Circolare di Studio n. 13 del 22 febbraio 2021
LE MISURE COVID-19 E IL QUADRO UE TEMPORANEO DI AIUTI DI STATO
La Commissione Europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di Covid-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.
Aumento dei massimali di aiuto
Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, sono stati aumentati i massimali stabiliti nel Quadro temporaneo per alcune misure di sostegno: per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del Quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli Aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro), 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120.000 euro) e 1.800.000 euro per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 euro). Come in precedenza, tali Aiuti possono essere combinati con Aiuti ”de minimis” fino a 200.000 euro per impresa (fino a 30.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell’arco di 3 esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.
Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette
La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli Aiuti di importo limitato (225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1.800.000 euro per le imprese in tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.
Le agevolazioni Covid alle imprese
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO | CREDITI DI IMPOSTA | STRALCIO DEBITI FISCALI |
– Contributi a fondo perduto perdita di ricavo/compensi. |
– Credito imposta bonus magazzino. – Credito imposta bonus capitalizzazione società. – Credito imposta aumenti capitale sociale. – Credito imposta locazioni. – Credito imposta bonus vacanze. – Credito imposta bonus mobilità. – Credito imposta sanificazione. – Credito imposta adeguamento ambienti. |
-Stralcio prima rata IMU 2020. – Stralcio seconda rata IMU 2020. – Stralcio saldo IRAP 2019. – Stralcio prima rata acconto IRAP 2020. – Stralcio TOSAP e COSAP. |
Oltre alle agevolazioni in precedenza elencate, rientrano tra gli Aiuti di Stato, non in regime “de minimis”, le garanzie ottenute da parte di SACE S.p.a. o da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI per favorire l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese.
In allegato alla presente circolare si invia un file excel contenente una sintesi degli adempimenti relativi a ciascuna agevolazione.
Si consiglia a ciascuna impresa di tener monitorata la propria posizione in modo da non superare i massimali di aiuto previsti.
Oltre a queste agevolazioni Covid ricevute dalle imprese, si rimanda alla circolare di studio n. 22 del 26 marzo 2019 per quanto riguarda tutte le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e i vantaggi economici di ogni genere ricevuti da determinati soggetti eroganti.
Regime sanzionatorio
L’inosservanza degli obblighi pubblicitari comporterà una sanzione pari al’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, da pagare entro 3 mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi, nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente, sarà sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.