
Circolare di Studio n. 39 del 18 Dicembre 2024
Modifica del tasso di interesse legale
OGGETTO: Modifica del tasso di interesse legale
Interesse legale:
In attuazione dell’art. 1284 c.c., il DM 10 Dicembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 294 del 16 dicembre scorso, ha modificato il tasso di interesse legale portandolo al 2,0% in ragione d’anno, rispetto al 2,5% precedentemente previsto.
Decorrenza:
Il nuovo tasso di interesse legale nella misura del 2,0% si applica dal 1° gennaio 2025.
Occorre ora richiamare le principali conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
Effetti fiscali:
In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.
Pertanto, è pari al 2,5% fino al 31 dicembre 2024 ed al 2,0% dal 1° Gennaio 2025 fino al giorno di versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito
d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR);
Sul versante delle imposte indirette, un decreto adeguerà al nuovo tasso del 2% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione;
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a
Effetti ai fini contributivi:
Ai fini contributivi, la modifica del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 comma 15 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.
Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.