Circolare di Studio n. 23 del 22 Marzo 2020
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DECRETO DEL 22 MARZO 2020
Premessa:
Il 22 marzo 2020 è stato approvato e pubblicato in G.U. il D.P.C.M. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.
A) SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI:
Sono sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato e salvo quanto di seguito indicato. Le attività professionali non sono sospese e per le stesse, nonché per le attività commerciali, restano ferme le raccomandazioni impartite all’articolo 1, punto 7, del DPCM 11.03.2020:
- Massimo utilizzo di modalità di lavoro agile,
- Incentivazione a ferie e congedi pregressi,
- Sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,
- Protocolli di sicurezza anti-contagio,
- Adozione di strumenti di protezione individuale,
- Incentivazione alla sanificazione dei luoghi di lavoro.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 Marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
L’ elenco dei codici, di cui all’ allegato, potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico.
B) DIVIETO PER TUTTE LE PERSONE FISICHE DI TRASFERIMENTO O DI SPOSTAMENTO:
E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.
C) POSSIBILITA’ DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ SOSPESE
Le attività produttive sospese ai sensi della lettera A, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
D) ATTIVITA’ FUNZIONALI
Restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi di cui alla lettera E), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
E) CONSENTITE LE ATTIVITA’ CHE EROGANO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonchè servizi essenziali di cui alla Legge 146/1990.
F) PRODUZIONE, TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSEGNA DI FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA E DISPOSITIVI MEDICI E PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI:
Sono consentite l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
G) IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
H) SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
ENTRATA IN VIGORE:
Le disposizioni descritte sopra producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Allegato D.P.C.M. del 22/03/2020
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto.