dicembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 294 del 16 dicembre scorso, ha modificato il tasso di interesse legale portandolo al 2,0% in ragione d’anno, rispetto al 2,5% precedentemente previsto.

Decorrenza:

Il nuovo tasso di interesse legale nella misura del 2,0% si applica dal 1° gennaio 2025.

Occorre ora richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

Effetti fiscali:

In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Pertanto, è pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2024 ed al 2,0% dal 1° Gennaio 2025 fino al giorno di versamento compreso.

La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito

d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR);

Sul versante delle imposte indirette, un decreto adeguerà al nuovo tasso del 2% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione;

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a

Effetti ai fini contributivi:

Ai fini contributivi, la modifica del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 comma 15 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono   ridotte   alla   misura   del   tasso   legale   in   caso   di:

  • oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.