Circolare di Studio n.54 del 11 Giugno 2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

PREMESSA:

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, l’articolo 25 del Decreto-Legge n.34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva”.

Il contributo a fondo perduto consiste in una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza. L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza epidemiologica. Sulla base dei dati inseriti nell’istanza l’Agenzia delle Entrate eroga il contributo al soggetto richiedente mediante bonifico diretto sul conto corrente indicato.

SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI:

• Persone fisiche esercenti attività commerciale, ancorchè gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; • Le società di persone (S.n.c. e S.a.s.); • Le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale; • Le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.). • Gli Enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata; • Le Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

IL CONTRIBUTO NON SPETTA:

• Ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate; • Ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle posizioni degli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti; • Agli organi e alle amministrazioni dello Stato di cui all’art.74 del Tuir; • Agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione di cui all’art.162-bis del Tuir; • Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL. 18/2020 (trattasi del bonus 600 euro riconosciuto dal c.d. “decreto cura Italia” ai soggetti iscritti alla gestione separata Inps – professionisti privi di Cassa – ed ai lavoratori dello spettacolo); • Ai lavoratori dipendenti; • Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n.509/1994 e n.103/1996 (leggasi a titolo esemplificativo ma non esaustivo avvocati e procuratori legali, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, notai, ragionieri e periti commerciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, impiegati dell’agricoltura, impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime, dirigenti di aziende industriali, giornalisti).

Attenzione: la circostanza che un soggetto titolare di reddito d’impresa, iscritto alla Gestione Ago, abbia fruito, per i mesi di marzo e aprile 2020, del “bonus Inps” di 600 euro ex art.28 del DL. n.18/2020 non preclude la possibilità di avvalersi, nel rispetto di tutte le condizioni previste, delle disposizioni relative al contributo a fondo perduto.

PRIMA CONDIZIONE DA VERIFICARE PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo spetta esclusivamente a: • Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario de attività agricole connesse di cui all’art.32 del Tuir con un ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019) non superiore a 5 milioni di euro; • Ai soggetti con ricavi di cui all’art.85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir (ossia i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa nonché le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) o compensi di cui all’art.54, comma 1, del Tuir non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi nel 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

SECONDA CONDIZIONE DA VERIFICARE PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo spetta a condizione che:

• L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni (anche ammortizzabili) o di prestazione di servizi.

In sintesi: – Nei casi in cui non sussista l’obbligo dell’emissione della fattura o dei corrispettivi il riferimento al fatturato ed ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi; – Per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi occorre sommare i due elementi; – La data da considerare per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019 andranno quindi escluse le fatture differite emesse nei citati mesi – entro il giorno 15 – relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019); – Occorre tenere conto delle note di variazione (art.26 Dpr n.633/1972) aventi data di emissione aprile.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per: • I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019; • I soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

Occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente (2019); b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente (2019); c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente (2019). L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a: – 1.000 euro per le persone fisiche; – 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ESEMPI

 

Ricavi 2019 800.000
Fatturato aprile 2020 0
Fatturato aprile 2019 100.000
Differenza di fatturato 100.000
Contributo a fondo perduto 15.000 (15% di 100.000)

 

Ricavi 2019 170.000
Fatturato aprile 2020 5.000
Fatturato aprile 2019 7.500
Differenza di fatturato 2.500
Contributo a fondo perduto teorico 500 (20% di 2.500)
Contributo a fondo perduto spettante 1.000 (se persona fisica)
Contributo a fondo perduto spettante 2.000 (se diverso da p.f.)

 

Ricavi 2019 2.000.000
Fatturato aprile 2020 670.000
Fatturato aprile 2019 1.000.000
Differenza di fatturato 330.000
Contributo a fondo perduto non spetta

 

Ricavi 2019 (apertura p.iva in data 01/12/2019) 0
Fatturato aprile 2020 0
Fatturato aprile 2019 0
Differenza di fatturato 0
Contributo a fondo perduto 1.000 (se persona fisica)
Contributo a fondo perduto 2.000 (se diverso da p.f.)

 

Ricavi 2019 (apertura p.iva in data 01/03/2019) 350.000
Fatturato aprile 2020 0
Fatturato aprile 2019 35.000
Differenza di fatturato 35.000
Contributo a fondo perduto 5.250 (15% di 35.000)

 

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo:
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir (leggasi che non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa).

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO:

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020 indicando la sussistenza dei requisiti descritti sopra.

Tale istanza contiene il QUADRO A (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) da rendere solo qualora il contributo richiesto sia di importo superiore a 150.000 euro con la quale i soggetti richiedenti autocertificano:

– di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 (c.d. “autocertificazione di regolarità antimafia”).

– di essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’art.1, comma 52, della legge n.190/2012 (c.d. “elenco fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”).

Esclusivamente in tale ipotesi il modello sarà predisposto in formato pdf, firmato digitalmente e inviato, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo:
Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 sono state definiti i contenuti informativi, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza.
Il file dell’istanza, qualora sia di importo inferiore a 150.000 euro, può essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline.
Si può utilizzare una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e seguire i seguenti passi:
1) accedere all’area riservata mediante le proprie credenziali;
2) cliccare sul link “Fatture e corrispettivi” presente nella home page denominata “La mia scrivania”;
3) cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”;
4) cliccare sul link “Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)”;
5) inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”.
Una volta trasmessa l’istanza viene assegnato un protocollo che occorre memorizzare.

ATTENZIONE: poiché l’erogazione del contributo è prevista in tempi brevi dall’invio dell’istanza, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un’istanza inviata con dati errati. E’ quindi necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell’istanza seguendo scrupolosamente le istruzioni.

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario il cui codice IBAN deve essere indicato nell’istanza richiamata sopra.

 

CONTABILIZZAZIONE:

Per quanto riguarda il trattamento contabile, essendo il contributo a “fondo perduto” e spettando in percentuale alla diminuzione dei ricavi è qualificabile quale “Contributo in conto esercizio” reintegrando i mancati ricavi. La sua contabilizzazione avviene nella voce A5 del conto economico che riguarda gli Altri ricavi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Nella Nota Integrativa al bilancio d’esercizio sarà opportuno fornire adeguata informativa.

SANZIONI E INTERESSI IN CASO DI CONTRIBUTO NON SPETTANTE:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera l’importo, irrogando:
– la sanzione dal 100 al 200% della misura del contributo non spettante (ex art.13, comma 5, del D.Lgs. n.471/1997)
– gli interessi nella misura del 4% annuo (ex art.20 del D.P.R. n.602/1973).
La fattispecie sopra descritta integra il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato a cui si applica l’articolo 316-ter del c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni). Nell’ipotesi di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, si applicherà una sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Si ricorda inoltre che il rilascio di autocertificazioni di regolarità antimafia non veritiere comporta la reclusione da 2 a 6 anni e, in caso di avvenuta erogazione del contributo, verrà applicata la confisca ai sensi dell’articolo 322-ter c.p.

CESSAZIONE ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Qualora successivamente all’erogazione, i percettori del contributo a fondo perduto cessino l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante.
L’eventuale atto di recupero, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, verrà emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

 

ALLEGATI:
Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e relative istruzioni per la compilazione
Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale delucidazione.