
CIRCOLARE DI STUDIO N. 46 DEL 22 OTTOBRE 2019
Decreto Crisi D’impresa
ADEGUAMENTO SISTEMI GESTIONALI E DI CONTROLLO
La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14/02/2019) contiene numerose novità che riguardano gli assetti organizzativi degli imprenditori individuali e collettivi. L’obiettivo è quello di prevenire l’emersione precoce della crisi d’impresa attraverso un sistema organizzativo in grado di monitorare efficacemente l’andamento dell’attività. Devono essere analizzate le situazioni infrannuali e redatte situazioni prospettiche. Se l’analisi dovesse portare indicazioni di non continuità aziendale l’organo amministrativo deve attivarsi tempestivamente per adottare i dovuti correttivi.
Il Decreto rafforza anche le responsabilità dell’organo amministrativo e degli organi di controllo, i quali devono agire tempestivamente per esimersi da pesanti responsabilità in caso di manifestazione della crisi.
Di seguito si leggono le modifiche apportate dall’art. 375 del Decreto all’art. 2086 cc.
L’imprenditore, il quale operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Coerentemente con le dimensioni dell’impresa, l’assetto organizzativo verrà ritenuto adeguato se in grado di elaborare gli indici per il monitoraggio della crisi e di fornire situazioni prospettiche dei flussi di cassa per almeno i sei mesi successivi.
Il Decreto, in caso di situazioni tali da far presagire lo stato di crisi, pone obblighi di segnalazione all’Organismo di Composizione della crisi d’Impresa (OCRI). Tali obblighi oltre a gravare sull’organo amministrativo, rappresentano un adempimento al quale devono sottostare l’organo di controllo e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione e INPS).
Le segnalazioni all’OCRI da parte dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo devono essere effettuate al superamento di determinati indici di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale. Si sottolinea nuovamente l’importanza dell’assetto organizzativo tale da elaborare e monitorare l’andamento di questi indici:
1. Patrimonio netto: non deve essere negativo
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio): deriva da un budget di tesoreria e si compone al numeratore dei flussi di cassa prospettici (6 mesi) liberi a servizio del debito; al denominatore le uscite finanziarie previste per rimborsare il debito e il sostenimento dei relativi oneri finanziari (nel medesimo arco temporale).
Se il patrimonio netto è negativo è ragionevole lo stato di crisi.
Se il patrimonio netto è positivo bisogna analizzare il DSCR, infatti se quest’ultimo assume un valore inferiore a 1, anche in questo caso è ragionevole lo stato di crisi. Se il DSCR non è disponibile oppure ritenuto non affidabile bisogna analizzare i cinque indicatori proposti dal CNDCEC e verificare se superano le soglie minime individuate (differenti a seconda del codice ateco):
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari: oneri finanziari / ricavi
2. Indice di adeguatezza patrimoniale: patrimonio netto / debiti totali
3. Indice di liquidità: attività a breve / passività a breve
4. Indice di ritorno liquido dell’attivo: cash flow / attivo patrimoniale
5. Indice di indebitamento previdenziale e tributario: indebitamento prev.le e tributario / attivo patrimoniale
Le segnalazioni all’OCRI da parte di creditori pubblici qualificati trovano origine in ritardi nei pagamenti di tributi e contributi di notevole ampiezza ed entità, ovvero:
1. per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore:
- a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro,
- a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro,
- a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello Iva relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
2. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
3. per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Decreto, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi:
- per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e,
- per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Oltre al monitoraggio aziendale per mezzo degli indici elaborati dal CNDCEC, ai sensi dell’art. 24 del Decreto, ai fini dell’applicazione delle misure premiali previste al successivo art. 25, l’imprenditore deve tempestivamente intervenire sulla gestione della crisi.
Non è considerata tempestiva la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi oltre il termine di sei mesi (il termine viene ridotto a tre mesi nel caso di istanza di composizione della crisi) a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
− esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni,
− esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti,
− il superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal CNDCEC.
La presente circolare è finalizzata a sensibilizzare l’imprenditore sull’importanza del controllo di gestione, non più solamente in ottica strategica, ma anche, per ottemperare alle nuove disposizioni civilistiche che coinvolgono anche la responsabilità patrimoniale dell’organo amministrativo e in alcuni casi della compagine sociale.
Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti