Circolare di Studio n. 37 del 11 Aprile 2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE – DECRETO 10 APRILE 2020 – E CONTESTUALE CESSAZIONE EFFETTI DISPOSIZIONI DEI D.P.C.M. 8, 9, 11, 22 MARZO E 1° APRILE 2020

Proroga:

A seguito dell’approvazione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 già oggetto di trattazione nelle Circolari di Studio n.23 del 22 marzo, n.26 del 25 marzo, n.27 del 26 marzo e n.32 del 2 aprile 2020 le disposizioni del presente decreto:

PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DEL 14 APRILE 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 3 MAGGIO 2020.

Tutte le misure adottate con le disposizioni richiamate in oggetto e già ampiamente divulgate alla Clientela di Studio con apposite circolari sono state prorogate.

In particolare si ricorda che:

TUTTE LE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO O DI SPOSTAMENTO PER LE PERSONE FISICHE SONO CONFERMATE:

Rimane il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e resta vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

TUTTE LE LIMITAZIONI SUL FRONTE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SONO CONFERMATE AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI NOVITA’ IN QUANTO SARA’ CONSENTITA, A PARTIRE DAL 14 APRILE 2020, L’APERTURA DI:

  • COMMERCIO di CARTA, CARTONE e ARTICOLI di CARTOLERIA,
  • COMMERCIO al DETTAGLIO di LIBRI,
  • COMMERCIO al DETTAGLIO di VESTITI per BAMBINI e NEONATI,
  • SILVICOLTURA e UTILIZZO AREE FORESTALI,
  • COMMERCIO ALL’INGROSSO di FERTILIZZANTI e ALTRI PRODOTTI CHIMICI per L’AGRICOLTURA,
  • COMMERCIO ALL’INGROSSO di CARTA, CARTONE e ARTICOLI da CARTOLERIA,
  • INDUSTRIA DEL LEGNO e dei PRODOTTI IN LEGNO e SUGHERO (esclusi i mobili),
  • FABBRICAZIONE ARTICOLI in PAGLIA e MATERIALI da INTRECCIO,
  • FABBRICAZIONE di UTENSILERIA ad AZIONE MANUALE, PARTI INTERCAMBIABILI per MACCHINE UTENSILI,
  • FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI e SCHEDE ELETTRONICHE,
  • FABBRICAZIONE COMPUTER e UNITA’ PERIFERICHE,
  • CURA e MANUTENZIONE del PAESAGGIO con esclusione delle attività di realizzazione,
  • ORGANIZZAZIONI e ORGANISMI EXTRATERRITORIALI.

PRECISAZIONI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SOSPESE:

Per le attività produttive sospese:

è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

– è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

RACCOMANDAZIONI PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI:

Per i servizi professionali non sospesi restano ferme le raccomandazioni già impartite ossia:

– Massimo utilizzo di modalità di lavoro agile,

– Incentivazione a ferie e congedi pregressi,

– Protocolli di sicurezza anti-contagio,

– Distanza interpersonale di un metro,

– Adozione di strumenti di protezione individuale,

– Incentivazione alla sanificazione dei luoghi di lavoro.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI:

Per gli esercizi commerciali occorre rispettare scrupolosamente le seguenti misure ossia:

– Mantenimento della distanza interpersonale di un metro,

– Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno,

– Garanzia di adeguato ricambio d’aria,

– Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani,

– Utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi o laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale,

– Uso di guanti “usa e getta”,

– Accessi regolamentati e scaglionati,

– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali. 

E’ stato già annunciato dal Presidente Conte che per far ripartire il sistema produttivo il Governo si baserà sul protocollo d’intesa richiamato sopra al fine di consentire una ripresa in tutta sicurezza ma “la raccomandazione a tutti i responsabili d’azienda è di iniziare ad approfittare di questo momento di sospensione dell’attività per sanificare i luoghi di lavoro, predisporre le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori attrezzandosi già ora per la corretta applicazione di tutte le rigorose misure di protezione”.

Allegato D.P.C.M. del 10/04/2020