Circolare di Studio n. 42 del 27 Aprile 2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE – DECRETO 26 APRILE 2020 – E CONTESTUALE CESSAZIONE EFFETTI DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. 10 APRILE 2020

PROROGA

A seguito dell’approvazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 già oggetto di trattazione nelle Circolari di Studio n.23 del 22 marzo, n.26 del 25 marzo, n.27 del 26 marzo, n.32 del 2 aprile, n.37 del 11 aprile e n.39 del 14 aprile 2020 le disposizioni del presente decreto:

PRODUCONO EFFETTO DALLA DATA DEL 4 MAGGIO 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 17 MAGGIO 2020. FANNO ECCEZIONE ALCUNE FATTISPECIE CHE SI APPLICANO GIA’ DAL 27 APRILE 2020 CUMULATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. DEL 10 APRILE 2020.

Tutte le misure adottate con le disposizioni richiamate in oggetto e già ampiamente divulgate alla Clientela di Studio con apposite circolari sono state prorogate ma vi sono alcune importanti modifiche che si applicano a partire dal 4 maggio 2020 tra le quali:

LE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO O DI SPOSTAMENTO PER LE PERSONE FISICHE:
Rimane il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privato, in una regione diversa da quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie); è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

• LE LIMITAZIONI PER SOGGETTI CON FEBBRE MAGGIORE DI 37,5° C:
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono obbligatoriamente rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

L’ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI:
Le persone potranno accedere ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici rispettando il divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse).

L’ATTIVITA’ SPORTIVA O MOTORIA A DETERMINATE CONDIZIONI:
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

L’ALLENAMENTO PER ATLETI DI DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI:
Sono sospesi gli eventi di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.

LE CERIMONIE FUNEBRI:
Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ULTERIORE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITA:
L’Allegato 1 al DPCM viene integrato con una attività considerata essenziale: il Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

LA RISTORAZIONE CON ASPORTO (ERA GIA’ CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO):
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra le quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

TUTTE LE LIMITAZIONI SUL FRONTE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SONO CONFERMATE AD ECCEZIONE DI QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 3.
A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 2020 TUTTE LE ATTIVITA’ CON CODICI ATECO PRESENTI IN TALE ALLEGATO POTRANNO RIATTIVARSI.

RIMANGONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SOSPESE:
Per le attività produttive sospese:
è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

RIMANGONO FERME LE RACCOMANDAZIONI IGIENICO-SANITARIE PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI E GLI ESERCIZI COMERCIALI già illustrate nella Circolare di Studio n.37 del 11 aprile 2020.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (NUOVO PROTOCOLLO):

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (Allegato 6) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di regolamentazione nei cantieri (Allegato 7 sottoscritto il 24/04/2020) e quello nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8 sottoscritto il 20/03/2020).

Attività e monitoraggi che si applicano dal 27 Aprile 2020:

– Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, possono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

– Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

– Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori comunicando al Ministero della Salute tali informazioni. Nei casi in cui dovesse emergere un aggravamento del rischio sanitario potranno essere adottate misure restrittive e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.