
Circolare di Studio n. 25 del 4 Agosto 2022
Credito d’imposta formazione 4.0 – Modalità e termini di fruizione delle nuove aliquote sino al 70%
Informiamo che come previsto dal Decreto Aiuti, aumentano le aliquote del credito d’imposta per la Formazione 4.0 previste dal Piano Transizione 4.0, che passano:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le medie imprese;
e restano invece invariate al 30% delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le grandi imprese.
La maggiorazione delle aliquote si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto-legge, quindi a partire dal 18 Maggio 2022.
Il decreto ministeriale introduce importanti novità per quanto riguarda i soggetti a cui le imprese si possono rivolgere per le attività di formazione che danno accesso al credito maggiorato.
Ricordiamo che, secondo l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 Maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della Legge del 27 Dicembre 2019, n. 160 le attività formative includeranno i settori per vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, in materia 4.0 dovranno essere realizzate dai seguenti soggetti:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- Soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 Gennaio 2001;
- A soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici
A quelli elencati sopra, il decreto attuativo aggiunge:
- gli otto Competence Center 0;
- i 30 European Digital Innovation Hub (EDIH), vale a dire quei progetti che hanno superato l’esame della Commissione Europea per diventare poli europei di innovazione. Per il nostro Paese si tratta di ben 30 strutture di cui 13 completamente finanziate e 17 finanziate per metà.
Altra condizione prevista per fruire delle nuove aliquote maggiorate è che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni.
I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più
adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.
Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere il successivo decreto direttoriale. Tuttavia, il provvedimento emanato dal Mise indica già che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.
Dopo la formazione il dipendente dovrà poi sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.
Per informazioni ulteriori e altra documentazione è possibile consultare la sezione dedicata del sito della Mise.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali Saluti
Lo Studio