
Circolare di Studio n. 33 del 2 Aprile 2020
ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO PER RECUPERO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA DEL PREMIO EROGATO AI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL’ART.63 DL. N.18/2020
PREMESSA:
Con Risoluzione Agenzia Entrate n.17/E del 31 marzo 2020 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del premio erogato ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 63 del Decreto-Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n.18.
PREMIO PER IL MESE DI MARZO 2020 AI LAVORATORI DIPENDENTI:
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art.49, comma 1, del D.P.R. n.917/1986, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel medesimo mese.
IL PREMIO E’ RICONOSCIUTO DAI DATORI DI LAVORO DIRETTAMENTE IN BUSTA PAGA:
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n.600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato mediante la compensazione ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. n.241/1997.
CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE DAI SOSTITUTI D’IMPOSTA PER RECUPERARE IL PREMIO EROGATO:
- “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18”.
In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM “AAAA”.
UTILIZZABILITA’:
Il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.