Circolare di Studio n. 12 del 3 Aprile 2025
Introduzione codice Tipo Documento
TD29 per la regolarizzazione di fatture elettroniche omesse o non corrette
PREMESSA
Come già illustrato nell’ultimo convegno di Studio (“IVA non dovuta – detrazione e sanzioni e obblighi di autofatturazione alla luce del D.Lgs 87 del 14.06.2024”), il D.Lgs 87/2024 ha modificato il comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs 471/97 1, riformulando dal 01.09.2024 gli adempimenti a carico dei cessionari/committenti in relazione alla regolarizzazione del mancato o irregolare ricevimento di fatture elettroniche.
Fino al 31.03.2025 la normativa era di fatto “zoppa” mancando lo strumento per comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato o irregolare ricevimento della fattura elettronica in quanto non era più previsto dalla novellata normativa l’obbligo dal 01.09.2024 di invio dell’autofattura mediante documento elettronico con codice tipo
1 “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»
Documento TD20. In questo periodo transitorio (01.09.2024 – 31.03.2025), in assenza di chiarimenti ufficiali, si era ritenuto sufficiente l’invio della segnalazione di mancata emissione fattura o ricezione di fattura irregolare tramite PEC all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.
CODICE TIPO DOCUMENTO TD29
Con decorrenza dal 01.04.2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto il codice tipo Documento TD29 che di fatto è lo strumento messo a disposizione dalla medesima per comunicare omissioni o irregolarità in relazione alle fatture elettroniche omesse o non corrette, ai sensi del citato art. 6, c.8, D.Lgs 471/97.
Il termine per inviare il documento TD29 è di 90 giorni dalla data in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare; l’invio consente al cessionario/committente di evitare l’onerosa sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (con un minimo di €. 250,00).
Come specificato nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” aggiornata, a differenza di quanto era previsto in passato con il tipo documento TD20, l’invio del documento TD29 rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, e pertanto non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.
Il documento TD29 va compilato come di seguito:
- nel campo “cedente/prestatore” vanno indicati i dati del cedente/prestatore (NB il cedente/prestatore deve essere un soggetto italiano);
- nel campo “cessionario/committente” va indicato l’identificativo
IVA del cessionario/committente che comunica l’omissione o l’irregolarità (NB è obbligatorio indicare la Partita IVA, pertanto il documento TD29 non può essere inviato da privati o da enti senza Partita IVA);
- il “codice destinatario” va compilato con 7 zeri;
- nel campo “data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi;
- va indicato l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione);
- nel campo “dati fatture collegate” va indicata la fattura di riferimento emessa dal cedente/prestatore (solo nel caso di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore);
- nel campo “numero” andrà inserita una numerazione progressiva ad hoc.
Il documento TD29 può essere oggetto di rettifica mediante trasmissione di un medesimo tipo documento nel quale saranno indicati gli importi con segno positivo o negativo a seconda dell’errore che si vuole correggere.
COLLEGAMENTO CON IL CODICE TIPO DOCUMENTO TD20
Il codice Tipo Documento TD20 era stato introdotto per comunicare le omissioni / irregolarità connesse a fatture elettroniche ricevute o non ricevute in relazioni a prestazioni corrisposte al cedente / prestatore.
Con l’introduzione del codice Tipo Documento TD29, il TD20 non è stato soppresso ma ora va utilizzato solo per le violazioni di cui:
- al comma 9-bis dell’art. 6 del D.Lgs 471/97 2, ovvero omessa o irregolare fattura di un’operazione soggetta ad inversione contabile; in questo caso il cessionario/committente dovrà inviare:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottoconto della natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura;
- un tipo documento TD16 (integrazione fattura da reverse charge interno) con l’indicazione della relativa imposta;
- al comma 5 dell’art. 46 del DL 331/93 3per la mancata o irregolare ricezione fattura intracomunitaria (relativa a beni o servizi, anche in relazione ad acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE); in questo caso il cessionario/committente dovrà inviare:
2 “E’ punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l’operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura del cinque per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all’articolo 5, comma 4. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura ai sensi dell‘ articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile”
3 “Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere
- b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.”
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il codice sottoconto della Natura 2.1 (servizi o beni già presenti in Italia)
o N3.2 (beni);
- un tipo documento TD17/TD18/TD19 per assolvere l’obbligo dell’esterometro, con indicazione della relativa imposta.
Il documento TD20 va compilato come di seguito:
- nel campo “cedente/prestatore” vanno indicati i dati del cedente/prestatore;
- nel campo “cessionario/committente” va indicato l’identificativo IVA del cessionario/committente che effettua la regolarizzazione o l’integrazione;
- nel campo “data” va indicata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi;
- va indicato l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta calcolata dal cessionario/committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione);
- nel campo “dati fatture collegate” va indicata la fattura di riferimento emessa dal cedente/prestatore (solo nel caso di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore);
- nel campo “numero” andrà inserita una numerazione progressiva ad hoc.
Il documento TD20 dovrà essere annotato nel registro delle fatture di acquisto. In caso di emissione a seguito di omessa o irregolare fattura di un’operazione soggetta ad inversione contabile dovrà essere annotato nei registri IVA acquisti e vendite anche il documento TD16, con compensazione dell’IVA assolta.
In caso di emissione a seguito di mancata o irregolare ricezione di fattura intracomunitaria, dovrà essere registrato il documento integrato con compensazione dell’IVA assolta mediante registrazione nel registro IVA acquisti e vendite.
ULTERIORI NOVITA’ IN VIGORE DAL 01.04.2025
Sempre in materia di fatturazione elettronica, dal 01.04.2025 sono state inoltre apportate le seguenti novità:
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia
IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Lo Studio
