CIRCOLARE DI STUDIO N. 34 DEL 28 GIUGNO 2019

Novita’ in materia di fatturazione elettronica con effetto dal 01.07.2019 – chiarimenti forniti dalla circolare n. 14/e del 17.06.2019

Il DL 119/2018 prevede che dal 01.07.2019 entreranno in vigore alcuni cambiamenti riguardanti i dati da inserire in fattura, il termine di invio della fattura elettronica al SDI e il sistema sanzionatorio della fatturazione elettronica.

Sul punto, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E del 17.06.2019 ha fornito gli opportuni chiarimenti.

Le ultima novità sono incluse nel Decreto Crescita in corso di approvazione.

 

DATI DA INDICARE IN FATTURA E TEMPISTICA DI INVIO AL SDI

L’art. 11 del DL 119/2018, modificando l’art. 21 del DPR 633/72, ha previsto con effetto dal 1° Luglio 2019, e dunque per le fatture emesse da tale data, che:

  • tra le indicazioni da indicare in fattura deve figurare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • il termine di emissione ed invio al SDI della fattura elettronica è di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione; resta valida la possibilità di emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Per uniformare i tracciati XML alle modifiche normative di cui sopra, sarebbe stato necessario inserire un apposito campo “data di effettuazione dell’operazione” oltre al già presente campo relativo alla data di emissione della fattura.

In una chiara ottica semplificatoria, e visto che la data di emissione e trasmissione della fattura è già inequivocabilmente individuata dalla data di ricevimento della stessa dal SDI, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E, ha chiarito che sarà possibile assumere come data di effettuazione dell’operazione la data indicata in fattura.

Quindi, per le fatture emesse dal 1° luglio in poi, (per emesse si intende trasmesse al SDI) si potranno avere i seguenti casi:

Fattura immediata relativa a prestazione/cessione del 25.07.2019. Termine di invio al SDI: 06.08.2019

Data da indicare in fattura = data effettuazione operazione: 25.07.2019

IVA esigibile nel mese di Luglio.

 

Fattura differita relativa a beni consegnati nel mese di Giugno 2019, inviata al SDI nel mese di Luglio.

Termine di invio al SDI: 15.07.2019

Data da indicare in fattura = data dell’ultimo DDT (NOVITA’ in seguito ai

chiarimenti della circolare n. 14/E) IVA esigibile nel mese di Giugno.

 

Fattura differita relativa a beni consegnati nel mese di Luglio 2019 Termine di invio al SDI: 15.08.2019

Data da indicare in fattura = data dell’ultimo DDT (NOVITA’ in seguito ai

chiarimenti della circolare n. 14/E) IVA esigibile nel mese di Luglio.

Va evidenziato che le modifiche di cui sopra riguardano anche le fatture emesse in formato cartaceo.

Non essendo trasmesse tramite il SDI, nelle fatture cartacee sarà necessario inserire sia la data di effettuazione dell’operazione sia la data di emissione della fattura, salvo il caso in cui le due date coincidano.

 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre opportunamente chiarito che, per effetto dello sfasamento tra data indicata in fattura e data di emissione della stessa, la numerazione delle fatture potrebbe non essere più progressiva. Sarà quindi possibile un caso come quello di seguito prospettato:

  • fattura (immediata) n. 999, relativa ad una cessione di beni del 10.08.2019, datata 10.08.2019, emessa e inviata al SDI in data 08.2019;
  • fattura (differita) n. 1000 relativa a cessioni di beni di Luglio 2019, datata 28.07.2019 (data ultimo DDT), emessa ed inviata al SDI in data 08.2019.

Nel registro delle fatture di vendita, la data della fattura sarà quella indicata nella fattura elettronica.

Va da ultimo rimarcato che non sono stati oggetto di modifica i termini di rinvio della fattura scartata dal SDI (5 giorni dalla notifica di scarto).

 

DEPOSITI IVA

La circolare n. 14/E, in materia di estrazione dei beni da un deposito IVA, ha chiarito che in caso di mancata corrispondenza tra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e valore del bene estratto (ad esempio per effetto delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili), la relativa autofattura dovrà essere emessa in formato elettronico e transitare tramite lo SDI.

 

INVERSIONE CONTABILE ED AUTOFATTURE

Seppur non in modo esplicito, la circolare n. 14/E pare confermare la possibilità di procedere con l’integrazione cartacea delle fatture ricevute in regime di reverse-charge interno, come già segnalato in nostra precedente circolare di studio n. 28 del 07.05.2019. Sul punto è auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

SANZIONI

Il DL 119/2018 ha delineato un quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche.

In particolare, per il primo semestre del periodo di imposta 2019, le sanzioni:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo

Per i soli contribuenti con IVA mensile, la riduzione del 20% si applica fino al 30.09.2019.

Si ritiene opportuno riepilogare il sistema sanzionatorio applicabile alle fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate dopo il 1° Luglio in caso di tardivo invio al SDI.

 

SOGGETTI CON IVA MENSILE

  • fattura relativa ad operazione imponibile IVA effettuata tra il 1° Luglio e il 30 Settembre:
    • sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’IVA indicata in fattura, ridotta al 20% se inviata al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;
  • fattura relativa ad operazione non imponibile (o esente, non soggetta a imposta o soggetta a inversione contabile), effettuata tra il 1° Luglio e il 30 Settembre:
    • sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi indicati in fattura, ridotta al 20% se inviata al SDI entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo;
  • fattura relativa ad operazione imponibile IVA effettuata dal 1° Ottobre in poi:
    • sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’IVA indicata in fattura;
  • fattura relativa ad operazione non imponibile (o esente, non soggetta a imposta o soggetta a inversione contabile), effettuata dal 1° Ottobre in poi:
    • sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi indicati in fattura.

 

SOGGETTI CON IVA TRIMESTRALE

  • fattura relativa ad operazione imponibile IVA effettuata dal 1° Luglio in poi:
    • sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’IVA indicata in fattura;
  • fattura relativa ad operazione non imponibile (o esente, non soggetta a imposta o soggetta a inversione contabile), effettuata dal 1° Luglio in poi:
    • sanzione compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi indicati in fattura.

E’ possibile pagare le sanzioni tramite ravvedimento operoso. FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI OPERATORI SAMMARINESI

E’ stato avviato l’iter normativo che porterà all’obbligo di fatturazione elettronica anche per le operazioni nei confronti dei soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

L’efficacia delle disposizioni resta comunque subordinata alla modifica del D.M. 24 dicembre 1993, da adottare in base ad un accordo tra i due Stati, mentre le modalità tecniche relative alla fatturazione elettronica saranno individuate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Lo Studio