Circolare di Studio n. 35 del 9 Aprile 2020

DECRETO-LEGGE N.23/2020 “MISURE FISCALI ADOTTATE”

Premessa:

Con Decreto-Legge 8 aprile 2020 n.23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 in medesima data, sono state introdotte “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori di strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

 

La presente Circolare si occuperà le principali misure fiscali adottate

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 PER CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE:

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) nonché relative addizionali regionali e comunali che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 PER CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE:

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • RITENUTE ALLA FONTE di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati) nonché relative addizionali regionali e comunali che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI e PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

I versamenti sopra descritti sono sospesi anche per quei contribuenti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

I versamenti sopra descritti sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Per la sola IVA si applica la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

TUTTI I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 OVVERO IN FORMA RATEALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DALLA STESSA DATA. QUANTO GIA’ EVENTUALMENTE VERSATO NON VERRA’ RIMBORSATO.

Per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, già individuati con Circolare di Studio n.20 del 18/03/2020, restano fermi, qualora non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione descritta sopra, tutti i rinvii relativamente alle sospensioni intercorrenti nel periodo: 2 MARZO – 30 APRILE 2020 con ripresa dei versamenti da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in un massimo di 5 rate mensili a partire dal medesimo mese (per le associazioni sportive è sempre previsto un ulteriore mese di proroga).

SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E PROCACCIAMENTO D’AFFARI PER CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO NEL PERIODO D’IMPOSTA 2019:

Per i CONTRIBUENTI esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che, NEL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, HANNO CONSEGUITO RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO, I RICAVI E COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 17 MARZO 2020 E IL 31 MAGGIO 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) NON SONO ASSOGGETTATI ALLE RITENUTE D’ACCONTO ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973 (ossia le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi e le ritenute sulle provvigioni), DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA, A CONDIZIONE CHE NEL MESE PRECEDENTE NON ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (ATTRAVERSO RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE DA RENDERSI AL SOGGETTO CHE ESEGUE IL PAGAMENTO).

I VERSAMENTI SOSPESI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI, IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2020 OVVERO IN FORMA RATEALE FINO AD UN MASSIMO DI 5 RATE MENSILI DI PARI IMPORTO, A DECORRERE DALLA STESSA DATA.

ACCONTI IMPOSTE IRPEF/IRES/IRAP:

In caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef/Ires/Irap dovuti per il solo periodo d’imposta 2020, non si applicano sanzioni e interessi qualora l’importo versato in acconto non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (possibilità di applicare il metodo previsionale” in luogo del “metodo storico”).

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

Saranno considerati regolarmente effettuati i versamenti eseguiti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inizialmente scadenti il 16 marzo 2020, poi prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’art.60 del Decreto-Legge “Cura Italia” n.18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 PROROGATI AL 30 APRILE 2020:

Per l’anno 2020 il termine per la consegna da parte dei sostituti d’imposta delle CU 2020 relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo è prorogata al 30 aprile 2020.

Non si applicano sanzioni nel caso in cui le CU 2020 siano trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta ferma la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata qualora la stessa avvenga entro il termine di presentazione del Modello 770 (scadenza 31 ottobre 2020).

PROROGA VALIDITA’ CERTIFICATI PREVISTI DALL’ARTICOLO 17-BIS, COMMA 5, DEL D.LGS. N.241/1997 (DURF)

I certificati previsti dall’art.17-bis del D.Lgs. n.241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:

Al fine di non far decadere dal “beneficio prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, è prevista la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. I medesimi termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. In particolare la sospensione riguarda:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente riacquisti la prima casa al fine di usufruire del credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:

Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse può effettuarsi, senza applicazione di interessi e sanzioni: 

a) per il primo trimestre 2020 entro la scadenza del secondo trimestre (20 luglio 2020) qualora l’ammontare dell’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro); 

b) per il primo e secondo trimestre 2020 entro la scadenza del terzo trimestre (20 ottobre 2020) qualora l’ammontare dell’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020 sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre 2020.

CESSIONE GRATUITA DI FARMACI AD USO COMPASSIONEVOLE:

Al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia ed in mancanza di farmaci specifici, vengono somministrati ai pazienti COVID-19 farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione.

La disposizione in commento mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole (Decreto Ministro della Salute 7 settembre 2017 pubblicato in G.U. 2 novembre 2017 n.256). Ai fini Iva la cessione di detti farmaci viene quindi equiparata alla loro distruzione con esclusione del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO:

Viene modificato il credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione inserendo in aggiunta alla sanificazione degli ambienti di lavoro come misura preventiva di contenimento del contagio del virus Covid-19 anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza (quali, ad esempio, barriere, pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti) atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito è confermato, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di sicurezza fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Le disposizioni attuative verranno definite attraverso apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’INDENNITA’ DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020 AI PROFESSIONISTI:

Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge n.18/2020, i professionisti devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996, n.103 e, pertanto, non devono percepire redditi di lavoro dipendente.

Non devono inoltre essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione e provvederà ad integrare la presente circolare con ogni chiarimento che interverrà sul decreto in oggetto.