Circolare di Studio n. 7 del 10 Febbraio 2025

Contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2025

Premessa:

Con Circolare n.38 del 7 Febbraio 2025 l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha reso note gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025, dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

L’aliquota contributiva delle gestioni pensionistiche è fissata al 24% per i titolari e collaboratori anche di età non superiore ai 21 anni.

L’articolo 1, comma 380, della legge n.178/2020, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali ha introdotto e previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art.5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207, ai fini dell’indennizzo destinato al fondo per la c.d. “rottamazione negozi” che interviene nei confronti dei soggetti che cessano definitivamente l’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia; tale indennizzo è stato reso una misura strutturale e permanente dall’art.1, comma 284, della legge n.145/2018.

Quindi, a decorrere dal gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva è dovuta nella misura dello 0,48% di cui:

  • La quota pari allo 0,46% destinata a finanziare l’apposito Fondo che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
  • La quota pari allo 0,02% devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (pari a 7,44 annuali).

Continua ad applicarsi, dietro apposita richiesta, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (con messaggio n.20028 del 05/12/2012 l’Inps ha ritenuto non applicabile tale beneficio per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals).

Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito:

Per l’anno 2025, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.555,00.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  • Artigiani 24%
  • Commercianti 24,48%.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

  • Artigiani: € 4.460,64 annui (di cui 4.453,20 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità);
  • Commercianti: € 4.549,70 annui (di cui 4.542,26 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).

Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e sono calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025 e denunciati ai fini Irpef e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza (le precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del pagamento dei contributi previdenziali sono contenute nella Circolare Inps n.102 del 12 giugno 2003).

Contribuzione I.V.S. sul reddito eccedente il minimale:

Sul reddito eccedente il minimale le aliquote contributive risultano le seguenti:

  • Artigiani (titolari e coadiuvanti/collaboratori)
    1. 24% del reddito superiore a € 555,00 e fino a € 55.448,00;
    2. 25% del reddito superiore a € 448,00 e fino al massimale di € 92.413,00.
  • Commercianti (titolari e coadiuvanti/collaboratori)
    1. 24,48% del reddito superiore a € 555,00 e fino a € 55.448,00;
    2. 25,48% del reddito superiore a € 448,00 e fino al massimale di € 92.413,00.

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e desumibili da quanto espresso sopra, riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2025 è pari ad € 120.607,00 ed esso non è frazionabile in ragione mensile.

Con Circolare n.42 del 17/03/2009 l’Inps ha chiarito che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo descritto sopra a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

Contribuzione a saldo:

Il contributo a saldo è da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Come precisato anche dalla Circolare Inps n.72 del 14 giugno 2024 i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di modello F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB):

Il D. Lgs. n.13/2024 ha introdotto l’istituto del CPB, volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). L’adesione al CPB non fa venire meno gli obblighi contributivi e la base imponibile concordata assume rilevanza anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Imprese con collaboratori:

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale saranno determinati nella seguente maniera:

  1. imprese familiari legalmente costituite: i contributi per il titolare e per i collaboratori saranno calcolati considerando la quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
  2. aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ed in ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non potrà superare il 49% del reddito globale dell’impresa per cui i contributi dovuti saranno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento:

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026 per il versamento delle quattro rate fisse dovute sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2024, primo e secondo acconto 2025.

Si ricorda che già da alcuni anni l’Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nell’applicazione “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, “Dati del Mod. F24” al quale si accede, muniti di PIN, attraverso i “Servizi on line” del sito www.inps.it ed attraverso tale opzione è possibile stampare in formato PDF la delega da utilizzare per effettuare il relativo pagamento.

Affittacamere:

Gli esercenti l’attività di affittacamere iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo dovuto per le prestazioni di maternità pari ad € 0,62 mensili.

Regime contributivo agevolato ai sensi della legge n.190/2014:

L’articolo 1, comma 54 lett. a), della legge n.197/2022 ha innalzato da € 65.000,00 a € 85.000,00 il requisito per l’accesso al “regime fiscale agevolato” cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime contributivo agevolato, introdotto dalla L. n.190/2014, dietro presentazione di apposita domanda.

Tale regime agevolato cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

Si ricorda che l’agevolazione consiste nella riduzione contributiva del 35% e tale percentuale si applicherà nel 2025 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024 (che già quindi hanno presentato apposita domanda) e che, ove permangano i requisiti, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che invece hanno iniziato una nuova attività d’impresa nel 2024 e che intendono beneficiare nel 2025 del regime agevolato dovranno comunicare la propria adesione entro la data ultima del 28 febbraio 2025. I soggetti che al contrario iniziano una nuova attività nel 2025 ed intendono aderire a tale regime agevolativo dovranno comunicare la propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione al fine di consentire all’Inps una corretta predisposizione della tariffa annuale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento